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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.23
Data decisione, Autorità: 04.06.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00023
Lugano 4 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 1997
in materia di: IC 93/94
presentato da:
e __________, __________, rappr. da: avv. __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Le spese di manutenzione, di cui veniva chiesta la deduzione, erano in relazione a un'operazione di manutenzione e miglioria dell'immobile di Muralto di proprietà di __________, dal costo complessivo di fr. 1'235'000.--.
Il 29 ottobre 1993 l' Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui venivano sostanzialmente accordate le deduzioni chieste dai contribuenti e veniva di conseguenza accertata l'inesistenza di reddito imponibile.
Dopo aver ricevuto dall' Ufficio cantonale di stima spiegazioni esaurienti del perché la riduzione del 10% non poteva essergli concessa, __________ con lettera del 2 gennaio 1994 ritirava il ricorso.
Il 13 gennaio 1997 l'UT notificava ai coniugi Celio la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 1993-94, in cui riduceva le deduzioni per spese di manutenzione e gestione relative all'immobile di __________ di proprietà di __________ a soli fr. 53'693.--, determinando così il reddito imponibile in fr. 150'346.-- di media annua.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dall'avv. __________, chiedono l'annullamento della decisione su reclamo, sostanzialmente in quanto lesiva del principio della buona fede.
In occasione dell'udienza del 22 aprile 1997, il giudice ha chiesto ai ricorrenti di precisare la natura dei lavori effettuati nell'immobile di __________. È emerso che l'immobile, costruito in parte nel 1939 e in parte nel 1947, necessitava di importanti lavori di manutenzione intesi a compensare la perdita di valore derivante dalla precedente mancata esecuzione di lavori di manutenzione e dalla necessità di sostituire impianti non più adeguati e conformi agli standard abitativi attuali. È altresì emerso che __________ ha colto l'occasione per trasformare il piano mansardato così da ricavarne un attico da adibire a propria abitazione primaria, con conseguente innalzamento e rifacimento del tetto, che comunque avrebbe dovuto essere rifatto, come pure per costruire un corpo esterno per inserirvi un ascensore. Non sono invece state apportate modifiche di sorta alla tipologia degli appartamenti e dei negozi, in particolare non sono state abbattute o costruite nuove pareti, che ne abbiano radicalmente trasformato la fisionomia.
Preso atto di queste spiegazioni, che hanno messo in luce come non si sia trattato di una riattazione radicale dell'immobile, ma, eccezion fatta dell'attico ricavato dal piano mansardato e del nuovo corpo per l'ascensore, di veri e propri lavori di manutenzione nel senso di "Instandstellungskosten" e di costi per la sostituzioni di oggetti e impianti vetusti e ammortizzati, l' Ufficio di tassazione ha dato la propria adesione allo scritto del 2 gennaio 1994, con cui __________ dichiarava di ritirare il ricorso, impegnandosi a emanare una nuova decisione su reclamo di contenuto identico a quello della notifica di tassazione.
L'UT ha nondimeno fatto presente ai ricorrenti che per i prossimi periodi fiscali potranno essere ammesse unicamente le spese effettive di manutenzione e gestione in quanto debitamente comprovate.
La liquidazione del 26 agosto 1992 dello studio di architettura __________, con la relativa suddivisione dei costi spese tra costi di miglioria e spese di manutenzione, utilizzata per la tassazione litigiosa in questa sede, farà stato, in caso di eventuale alienazione dell'immobile, se ve ne sarà la necessità, per la tassazione sull'utile immobiliare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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