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Numero d'incarto:
80.1997.226
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00226
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1995-96 __________ __________ ha chiesto di poter dedurre dal
reddito un importo di fr. 5'000.-- di media annua a titolo di “altre spese
professionali” in relazione al preteso uso di un locale della propria
abitazione per scopi professionali e ad altre spese quali l’acquisto di libri,
riviste, apparecchiature elettroniche, ecc.. L’Ufficio di tassazione ha ammesso
la deduzione per l’IC nella misura di fr. 2'000.-- e per l’IFD di fr. 1'700.--
(cfr. notifica della tassazione del 27 gennaio 1997).
-
Con
tempestivo reclamo del 7 febbraio 1997 __________ __________ chiedeva, tra
l’altro, l’aumento della deduzione a fr. 5'000.--, motivandolo con l’uso
esclusivo di un locale del suo appartamento per l’esecizio del suo lavoro.
Con
decisione su reclamo del 24 novembre 1997 l’UT respingeva, su questo punto, la
richiesta del contribuente. La deduzione in discussione può infatti essere
concessa, secondo l’UT, solo nel caso in cui il locale serva a titolo
principale all’esercizio dell’attività lavorativa.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di
aumentare di fr. 3'000.-- le deduzione per altre spese professionali. Rileva
che l’ufficio della sua abitazione serve per preparare tutti i suoi lavori di
pastore e per ricevere i membri della sua chiesa, non disponendo nella zona di
un locale adeguato per la chiesa avventista.
-
4.1.
Tra le spese professionali
deducibili dal reddito lordo di chi esercita un’attività dipendente sia l’art.
26 cpv. 1 LIFD sia l’art. 25 LT annoverano, oltre alle spese di trasporto
(lett. a) e a quelle cosiddette di doppia economia domestica (lett. b), le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).
Sono considerate altre
spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di
una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale
diretta, del 10 febbraio 1993; art. 7 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 1995-96, dell’ 8 novembre 1994).
La relativa deduzione è
ammessa per l’ imposta cantonale nella misura complessiva di fr. 2’000.--
l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere
giustificati la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7
cpv. DE). Per l’imposta federale diretta la deduzione forfetaria è del 3% del
salario netto, al minimo fr. 1’700.-- l’anno al massimo fr. 3’400.-- (cfr.
Appendice all’Ordinanza). Il contribuente che, in luogo della deduzione
forfetaria, fa valere spese più elevate, deve giustificare la totalità delle
spese effettive e la loro necessità professionale (art. 4 Ordinanza).
4.2.
Le nuove
norme del diritto cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la
precedente normativa dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
In merito
all’uso professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di
dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro
appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le
spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in
linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento
privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali
devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non
possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il
contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo svolgimento
dell'attività professionale (cfr. STF del 23 agosto 1990, in ASA
60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. 26
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4;
Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente,
il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro
professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un
locale appropriato:
- la
disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in
proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi
professionali e non privati (ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale
adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della
professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in
sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione
(CDT n. n. 80.96.134 del 22 agosto 1996 in re E.P.; Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
4.3.
Questa
Camera ha affermato che per certe categorie professionali, fra le quali quella
dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al
proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento
professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del
tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo,
torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad
esso direttamente collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo
usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti,
attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la
preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di
riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria
abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n.
423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per
contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale
che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo
svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione
delle lezioni), per cui era costretto a svolgere parte della sua attività
professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla
medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante
di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di
studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa
una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le
ricerche sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero
arricchimento personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro
rispettive professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
4.4.
Non
diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito,
ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un
locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi
professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente
che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata
per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di
un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op.
cit., n. 64, p. 325 s.).
4.5.
Gli
argomenti sviluppati nel ricorso meritano tutela. Il salario indicato dal
ricorrente nella dichiarazione fiscale proviene per intero, come si evince dai
relativi certificati di salario, dalla sua attività di pastore avventista.
Appare quindi del tutto plausibile, in considerazione anche degli aspetti
logistici lamentati dal ricorrente (assenza di strutture adeguate nella zona),
che egli usi un locale della sua abitazione per scopi professionali e, meglio,
per preparare il suo ministero e per ricevere i fedeli della Chiesa avventista.
La
richiesta di poter beneficiare della deduzione per l'uso professionale di un
locale privato si rivela pertanto fondata, alla luce delle concrete circostanze
e della giurisprudenza sopra ricordata.
4.6.
4.6.1. Gli
atti dell'incarto non consentono tuttavia a questa Camera di decidere la misura
della deduzione.
Nel suo
reclamo il ricorrente chiedeva che alla deduzione forfetaria prevista dall’IC e
dall’IFD venisse aggiunta la spesa del locale. Ora, un simile modo di
procedere, che combina la deduzione forfetaria con quella analitica, non è
ammissibile. Può e deve essere ammessa in concreto la deduzione analitica.
Se fino a
questo stadio procedurale, proprio per la decisione dell’UT di concedere
unicamente la deduzione forfetaria, non era stato necessario assumere le prove
delle diverse spese professionali menzionate nel reclamo (abiti, riviste
specializzate, libri, apparecchiature elettroniche), appare ora indispensabile
retrocedere gli atti del procedimento all’UT, perché chieda innanzitutto al
contribuente di comprovare le diverse spese professionali.
4.6.2. L’UT
dovrà poi quantificare il costo del locale privato usato a scopo professionale,
che, secondo la prassi della Divisione delle contribuzioni, confermata per
ragioni di praticabilità della legge anche da questa Camera (CDT n.
80.96.174 del 26 novembre 1996 in re De.; di avviso diverso Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., n. 65, pp. 326-327), potrà essere ottenuto, di regola, dividendo
semplicemente il canone di locazione dell’intera abitazione per il numero dei
locali. Anche su questo punto l'incarto non fornisce tuttavia alcuna indicazione
circa il canone di locazione, che permetta di prendere una decisione. L'UT
dovrà quindi accertare se il contribuente vive in un immobile di locazione, di
quanti locali dispone e quanto paga mensilmente. Qualora invece il ricorrente
avesse a disposizione gratuitamente l'abitazione, occorrerà, da un lato,
quantificare il vantaggio in natura aggiungendolo al reddito e, dall'altro,
determinare, in base al numero di locali a disposizione, l'importo della
deduzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 novembre 1997 è
annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per nuova decisione e, meglio, nei termini indicati al consid. 4.6.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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