AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.37
Data decisione, Autorità: 25.03.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00037
Lugano 25 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1997
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 9 gennaio 1997 l' Ufficio di tassazione di __________ infliggeva pertanto ai __________ una multa disciplinare di fr. 400.--.
Il reclamo veniva respinto con decisione del 27 gennaio 1997. L'Ufficio di tassazione faceva presente che, qualora la rappresentante dei contribuenti non fosse stata in grado di compilare la dichiarazione d'imposta, avrebbe potuto e dovuto cautelarsi, chiedendo un'ulteriore proroga.
Con il presente, tempestivo ricorso __________, sempre assistito dalla __________, chiede l'annullamento della multa inflittagli dall' Ufficio di tassazione. Ribadisce che la causa del ritardo nell'inoltro della dichiarazione deve essere addebitata al sovraccarico di lavoro della fiduciaria; considera comunque eccessivo l'importo della multa.
4.1.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli al-legati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
4.2.
Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna, 1994, p. 183; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
4.3.
In caso di rappresentanza contrattuale, né la LIFD né la nuova LT, entrate in vigore il 1° gennaio 1995, consentono più al contribuente, a differenza delle precedenti normative federale e cantonale (cfr. art. 130 cpv. 3 DIFD, applicabile in virtù del rimando di cui all'art. 131 cpv. 3; art. 208 cpv. 2 LT 1976), di evitare la sanzione, provando che egli non poteva impedire l'infrazione d'ordine o impedirne gli effetti (cfr. Stähli, op. cit., p. 184; Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni n. 12/1995, del 1° dicembre 1994, n. 4.3).
L'assenza di una specifica normativa fa sì che il ruolo del rappresentante contrattuale nel contesto delle violazioni procedurali deve essere risolto facendo capo per analogia al diritto privato, per il quale l'agire del rappresentante ha lo stesso effetto come se avesse agito il rappresentato (Stähli, op. cit., p. 111 s.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo, 1994, p. 879). Se dunque il rappresentante fiscale contrattuale non presenta la dichiarazione d'imposta, l'omissione è da ascrivere al rappresentato, cioè al contribuente medesimo.
La configurazione dell’infrazione d'ordine quale reato omissivo proprio consente, in caso di colpa personale, la punizione diretta del contribuente, poiché egli è tenuto ad agire in quanto parte al rapporto di diritto fiscale (Stähli, op. cit., p. 185 s.).
Per evitare comunque difficoltà probatorie in relazione alla responsabilità personale del contribuente è raccomandabile che l'autorità fiscale, in caso di rappresentanza contrattuale, invii la diffida a collaborare non soltanto al rappresentante ma anche al rappresentato personalmente (Stähli, op. cit., Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Berna, 1991, p. 166).
La rappresentanza contrattuale, per quanto si è detto, non è infatti più idonea ad escludere la responsabilità personale del contribuente per la violazione d'ordine, segnatamente per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta da parte del rappresentante.
D'altra parte, il richiamo per lettera semplice e la diffida a collaborare per posta raccomandata, sono stati inviati congiuntamente al contribuente medesimo e a sua moglie__________ era quindi al corrente dell’obbligo di ossequiare il termine per presentare la dichiarazione d'imposta o quanto meno del dovere di chiedere all'autorità fiscale una ulteriore proroga del termine.
A nulla vale argomentare il sovraccarico di lavoro della rappresentante contrattuale, tanto più che chi esercita un simile ruolo a titolo professionale deve disporre di un'adeguata organizzazione, che gli consenta di far fronte tempestivamente all'incarico assunto.
Non appare quindi censurabile, in linea di principio, la conseguente decisione dell'autorità fiscale di infliggere una multa, dopo avere ignorato ben due inviti muniti della comminatoria di sanzioni penali.
Nella determinazione della multa disciplinare le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale, commisurato alla capacità contributiva. Per questo fa stato, per i contribuenti illimitatamente imponibili nel nostro Cantone, l'imposta dovuta nel precedente periodo fiscale. (cfr. Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 12/1995, del 1° dicembre 1994, n. 5.1 e 5.2.1).
6.2.
Le leggi federale e cantonale sono però sostanzialmente ispirate dal principio di colpevolezza. Sia l'art. 174 cpv. 1 LIFD che l'art. 257 cpv. 1 LT fanno infatti esplicito riferimento alla colpa, stabilendo che solo le infrazioni intenzionali o per negligenza a un obbligo procedurale stabilito dalla legge, sono punibili con una multa disciplinare.
La considerazione della colpa nella commisurazione della multa disciplinare è d'altronde ormai inevitabile, dopo che il Tribunale federale (cfr. sentenza del del 28 marzo 1996, in Sammlung BGE n. 794, consid. 3b), seguendo la dottrina dominante e la giurisprudenza di diversi cantoni, ha riconosciuto che anche la multa per violazione degli obblighi procedurali costituisce una vera e propria sanzione penale (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, cit., p. 16 e p. 159 ss.; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 309; Donatsch, Gedanken zur Revision des kantonalen Steuerstrafrechts, in RF 47/1992 p. 459 s.; Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berna 1995, p. 300 ss.; dello stesso avviso i tribunali amministrativi di Argovia [StE 1992 B 101.1 n. 5] e di Lucerna [StE 1994 B 101.1 n. 7, 1995 B 101.1 n. 8] e la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino [CDT n. ..__________ dell' 11 luglio 1996 in re J.S.]; contra __________, Ordnungsbussen wegen Verletzung steuerlicher Verfahrensvorschriften. Fragen und Thesen, in RF 46/1991 p. 439 s.; la Commissione di ricorso in materia di imposta federale diretta del Canton Zurigo [StE 1992 B 101.1 n. 6]).
6.3.
Nel caso in esame l’autorità fiscale si è rigorosamente attenuta alla multa prevista dall’apposita tabella per una capacità contributiva compresa tra i quindici e i ventimila franchi di imposta cantonale, pari a quella dovuta dal contribuente nel periodo fiscale precedente (IC 1993-94).
Dall’incarto non emergono per altro circostanze soggettive tali da indurre a una commisurazione della multa diversa da quella applicata in casi simili. Se è vero che non vi sono motivi aggravanti, quali ad esempio la recidiva, non ve ne sono però nemmeno di attenuanti. Il ricorrente, infatti, dopo un primo richiamo, ha ricevuto una diffida per lettera raccomandata e nemmeno allora ha adeguatamente reagito, accondiscendendo di fatto all’inerzia o all’intempestività dell’agire della propria rappresentante contrattuale.
Il ricorrente deve quindi sopportare fiscalmente le conseguenze di una cattiva esecuzione del mandato da parte della propria rappresentante; per l’autorità fiscale non sono infatti di rilievo gli aspetti di diritto civile legati all’esecuzione del mandato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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