AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.41
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00041
Lugano
3 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 marzo 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ nel
periodo di computo 1993-94, determinate per la tassazione IC/IFD 1995-96, era
domiciliato a __________, in via __________ e lavorava a __________ presso la
Società fiduciaria __________ con uffici a __________. Nella dichiarazione
d'imposta il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto con il
mezzo privato per un importo annuo di fr. 8'640.--. L'Ufficio di tassazione, in
sede di decisione su reclamo, ammetteva la deduzione limitatamente a fr.
5'300.--, concedendo in pratica l'uso del mezzo privato per sei mesi (fr.
4'300.--) e di quello pubblico per altri sei mesi (fr. 1'000.--).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ ripropone, in questa sede, la richiesta di poter
dedurre l'importo di fr. 8'640.-- per l'uso durante l'intero anno del mezzo
privato. Lamenta, in ordine, di non essere stato sentito, come richiesto nel
reclamo, dall'UT. Espone poi, nel merito, le mansioni che gli erano affidate
dal datore di lavoro nel corso degli anni 1993-94, ribadendo che gli era quotidianamente
necessario l'uso dell'automobile privata.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni propone, di contro, di respingere il ricorso.
- 3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese
supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese
necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese
inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
3.2.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
3.2.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.2.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p.
682/83).
3.2.4.
Il calcolo della distanza
da un comune all'altro del cantone si fonda, di regola, sull'“Indicatore delle
distanze chilometriche da __________ - __________ - __________ per uso dei
dipendenti dello Stato”, elaborato dalla Sezione del personale dello Stato per
il calcolo delle spese di trasferta dei funzionari. Tale scelta, dettata dalla
preoccupazione di ottenere una certa uniformità nell'applicazione della legge,
è stata considerata conforme dl diritto federale e cantonale (cfr. CDT
n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A., con
riferimenti).
3.2.5.
Deve infine essere
rilevato, con riferimento all'uso del mezzo privato durante il lavoro, che non
possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente
deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della
ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il
codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT
n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. R.; art.
327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non
rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un
compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di
lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar,
Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz.,
Berna 1995, p. 100 s.).
Quanto alle spese di
trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento
ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia
il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p.
397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).
Il codice delle
obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con
il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha
diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella
misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è
lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono
essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura
del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp.
401-405).
- Venendo ora
all'esame di merito della presente fattispecie, la decisione dell'UT di
tassazione di concedere parzialmente l'uso del mezzo privato in relazione ad
asserite esigenze di lavoro è non soltanto da condividere, ma appare
addirittura generosa.
In linea di principio, se
si considerano il domicilio del ricorrente () e il luogo di lavoro (),
entrerebbe in considerazione unicamente la spesa relativa all'uso del mezzo
pubblico. __________ e __________ sono collegate da numerosi treni diretti e
regionali durante l'intero arco della giornata, fino a tarda sera. Il
contribuente può quindi effettuare agevolmente le trasferte con il mezzo
pubblico, evitando per altro gli inconvenienti legati al traffico urbano e le
note difficoltà di accesso, negli orari di punta, sia a __________ sia a
__________.
Il tipo di attività svolta
non sembra per nulla impedire l'uso del mezzo pubblico. La disponibilità verso
la clientela non impedisce comunque un'organizzazione razionale del tempo di
lavoro, segnatamente degli appuntamenti con la clientela tanto presso la sede
del datore di lavoro quanto all'esterno, compatibile con l'uso del mezzo di
trasporto pubblico.
L' Ufficio di tassazione
ha d'altronde dimostrato notevole comprensione, concedendo per metà dell'anno
mediamente l'uso del mezzo privato, venendo più che adeguatamente incontro
all'esigenza, fatta valere dal ricorrente, di doversi recare presso i clienti.
Proprio a questo riguardo, questa Camera vuol attirare l'attenzione sul fatto
che se, da un lato, tale esigenza è affermata dal ricorrente e confermata da
una dichiarazione del datore di lavoro, dall'altro essa non trova minimamente
conferma nei certificati di salario degli anni 1993 e 1994, da cui risulta che
il datore di lavoro non ha concesso alcun rimborso per spese di trasferta a
partire dal luogo di lavoro!
Nel merito, quindi, il ricorso,
si avvera manifestamente infondato.
- La censura sollevata
dal ricorrente, secondo cui l’UT avrebbe violato il diritto di essere sentito,
non avendolo convocato in audizione, malgrado l’esplicita richiesta contenuta
nel reclamo, non è di rilievo. La nuova LT, così come d’altronde la LIFD, non
prevedono infatti un diritto incondizionato a essere sentiti oralmente
dall’autorità fiscale. Soltanto quando il reclamo non soddisfa i requisiti
posti dalla legge l’autorità fiscale è tenuta a offrire al reclamante
l’opportunità di emendare il vizio di forma o alternativamente di chiedere di
essere sentito (cfr. art. 206 cpv. 2 2.a frase LT).
Ma quand’anche si volesse
ammettere un vizio di procedura da parte dell’autorità fiscale, esso risulterebbe
sanato, per costante giurisprudenza, dal ricorso. Il ricorrente ha avuto la
possibilità di esporre compiutamente le proprie e argomentazioni a questa
Camera (art. 227 cpv. 3 LT; art. 140 cpv. 3 LIFD), il cui potere cognitivo non
è limitato né in fatto né in diritto e dispone, come precisa la legge, delle
medesime prerogative dell’autorità di tassazione (art. 228 cpv. 1 e art. 230
cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 1 LIFD; Sammlung BGE
760 = DTF 119 Ib 311 = RF 1994 p. 191= StE
1994 B 101.8 n. 11 = ASA 63 p. 307).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster