AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.57
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00057
Lugano
23 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 marzo 1997
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
2.
__________ __________, __________
__________,
entrambi
rappr. dall’avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 3 marzo 1994,
presso l’Ufficio esecuzioni di Lugano, venivano messi all’incanto il mapp. n.
__________ ed una quota di 1/6 della part. n. __________ RFD di __________,
appartenenti all’escussa __________ __________ di __________. La stima
ufficiale dell’immobile era di fr. 1’787’400.– per il mapp. n. __________ e di
fr. 870.– per il mapp. n. __________. La stima del perito incaricato
dall’Ufficio esecuzioni ammontava invece a fr. 3’972’000.– per entrambi gli
oggetti. I fondi erano gravati da crediti garantiti da pegno immobiliare, per
un ammontare di complessivi fr. 3’481’558.75 (cfr. elenco oneri del 12 gennaio
1994, doc. 9).
Gli oggetti in questione
venivano aggiudicati in comproprietà ai signori __________ __________ di
__________ (/) e __________ __________ di __________
(/), al prezzo di fr. 2’055’000.–.
- Con decisione del 30
marzo 1994, l’Ufficio dei registri di Lugano notificava alla debitrice ed agli
acquirenti la tassazione dell’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI),
relativa all’aggiudicazione in questione. Commisurava il maggior valore a carico
dell’alienante in fr. 411’000.–, pari alla differenza fra il valore di aggiudicazione
e non meglio precisate “altre deduzioni” per fr. 1’644’000.–; l’imposta
ammontava pertanto a fr. 76’992.–. Inoltre, accertava un ulteriore maggior
valore di fr. 1’917’000.– (pari alla differenza tra valore di stima peritale e
valore di aggiudicazione), che poneva a carico degli aggiudicatari in
applicazione dell’art. 7 cpv. 2 LIMVI; l’imposta a loro carico era così di fr.
368’064.– (notifica del 6 maggio 1994, doc. 14).
Gli acquirenti impugnavano
la suddetta decisione, con reclamo del 19 maggio 1994, argomentando che non vi
era maggior valore a carico dell’alienante per il fatto che l’art. 3 lett. c
LIMVI esonera dall’imposta le aggiudicazioni in procedure esecutive; né ve
n’era a carico degli acquirenti, avendo la stima peritale un mero valore
“indicativo” per l’Ufficio esecuzioni (cfr. doc. 12).
L’autorità di tassazione
accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 12 agosto 1994, nella quale
annullava l’imposta a carico degli acquirenti, mentre confermava quella a
carico della società escussa, argomentando che non era stata portata la prova
che i creditori della stessa non fossero stati tacitati integralmente (doc.
13).
- I signori __________
e __________ interponevano allora ricorso alla Divisione delle contribuzioni,
in data 31 agosto 1994. I ricorrenti adducevano la circostanza che,
contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, non tutti i
creditori erano stati tacitati. Nulla si opponeva pertanto, a loro avviso,
all’esenzione dall’IMVI.
La Divisione delle contribuzioni,
tuttavia, accoglieva solo in parte il ricorso, con decisione del 26 febbraio
1997.
Essa argomentava che i
creditori che dovevano risultare scoperti al momento dell’aggiudicazione
dell’immobile, perché fosse applicabile il motivo di esenzione invocato dai
ricorrenti, erano solo quelli della società stessa. Nella fattispecie, tutti i
creditori ipotecari della società erano stati soddisfatti; solo dei creditori
di terzi, i cui crediti peraltro erano garantiti dallo stesso immobile, avevano
subito perdite.
L’autorità di ricorso
rivedeva tuttavia il calcolo dell’imponibile, sostituendo la deduzione di fr.
1’644’000.–, concessa d’ufficio dall’Ufficio dei registri con la detrazione del
valore di stima ufficiale (fr. 1’787’545.–), aumentato del 5% (fr. 89’377.–).
L’imponibile si riduceva di conseguenza a fr. 178’078.– e l’imposta a fr.
32’271.–.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e __________
__________ chiedono nuovamente che l’aggiudicazione a loro favore degli
immobili in questione sia dichiarata esente dall’IMVI. A loro avviso è del
tutto irrilevante la circostanza che il pegno sia di proprietà del debitore
stesso (nella fattispecie, l’azionista __________ __________) o del terzo
proprietario del pegno (____________________), per il fatto che la legge
richiede solo, perché si applichi l’esenzione richiesta, «che i creditori non
siano stati interamente pagati». Ritengono, quindi, che si debba procedere al
calcolo dell’eccedenza conformemente ai princìpi in vigore secondo la nuova
legge tributaria, cioè sottraendo dal valore dell’alienazione il credito
garantito dall’immobile; orbene, nella fattispecie, di eccedenza non ve ne
sarebbe alcuna. I ricorrenti censurano infine quella parte della motivazione della
decisione impugnata, in cui l’autorità amministrativa osserva che «lo
spirito dell’art. 3 LIMVI non può essere quello di sfavorire lo Stato già
penalizzato da comportamenti reprensibili di proprietari di società immobiliari
e di banche accondiscendenti rispetto a operatori immobiliari che sanno
cogliere le opportunità che si presentano in occasione delle aste immobiliari»;
richiamano infatti l’autorità all’interpretazione letterale della legge.
-
5.1.
Lo Stato preleva
un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che colpisce l'incremento di
valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (cfr. art. 1 LIMVI).
Soggiacciono tra l'altro
all'imposizione le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da
oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore ufficiale di
stima aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI) e le
alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più di cinque
anni, se il valore dell'alienazione supera il valore determinato nella
precedente contrattazione aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a
LIMVI).
Oggetto dell'IMVI è
pertanto la differenza di valore determinata conformemente ai suddetti disposti
(cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, b LIMVI), ritenuto che anche l'alienante proprietario
del fondo da oltre cinque anni può scegliere di essere imposto, in applicazione
dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LIMVI, sulla differenza tra il valore della precedente
contrattazione e il valore d'acquisto (cfr. art. 5 cpv. 2 LIMVI).
5.2.
L'art. 3 cpv. 1 lett. c
LIMVI dichiara esenti dall'imposta sul maggior valore immobiliare «le
aggiudicazioni di fondi in procedure di esecuzione, di realizzazione di pegno o
di fallimento, come pure le alienazioni nella procedura concordataria, quando i
creditori non siano stati interamente pagati».
Tale disposizione tiene
dunque conto delle ristrettezze in cui si trova il proprietario dell'immobile
aggiudicato e delle perdite che subiscono i suoi creditori, introducendo
un'apposita rinuncia all'esazione dell'imposta (Ochsner, Die Besteuerung
der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 113; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. IV, Berna 1969, p. 196; Mettler,
Die Grundstückgewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 132; Rumo,
Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo
1993, p. 159 s.).
5.3.
La dottrina interpreta la
nozione di “alienazione in procedure esecutive” in modo estensivo, nel senso
cioè della realizzazione forzata di un immobile in una delle forme previste
dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Vi rientra pertanto,
in primo luogo, l’aggiudicazione in un procedimento in via di pignoramento
(art. 88 ss. LEF), in via di realizzazione del pegno (art. 151 ss. LEF) o in
una procedura di fallimento (art. 159 ss. LEF). Ma a queste forme di
aggiudicazione gli autori assimilano la vendita a trattative private (art. 130
ed art. 256 LEF) ed anche il concordato giudiziale (Guhl, Die
Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 153; Locher,
Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna 1976, p. 216; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
op. cit., p. 197; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st.
gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 157; Rumo, op. cit., p.
160). La dottrina nega invece che si possa rinunciare all’esazione dell’imposta
anche nel caso del concordato extragiudiziale, per il fatto che non vi è alcuna
garanzia circa lo svolgimento successivo del concordato (Reimann/Zuppinger/Schärrer,
op. cit., p. 197; Rumo, p. 160), il quale, d’altronde, è un semplice
contratto di diritto privato fra debitore e creditori.
5.4.
Questa Camera ha
recentemente risposto al quesito se benefici dell’esenzione prevista dall’art.
3 lett. c LIMVI anche la vendita a trattative private, sebbene la disposizione
in esame non contenga un generico riferimento alle “alienazioni in procedure
esecutive”, bensì elenchi in modo apparentemente esaustivo gli atti che beneficiano
dell'eccezione, precisando trattarsi delle “aggiudicazioni di fondi in
procedure di esecuzione, di realizzazione di pegno o di fallimento” e delle
“alienazioni nella procedura concordataria”. È evidente infatti che la vendita
a trattative private non può essere fatta rientrare nel novero delle
aggiudicazioni, per il fatto che con essa si mira proprio ad evitare l'aggiudicazione.
Precisando la propria
precedente giurisprudenza (CDT n. 16 del 9 marzo 1990, in RDAT
I-1992 p. 270 ss.), la Camera ha però ritenuto che sarebbe arbitraria una distinzione,
quanto alle conseguenze fiscali, fra aggiudicazione e vendita a trattative
private, non essendovi fra le due fattispecie alcuna differenza tale da
giustificare un diverso trattamento impositivo. Se si ammettesse una discriminazione
simile, il solo effetto pratico sarebbe verosimilmente di disincentivare le
trattative private nell'ambito delle procedure esecutive, con ripercussioni
dannose in primo luogo sui creditori (CDT n.
..__________ del 27 ottobre 1995 in re P.L.).
- Secondo l’autorità
fiscale, non sarebbe applicabile il motivo di esenzione di cui all’art. 3 cpv.
1 lett. c LIMVI, per il fatto che presuppone che «i creditori non siano
stati interamente pagati»; e, fra i creditori cui si riferisce la legge,
rientrerebbero solo quelli dello stesso proprietario del pegno, non anche
quelli di terzi il cui credito è garantito dallo stesso oggetto. Nella
fattispecie, invece, le tre cartelle ipotecarie gravanti sui fondi della
ricorrente, per complessivi fr. 1’200’000.–, garantivano debiti dell’azionista
__________ __________ nei confronti della __________ __________ __________ e
dell’__________ __________ __________ __________.
6.1.
Con l’entrata in vigore
della nuova legge tributaria, l’IMVI è stata sostituita dall’imposta sugli
utili immobiliari. Anche la nuova disciplina legislativa prevede la rinuncia
alla riscossione dell’imposta dovuta dall’alienante in seguito ad
un’aggiudicazione. L'art. 139 cpv. 2 lett. a LT impiega peraltro una
formulazione diversa della condizione cui è subordinata la rinuncia
all’esazione: richiede cioè che «non risultino eccedenze a favore del
debitore». La formulazione dell’art. 139 cpv. 2 lett. a LT non modifica,
nella sostanza, l'art. 3 cpv. 1 lett. c LIMVI (Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 338). Sebbene la nozione
di eccedenze non sia un concetto giuridico della LEF, essa rende
tuttavia chiaramente e in modo non equivoco la ratio della norma. La
Commissione d’esperti, incaricata dal Consiglio di Stato di esaminare una
modifica della LIMVI, aveva proposto la nuova formulazione della norma,
osservando che «nel fallimento, per la natura stessa della procedura, non
possono esserci eccedenze», sicché l’imponibilità di un’eccedenza può
avvenire soltanto nel caso della realizzazione forzata di un fondo, la cui
alienazione produce un introito che eccede il debito (Rapporto
della Commissione di esperti sul progetto di legge sugli utili immobiliari, del
30 marzo 1989, p. 74 s.). Di conseguenza, anche la prova dell’esistenza
di eventuali eccedenze risulterà più facile nel caso del fallimento, che non
nell’ambito di una procedura in via di realizzazione del pegno o in via di
pignoramento (Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 197).
6.2.
Una disposizione come
quella in esame è conosciuta dalle legislazioni della maggior parte dei Cantoni
(Ochsner, op. cit., p. 113 nota 357; rispetto all’elenco proposto, deve
essere cancellata la menzione del Canton Zurigo, che ha stralciato il § 163
lett. b LT-ZH nel 1990).
Mentre certe leggi, come
quella ticinese, si limitano a riferirsi alle perdite subite dai “creditori”,
vi sono invece casi in cui il legislatore ha voluto essere più preciso. Così,
la legge tributaria del Canton Friburgo garantisce l’esenzione dall’imposta
speciale in caso di vendita forzata, «lorsque les créanciers saisissants,
gagistes ou admis définitivement à l’état de collocation ne sont pas tous entièrement
désintéressés» (art. 53 lett. b LT-FR).
In nessun caso, comunque,
il legislatore ha manifestato la preoccupazione di tracciare una linea di
demarcazione fra i creditori dello stesso proprietario dell’immobile oggetto
dell’incanto e quelli di terzi. Come si vede, anche la legge friburghese, più
precisa, si limita a riferirsi a quei creditori il cui credito è garantito
dall’immobile oggetto dell’incanto o che hanno ottenuto il pignoramento
dell’immobile o che comunque sono stati ammessi definitivamente in graduatoria.
6.3.
Non mancano, d’altronde,
voci critiche nei confronti dell’esenzione in esame, considerata un regalo
fiscale a creditori imprudenti. In particolare, in dottrina si fa osservare
come vi siano banche che, concedendo crediti ipotecari che oltrepassano il
prezzo di acquisto dell’immobile, consentono al loro cliente di conseguire una
sorta di “realizzazione anticipata” dell’incremento di valore dell’immobile;
infatti, il proprietario immobiliare può, in tal modo, trasformare in denaro
(almeno parzialmente) tale incremento di valore, senza alienare l’immobile.
Stando così le cose, sarebbe incomprensibile che un cantone rinunciasse ad
imporre l’utile scaturito in occasione della vendita forzata, non solo per
considerazioni di ordine finanziario dello Stato ma ancor più per fondamentali
ragioni di uguaglianza (Koller, Gesetzliche Grundpfandrechte zur Sicherung
von Steuerforderungen – Probleme für Grundstückkäufer und Banken, in: Wiegand
[a cura di], Theorie und Praxis der Grundpfandrechte, Berna 1996, p. 59). In
altri termini, se gli istituti di credito trascurano di considerare gli oneri
fiscali, nel calcolo degli importi da concedere in mutuo ai propri clienti, si
ritiene che non sia giusto che le conseguenze di tale leggerezza si
ripercuotano a svantaggio dell’ente pubblico.
