AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.52
Data decisione, Autorità: 24.04.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00052
Lugano 24 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 22 marzo 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'Ufficio di tassazione di __________ notificava alla contribuente e al marito __________, una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa, con effetto a partire dal 1° settembre 1992; in tale decisione, stralciava il reddito del lavoro della moglie. I contribuenti rimanevano pertanto assoggettati solo per i redditi della sostanza e per le rendite dell’AVS e dell’INPS.
Anche la tassazione IC/IFD 1993/94, notificata loro il 31 ottobre 1994, si fondava sui soli redditi percepiti dopo la cessazione dell’attività della moglie.
– reddito del lavoro accessorio fr. 6’000.–
– redditi da titoli e capitali fr. 19’429.–
– previdenza professionale (2° Pilastro) fr. 28’167.–
– rendita AVS fr. 26’025.–
I contribuenti contestavano la decisione in questione, argomentando che i redditi da AVS e cassa pensione non erano stati correttamente calcolati. A loro avviso, infatti, le rendite AVS percepite nel periodo di computo sarebbero ammontate a fr. 18’728.– in media annua e le rendite del 2° Pilastro a fr. 12’370.– nel 1993 e fr. 30’071.– nel 1994.
Con decisione su reclamo del 17 marzo 1997, l'Ufficio di tassazione modificava il calcolo dei redditi come segue:
– pensione del marito (media 1993/94) fr. 12’545.–
– pensione della moglie 1994 (riportata a 12 mesi) fr. 26’025.–
– rendita AVS (media 1993/94) fr. 18’728.–
– rendita INPS (media 1993/94) fr. 6’947.–
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta il calcolo della rendita proveniente dalla pensione della moglie, effettuato riportando a 12 mesi il reddito effettivamente percepito solo a partire dal 1° maggio 1994. Contrariamente a quanto stabilito dall’autorità di tassazione, infatti, la cassa pensione ha versato a sua moglie nel 1994 solo fr. 17’351.–. La relativa rendita dovrebbe di conseguenza essere commisurata in fr. 8’676.– in media annua, come fatto con gli altri elementi imponibili.
4.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.3.
Analoghe regole erano previste dalla legislazione in vigore fino alla fine del 1994.
In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976).
I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato all’inizio dell’assoggettamento oppure nell’ambito della tassazione intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori straordinari, anche per il periodo di tassazione successiva (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329).
Orbene, in ossequio ai princìpi appena esposti, l’autorità di tassazione ha sottoposto i ricorrenti ad una tassazione intermedia con effetto a partire dal 1° settembre 1992, in concomitanza con la cessazione dell’attività lucrativa della moglie. In tale occasione, ha modificato la tassazione ordinaria 1991/92, fondata sul periodo di computo 1989/90, stralciando il reddito del lavoro venuto meno.
Anche la successiva tassazione 1993/94 è stata effettuata senza includervi il reddito del lavoro cessato nel corso del periodo di computo 1991/92, in applicazione del principio per cui l’accertamento effettuato per la tassazione intermedia serve tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo (art. 99 cpv. 1 LT 1976). L’autorità di tassazione ha lasciato in media annua per contro gli altri redditi, in particolare le rendite AVS e INPS già ricevute nel biennio 1991 e 1992.
La tassazione IC/IFD 1995/96 si presenta dunque come una tassazione ordinaria, da effettuare con il sistema del calcolo praenumerando, fondato cioè sui redditi dei due anni precedenti.
5.2.
Non si comprende allora come l'Ufficio di tassazione abbia potuto derogare alle norme di legge, riportando la rendita del 2° Pilastro della signora __________ a 12 mesi, come se si trattasse di una tassazione intermedia.
È vero che i contribuenti sono avvantaggiati dalle norme sulla tassazione intermedia: infatti, hanno beneficiato immediatamente di una tassazione nel presente (c.d. sistema postnumerando) al momento in cui la signora __________ ha cessato l’attività lavorativa, non dovendo più pagare le imposte per gli ultimi mesi del 1992 e per il biennio 1993/94 su un reddito che altrimenti sarebbe stato assoggettato in media annua fino alla fine del 1994; viceversa non hanno dovuto subire gli effetti della tassazione intermedia con riferimento alla rendita della cassa pensione, di cui la signora __________ ha cominciato a beneficiare nel 1994. Di solito infatti il momento della cessazione dell’attività coincide temporalmente con quello dell’inizio del versamento di una rendita di vecchiaia, sicché anche nella tassazione intermedia allo stralcio del reddito del lavoro si accompagna l’inserimento della rendita.
La situazione vantaggiosa in cui i ricorrenti si sono trovati non permette tuttavia all’autorità di “correggere” la legge in via di applicazione! È d’altronde noto che il passaggio dal sistema praenumerando al sistema postnumerando comporta il prodursi di lacune contributive, che si prestano ad abusi (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 237 e giurisprudenza citata).
5.3.
Si vuole precisare infine che lo sgravio fiscale involontario, di cui hanno beneficiato i ricorrenti, avrebbe potuto essere evitato se la legge prevedesse la possibilità di intraprendere una seconda tassazione intermedia al momento in cui chi ha cessato l’attività inizia a ricevere una rendita.
Ciò non è tuttavia consentito né dalla legge federale né dalla legge tributaria ticinese, che stabiliscono che debba essere effettuata una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa solo al momento in cui il reddito dell’attività cessa (v. anche ASA 53 p. 352).
Le leggi fiscali di altri cantoni ammettono invece più tassazioni intermedie in caso di pensionamento, permettendo una migliore conformità ai dettami del principio di capacità contributiva (cfr. p. es. Zurigo, StE 1990 B 63.13 n. 21). Vi sono poi cantoni che hanno risolto problemi come quello qui in esame mediante l’introduzione nella legge di un ulteriore motivo di tassazione intermedia, rappresentato dall’inizio o dalla cessazione di una grande rendita (cfr. p. es. § 57 cpv. 1 lett. e LT-AG; v. anche Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 654 ss.).
5.4.
La legge impone quindi, nel caso in esame, di assoggettare la rendita della cassa pensione all’imposta 1995/96 solo in media annua. Il reddito ammonta pertanto, secondo le indicazioni contenute nel “certificato delle prestazioni”, a fr. 8’675.– in media annua (fr. 17’351 : 2).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 marzo 1997 è riformata nel senso che la pensione della moglie è ridotta da fr. 26’025.– a fr. 8’675.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster