AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.54
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00054
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 26 marzo 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Poiché neppure dopo tale decisione i contribuenti avevano adempiuto i loro obblighi procedurali, l’autorità di tassazione notificava loro, con decisione del 21 ottobre 1996, la tassazione d’ufficio IC/IFD 1995/96. Il reddito del lavoro era stimato in fr. 50’000.– in media annua e il reddito imponibile in fr. 45’525.– per l’IC e in fr. 51’725.– per l’IFD; quanto alla sostanza imponibile, essa era commisurata in fr. 423’111.–.
Con decisione del 24 febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto inoltrato dopo la scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla legge.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta di non avere dato seguito all’invito dell'Ufficio di tassazione, con cui gli si chiedeva di giustificare la tardività nell’invio del reclamo. Il signor __________ si sarebbe invece presentato personalmente presso l'Ufficio di tassazione, il giorno precedente la scadenza del termine assegnatogli per la presa di posizione, ed avrebbe chiesto una proroga del termine per presentare la documentazione necessaria ad una corretta tassazione. Avrebbe quindi trasmesso la dichiarazione fiscale, corredata dei documenti richiesti, alla fine di gennaio del 1997.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
5.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3 LIFD).
5.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
5.3.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative; inoltre CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re G.P.).
5.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
L'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del ricorrente, argomentando che quest'ultimo ha presentato il reclamo contro la tassazione, intimatagli il 21 ottobre 1996, solo il 25 novembre 1996.
Certo il ricorrente, da parte sua, non si è mai peritato di contestare la regolarità della notifica e la data in cui la stessa sarebbe avvenuta. Richiesto di giustificare la tardività del reclamo, non ha dato alcuna risposta entro il termine attribuitogli dall'Ufficio di tassazione. Anche nel ricorso qui in esame, si limita ad affermare di avere dato una risposta alla suddetta lettera dell'Ufficio di tassazione, sia pure in forma verbale. Inoltre, sempre nel ricorso alla Camera di diritto tributario, afferma di avere interposto reclamo il 25 novembre 1996 «contro la decisione notificatami il 21 ottobre 1996».
Ciò, tuttavia, non appare decisivo. Neppure l’ultima affermazione citata deve essere interpretata come riferimento preciso al giorno in cui il contribuente ha ricevuto nella sua sfera di potere la tassazione contestata.
6.2.
Non vi è infatti la prova che, come sostiene l'autorità fiscale, la decisione sia stata spedita il 21 ottobre e che sia stata ricevuta di conseguenza al più tardi il 24 ottobre 1996. È vero, infatti, che l'autorità fiscale procede all'invio delle sue decisioni mediante la Posta B (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione «due o tre giorni feriali dopo quello dell'impostazione» (cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01), e che pertanto l'intimazione avrebbe dovuto avvenire entro il 24 ottobre 1996; non è tuttavia possibile escludere un errore di data nella decisione fiscale, una spedizione irregolare o un disguido nella distribuzione della corrispondenza (cfr. la già citata DTF 99 Ib 362 consid. 3).
Se solo la decisione fosse pervenuta con un giorno di ritardo, infatti, il termine risulterebbe rispettato.
6.3.
L'autorità di tassazione non dimostra, d'altronde, che il contribuente abbia avuto conoscenza dell'esistenza della decisione, per esempio, ricevendo le polizze di versamento del conguaglio di imposta, con l'indicazione della data di intimazione della tassazione, oppure il richiamo e la diffida di pagamento.
6.4.
Poiché dunque l'onere della prova dell'avvenuta intimazione della decisione compete all'autorità di tassazione e, nella fattispecie, tale prova non è stata data, si deve concludere che l'Ufficio di tassazione si è rifiutato a torto di entrare nel merito del gravame.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati all'Ufficio di tassazione, perché si pronunci nel merito delle censure del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 febbraio 1997 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione di __________ perché entri nel merito del gravame.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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