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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.28
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00028
Lugano
28 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 febbraio 1997
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ SA, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di __________ esponeva a __________ un
reddito d'altra fonte di fr. 20'000.-- di media annua, poiché il calcolo della
tesoreria, relativo agli anni di computo, rivelava una maggior uscita di ca.
fr. 40'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 13 gennaio 1997; verbale di
audizione da parte dell'UT del 26 novembre 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________, assistito dalla __________ SA, chiede lo
stralcio del reddito d'altra fonte, argomentando d'aver ricevuto in donazione
dai genitori nel corso del biennio di computo un importo in scellini austriaci
equivalente a fr. 26'000.--.
Invitato a comprovare il
versamento ricevuto dai genitori, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione
del 6 giugno 1997, con la quale il signor __________ in __________ conferma di
aver concesso ai coniugi __________ un prestito equivalente a fr. 26'000.--Con
scritto del 14 giugno 1997 il ricorrente spiega alla __________ SA che i
suoceri, invitati a firmare una dichiarazione di donazione, avrebbero invece
preteso che si sia trattato semplicemente di un prestito.
-
Secondo l’art. 33 LT
il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare
come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita, facendo
capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT).
Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo
integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte
fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i
redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re
R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
-
Il ricorrente non
contesta il calcolo di tesoreria discusso dal proprio rappresentante con l’UT
di __________, ma si limita a giustificare la carenza di liquidità per ca. fr.
40'000.-- con versamenti ricevuti dal suocero all’estero per ca. fr. 26'000.--.
Invitato a produrre la
prova dell’importo ricevuto, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione del
suocero del 6 giugno 1997, con la quale il signor __________ in Vienna conferma
di aver concesso ai coniugi __________ un prestito equivalente a ca. fr.
26'000.--. Non v’è tuttavia alcuna prova della data della concessione di tale
prestito, né tanto meno la prova del trasferimento del denaro in Svizzera
mediante, ad esempio, documentazione bancaria che attesti il prelevamento della
somma in Austria, oppure mediante il bonifico bancario dell’importo dal suocero
in Austria alla figlia e al genero in Svizzera, oppure ancora la produzione
della tassazione dell'asserita donazione.
- La dichiarazione
prodotta appare a questa Camera difficilmente controllabile e forse anche
scarsamente attendibile. In effetti, in un primo tempo era stata sostenuta la tesi
della donazione; nella dichiarazione del suocero, invece, si parla di prestito.
Non giova certo attribuire
la causa di questo cambiamento di versione alla richiesta di questa Camera di
provare la donazione (segnatamente del versamento del relativo importo mediante
documentazione che lo attesti o la produzione della tassazione della
donazione), poiché ha tratto origine proprio dalla lettera del 6 marzo 1997
della __________ SA, in cui si affermava testualmente che la moglie del
ricorrente nel corso del periodo di computo 1991/92 aveva ricevuto in donazione
dai suoi genitori scellini austriaci per il controvalore di fr. 26'000.--.
- Non va invero
dimenticato che, con riferimento alla prova dell'esistenza di debiti professati
verso persone all'estero o di versamenti ricevuti da persone domiciliate in un
altro stato, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni
precise e complete. Stante questo obbligo di informazione e di documentazione
sui fatti addotti ai fini della tassazione, essa deve ignorare i fatti addotti
ma non provati o comunque non resi verosimili (DTF 107 Ib 218; STF
del 9 giugno 1961 in re F. A. e riferimenti). Né va dimenticato che chi
intrattiene relazioni d'affari o economiche con persone domiciliate all'estero
sa a priori di poter essere chiamato a provare l'effettività della relazione
invocata e di poter essere chiamato a sopportare le conseguenze delle difficoltà
probatorie che gliene derivano (CDT n. 205 del 26 agosto 1991).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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