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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.5
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00005
Lugano 20 febbrao 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso dell’8 gennaio 1997
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________ AG, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale 1993/94, inoltrata in data 9 novembre 1993, la contribuente indicava un reddito di fr. 11’149.– in media annua, proveniente dalla locazione dell’appartamento di sua proprietà. Dallo stesso deduceva peraltro gli interessi passivi relativi ad un debito ipotecario, per complessivi fr. 15’225.–. Anche in relazione all’imposta sulla sostanza, il debito fatto valere (fr. 210’000.–) superava il valore di stima dell’immobile (fr. 126’307.–).
Notificandogli la tassazione IC 1993/94, con decisione del 20 giugno 1994, l’Ufficio di tassazione di __________ ammetteva peraltro in deduzione solo una quota percentuale pari al 20,16% del debito e degli interessi dichiarati. La motivazione allegata spiegava che «considerata la mancanza di un reddito dal lavoro nel suo paese di domicilio, che permetta di coprire le spese relative all’appartamento a __________ e quelle d’esistenza, si ritiene esista sostanza all’estero che le dia un reddito sufficiente. Valutiamo quindi la sostanza estera a fr. 500’000.– netti e il reddito a fr. 25’000.– e deduciamo gli interessi passivi e i debiti in proporzione».
L’Ufficio di tassazione ammetteva parzialmente il gravame, con decisione del 9 dicembre 1996, nella quale riduceva la sostanza all’estero da fr. 500’000.– a fr. 200’000.–. Di conseguenza, la quota di debiti privati e relativi interessi, ammessa in detrazione nella tassazione cantonale, veniva elevata dal 20,16% al 38,71%. Il reddito imponibile si riduceva pertanto a fr. 5’255.– in media annua e la sostanza a fr. 45’016.–.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta nuovamente di avere sostanza e redditi all’estero e allega certificati medici a comprova della precarietà del suo stato di salute.
4.1.
Il diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma si estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell'estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 105 s.).
4.2.
Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale. È tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT).
La deduzione dei debiti (capitale e interessi) è limitata a quelli riconosciuti dalla legge tributaria ed è ammessa proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta (cfr. art. 8 cpv. 2 LT).
L'aliquota è quella corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 3 LT).
Principi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 44 DIFD). In particolare la deduzione dei debiti è ripartita secondo il metodo della divisione proporzionale (cfr. Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, pp. 46, 83 e 154; Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, par. 17 cifra 19, p. 281; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, p. 470; ASA 33 p. 51).
4.3.
Tale principio è compatibile anche colla Convenzione stipulata fra Svizzera e Repubblica federale tedesca, per prevenire la doppia imposizione internazionale. L'art. 6 CDI-D stabilisce infatti che «i redditi provenienti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati»; chiarisce poi che «le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi provenienti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto ovvero da qualsiasi altra forma di utilizzazione di beni immobili» (art. 6 cpv. 3 CDI-D).
La Convenzione citata non affronta invece espressamente la questione della deducibilità degli interessi passivi, ma il Tribunale federale ha ripetutamente confermato che la Convenzione non si oppone all’applicazione del sistema invalso in Svizzera, consistente nella deduzione proporzionale dei debiti e degli interessi passivi (Locher/Meier/Von Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland, B Anhang I n. 9).
4.4.
L’insieme dei debiti e degli interessi dovuti dal contribuente è dunque ripartito in proporzione al valore degli attivi svizzeri e degli immobili situati in Svizzera. Gli interessi così ripartiti vengono quindi dedotti dai redditi provenienti dall'immobile. Secondo il Tribunale federale, infatti, una ripartizione matematica degli interessi passivi sul reddito totale mancherebbe di obiettività e condurrebbe a risultati scioccanti, per il fatto che gli interessi ipotecari, diversamente dalle spese elencate all'art. 22 DIFD, le quali sono ripartite in base alla proporzione fra parte del reddito soggetto all'imposta in Svizzera e intero reddito (art. 24 DIFD), non diminuiscono il reddito intero ma presentano piuttosto una relazione particolarmente stretta con il conseguimento di un reddito in particolare. È evidente, in effetti, che gli interessi ipotecari non hanno alcun rapporto con il reddito del lavoro ma costituiscono la contropartita del reddito della sostanza e gravano soltanto quest'ultimo (ASA 34 p. 348 ss.).
Dalla documentazione prodotta risulta infatti che la signora __________ è stata ricoverata nel 1992, nel 1993 ed ancora a partire dalla fine del 1994, in diverse cliniche psichiatriche. Le “Lohnsteuerkarte” per gli anni 1991, 1992 e 1993 attestano inoltre che ella non ha percepito redditi da lavoro in quegli anni. La decisione del 7 giugno 1995 del Bezirk Oberbayern attesta poi la concessione alla ricorrente di un’indennità della Bundessozialhilfe, per tutta la durata del ricovero nella Clinica di __________ (D).
Non può che essere condivisa, in linea di principio, l’argomentazione dell’Ufficio di tassazione, secondo cui «in assenza di dati precisi ed inoppugnabili... deve presumere l’esistenza di un determinato reddito e di una determinata sostanza all’estero», trattandosi di «una persona che può permettersi un appartamento all’estero, con tutte le relative spese»; basti pensare che è stata la ricorrente stessa ad acquistare l’appartamento nel 1985, al prezzo di fr. 275’000.–. La particolarità della situazione in cui la contribuente è venuta a trovarsi negli ultimi anni, in seguito alla malattia che ne ha compromesso la capacità lavorativa, induce tuttavia questa Camera ad una prudenza ancora più marcata di quella dimostrata dall’autorità di tassazione. Non appare infatti improbabile che le descritte difficoltà si siano effettivamente riflesse sulla sua situazione finanziaria, rendendola dipendente, da un lato, dai parenti negli Stati Uniti, e, dall’altro, dall’assistenza pubblica nello Stato di domicilio. D’altronde, che gli interessi passivi pagati nel periodo di computo superassero la pigione incassata è dimostrato. Se a tale uscita si aggiungono le ulteriori spese, in particolare quelle condominiali, è evidente che il quadro della sua situazione economica in Svizzera non è confortante.
In considerazione anche dell’affermazione della ricorrente, che intenderebbe vendere l’appartamento entro l’anno in corso, si ritiene pertanto di potere eccezionalmente stralciare il reddito e la sostanza all’estero.
Gli atti sono pertanto rinviati all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 dicembre 1996 è riformata nel senso che debiti privati e relativi interessi sono dedotti nella misura del 100% e l’aliquota è commisurata ai soli redditi e alla sola sostanza in Svizzera.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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