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Numero d'incarto:
80.1997.38
Data decisione, Autorità:
24.04.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00038
Lugano
24 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 febbraio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
domiciliato a __________, è proprietario delle part. n. __________, __________
e __________ del Comune di __________.
Nella dichiarazione IC/IFD
1995/96, il contribuente denunciava un reddito di fr. 19’200.–, proveniente
dalla locazione ai figli __________ e __________ dei due appartamenti della casa
di __________.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 16 settembre 1996, l'Ufficio di
tassazione di __________ commisurava però il reddito proveniente dalla
locazione della casa di __________ in fr. 26’400.– in media annua.
In seguito a reclamo, con
cui il contribuente contestava la rivalutazione del reddito effettuata
dall’autorità di tassazione, quest’ultima riduceva il reddito in questione a
fr. 23’000.–, con decisione del 31 gennaio 1997.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede la riduzione del
reddito della sostanza a fr. 19’200.-- in media annua, conformemente a quanto
effettivamente ricevuto dai figli a titolo di canone di locazione.
-
3.1.
Per gli artt. 20 cpv. 1
LT e 21 cpv. 1 LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare,
segnatamente:
a) i proventi dalla locazione,
dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il valore locativo di immobili o di
parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza
del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c) i proventi da contratti di superficie;
d) i proventi dall’estrazione di ghiaia,
sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
3.2.
In tempi recenti, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso di un contribuente di __________, che
aveva locato la casa di proprietà della moglie al proprio figlio, ad un canone
mensile di fr. 700.- (fr. 8'400.- annui), ed al quale l'autorità fiscale cantonale
aveva elevato il reddito della sostanza a fr. 13'570.-, pari al valore locativo
dell'abitazione. Il Tribunale amministrativo di __________ aveva avallato tale
modo di procedere dell'autorità di tassazione, sostenendo che la differenza fra
il canone di locazione effettivamente pagato ed il più elevato valore locativo
doveva qualificarsi come donazione a favore del figlio e che il corrispondente
importo doveva essere imposto al contribuente quale reddito. Con sentenza del
22 dicembre 1989, il Tribunale federale ha peraltro ritenuto arbitraria la
decisione del Tribunale cantonale, affermando il principio per cui, nel caso di
una locazione tra parenti, se il canone è calcolato a un prezzo di favore, in
assenza di base legale espressa, non è possibile, se non incorrendo
nell’arbitrio, imporre al locatore come reddito la differenza tra il canone
effettivamente ricevuto e il valore locativo superiore, come pure d’imporre
questa differenza al conduttore a titolo di donazione. Ciò vale nella misura in
cui non vi siano indizi d’una evasione fiscale o di qualche altra
controprestazione da parte del conduttore (DTF 115 Ia 329;
inoltre RF 1990 p. 244, p. 447; inoltre RDAF 1991
p. 142).
In caso di locazione ad un
membro della famiglia, sarebbe pertanto possibile ricorrere al valore locativo
tutt'al più qualora fosse possibile presumere che si tratti di un uso proprio,
che cioè si voglia mantenere l'abitazione a disposizione della propria famiglia;
il Tribunale federale ha avuto occasione di escludere tale circostanza, con una
decisione del 1945 in materia di imposta per la difesa nazionale, in un caso in
cui il contribuente aveva locato la propria casa ad un fratello con famiglia
propria (DTF 71 I 130).
La descritta
giurisprudenza è stata ripresa anche da questa Camera (cfr. RDAT I-1996
n. 6t p. 400 ss.).
3.3.
Dalle considerazioni che
precedono discende chiaramente la conclusione che l’autorità fiscale non può
discostarsi da quanto dichiarato dal contribuente, a meno che non provi o che i
figli-inquilini versano un canone di locazione superiore oppure che il
contratto cela un’elusione d’imposta.
Non è invece ammessa,
poiché sarebbe arbitraria, l’imposizione del valore locativo calcolato
conformemente alle istruzioni in vigore per il caso in cui il proprietario di
un immobile abiti egli stesso la propria casa. Non può pertanto essere
condivisa la decisione impugnata di commisurare il reddito della sostanza immobiliare
in fr. 23’000.–, pari al 5% del valore di stima ufficiale dell’abitazione. La
relativa deduzione per spese di gestione e di manutenzione deve
conseguentemente essere ridotta a fr. 2’880.–.
- Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 31 gennaio 1997 è riformata nel senso
che il reddito della sostanza immobiliare di __________ è ridotto da fr.
23’000.– a fr. 19’200.– in media annua e la deduzione per spese di gestione e
di manutenzione è ridotta da fr. 3’450.– a fr. 2’880.–.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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