AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.25
Data decisione, Autorità: 25.03.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00025
Lugano 25 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Dal rientro nel Canton Ticino, ha conseguito i seguenti redditi:
1.12.1992-28.2.1993 disoccupazione fr. 11’998.–
1.3.1993-31.12.1993 lavoro (__________SA) fr. 43’333.–
1.1.1994-31.1.1994 vacanza all’estero fr. –.–
1.2.1994-30.4.1994 lavoro (Cassa mal. __________) fr. 10’585.–
1.5.1994-31.10.1994 nessuna attività né AD fr. –.–
1.11.1994-31.12.1994 lavoro (__________SA) fr. 7’280.–
totale redditi in 25 mesi fr. 73’196.–
Con decisione del 13 giugno 1994, l'Ufficio di tassazione di __________ ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 1992 per inizio assoggettamento, valida per il solo mese di dicembre 1992. Il reddito del lavoro è stato commisurato in fr. 43’333.– in media annua, pari al guadagno del 1993.
2.2.
Il 20 febbraio 1995 ha poi notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 1993/94, riprendendo lo stesso reddito del lavoro. L’imponibile ammontava pertanto a fr. 37’566.– per l’IC e a fr. 40’756.– per l’IFD. In seguito a reclamo della contribuente, l’autorità fiscale ha quindi modificato la suddetta decisione, riducendo il reddito a fr. 35’134.–, pari alla somma di tutte le entrate del periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 dicembre 1994, riportata a 12 mesi:
fr. 73’196 x 12 mesi = fr. 35’134.–
25 mesi
2.3.
Con decisione del 16 settembre 1996, l’autorità fiscale ha infine intimato alla contribuente la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale ha quantificato il reddito del lavoro in fr. 48’710.–. Con un reclamo, la contribuente chiedeva di essere tassata per i redditi già imposti nel periodo precedente. L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
«Per il calcolo dell’imposta relativa al periodo 1995/96, viene considerato il reddito conseguito durante i mesi effettivi di lavoro, escludendo i mesi in cui non è stata svolta l’attività, poiché di tale situazione si è già tenuto conto nel periodo precedente.
Di conseguenza, appare giustificata la conferma del reddito di fr. 48’710.– (riporto sull’anno dei redditi effettivi degli anni 1993/94) come previsto dalle vigenti disposizioni».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione di Bellinzona, chiedendo nuovamente che quale reddito imponibile sia considerato quello del biennio 1993/94.
4.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit im schweizerischen Steuerrecht, dargestellt anhand der steuergesetze des Bundes und des kantons Aargau, Basilea/Francoforte 1993, p. 33; Idem, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
Il reddito è pertanto stato così determinato:
fr. 69’006 x 12 mesi = fr. 48’710.–
17 mesi
A giustificazione di tale modo di procedere, l'Ufficio di tassazione ha invocato la norma secondo cui i proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l’assoggettamento (artt. 44 cpv. 2 LIFD e 53 cpv. 2 LT 1994; Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 163).
5.1.
Le suddette disposizioni, contenute nelle leggi federale e cantonale, codificano la giurisprudenza del Tribunale federale, adottata quando era in vigore l’abrogato decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD). L’Alta Corte aveva infatti deciso che, quando uno spazio di tempo determinato serve da periodo di computo per diversi periodi di tassazione successivi e il reddito imponibile di questo spazio di tempo è aumentato o diminuito in modo essenziale da elementi straordinari unici, questi elementi devono essere presi in considerazione soltanto per l'imposta concernente un periodo di tassazione. Per esempio: la diminuzione straordinaria del patrimonio per sottovalutazione del monte merci effettuata nelle chiusure immediatamente successive all'assunzione di una azienda commerciale (ASA 37 p. 454); o, in caso di trasformazione di ditta individuale in società anonima, il dividendo distribuito nel secondo esercizio della SA che va preso in considerazione soltanto nella tassazione ordinaria successiva all'intermedia (ASA 38 p. 386; cfr. anche ASA 49 p. 482; Känzig, Wehrsteuer, 2a ediz., Basilea 1982, p. 772; STF del 4 novembre 1992 in re G. & F. SA, consid. 3).
5.2.
Nel caso qui in esame, non entra evidentemente in considerazione l’applicazione della norma citata.
La tassazione IC/IFD 1995/96, qui impugnata, non si riferisce infatti al «periodo fiscale che segue quello in cui inizia l’assoggettamento» e neppure al periodo fiscale che segue una tassazione intermedia. Infatti, la tassazione per inizio dell’assoggettamento è stata effettuata, per la ricorrente, ancora nel periodo fiscale 1991/92, anche se ha avuto effetto per un solo mese (dicembre 1992). Il periodo fiscale seguente, in relazione al quale avrebbe eventualmente potuto trovare applicazione la disposizione citata, è rappresentato dal biennio 1993/94.
5.3.
Ne consegue che per la commisurazione dei redditi ai fini della tassazione 1995/96 vale la regola generale, secondo la quale il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
Il reddito imponibile per la tassazione IC/IFD 1995/96 è quindi rappresentato dal reddito medio del biennio 1993/94, sebbene in alcuni mesi la ricorrente non abbia avuto alcuna entrata.
La decisione impugnata deve pertanto essere riformata in base al seguente calcolo del reddito, proveniente in parte dal lavoro dipendente e in parte dall’assicurazione contro la disoccupazione:
fr. 69’006 x 12 mesi = fr. 34’503.–
24 mesi
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 gennaio 1997 è riformata nel senso che il reddito del lavoro e dall’assicurazione disoccupazione è ridotto da fr. 48’710.– a fr. 34’503.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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