Lo stesso Tribunale federale,
d’altra parte, ha avuto modo di precisare che non è affatto arbitrario
prevedere un’imposta sull’utile immobiliare in occasione di ogni alienazione:
nella misura in cui un utile è stato realizzato, in base alla differenza tra valore
di acquisto e valore di aggiudicazione, il legislatore ha il diritto di imporre
tale utile. Non vi sono argomenti logici, secondo l’Alta Corte, che potrebbero
obbligare la collettività pubblica a cancellarsi di fronte agli altri creditori
(RF 42/1987 p. 43 consid. 3c).
Come già accennato, il
Canton Zurigo ha recentemente rinunciato all’esenzione in questione. Con legge
del 23 settembre 1990, entrata in vigore il 1° gennaio 1991, il Gran Consiglio
Zurighese ha infatti stralciato la lett. b del § 163 della legge fiscale
cantonale.
6.4.
Si osservi, a tale
proposito, che, prevedendo il prelievo dell’imposta sull’utile (o sul maggior
valore) immobiliare anche nel caso di un’aggiudicazione, non si dovrebbe
necessariamente renderne responsabile l’aggiudicatario.
6.4.1.
Al contrario, nel caso del
fallimento, il Tribunale federale ha ormai chiarito che l’imposta derivante
dall’aggiudicazione rientra fra i debiti della massa ai sensi dell’art. 262
LEF, cioè fra quelle obbligazioni che sorgono da un fatto posteriore all’apertura
del fallimento, non diversamente dalle spese della procedura di fallimento e
dalle spese per l’amministrazione, la salvaguardia e la realizzazione degli
attivi del fallimento. Pertanto, tali debiti non vengono neppure collocati in
graduatoria, ma sono pagati integralmente e con assoluta precedenza sull’utile
della realizzazione (Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d'imposta,
in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995,
p. 106; anche in RDAT I-1995 p. 556; inoltre DTF 122 II 221 consid. 3).
Secondo la dottrina, lo stesso principio deve valere anche per il caso in cui
l’immobile aggiudicato sia gravato da ipoteche convenzionali per un valore
superiore al prezzo pagato dall’aggiudicatario, il quale non è pertanto tenuto
a versare alcun importo in contanti; oneri di rango inferiore non dovrebbero in
tal caso essere messi a carico dell’aggiudicatario, nella misura corrispondente
al credito d’imposta sull’utile immobiliare, in modo che vi sia la possibilità
di pagare in contanti una parte del prezzo di aggiudicazione (Koller,
Überbindung der Grundstückgewinnsteuer auf den Ersteigerer, der eine
Liegenschaft in einer Zwangsverwertung erwirbt [Besprechung von BGE 120 III 128
ff.], in AJP 1995 p. 514; Koller, Gesetzliche Grundpfandrechte, cit., p.
58; Pedroli, op. cit., p. 106 nota 102; anche in RDAT I-1995 p. 556). Si
ritiene che tale modo di procedere sia necessario, se si vuole evitare che il
fisco faccia valere nei confronti dell’aggiudicatario l’ipoteca legale, costringendolo
in tal modo di fatto a pagare l’imposta sull’utile immobiliare al posto della
massa; conseguenza, quest’ultima, che è considerata iniqua, proprio perché la
situazione di eccessivo aggravio ipotecario è determinata dall’imprudenza di
chi ha concesso i crediti (Koller, Gesetzliche Grundpfandrechte, cit.,
p. 58).
6.4.2.
Certo, in caso di
esecuzione in via realizzazione del pegno, diversamente dal fallimento, non vi
sarebbe la possibilità di mettere a carico della massa l’imposta nata con
l’aggiudicazione. A disposizione del fisco rimarrebbe perciò soltanto lo strumento
dell’ipoteca legale o – come nel caso dell’IMVI – della responsabilità solidale
dell’acquirente (Pedroli, op. cit., p. 103; anche in RDAT I-1995 p.
553).
Ma, anche in questo caso,
ci sarebbe un modo, seppure indiretto, di mettere l’imposta sull’utile (o sul
maggior valore) immobiliare a carico dei creditori e non dell’aggiudicatario.
Basterebbe, infatti, che al momento dell’incanto, l’ufficiale delle esecuzioni
informasse le parti dell’esistenza dell’imposta (latente) che nascerà con
l’aggiudicazione: in tal modo i potenziali acquirenti (fra i quali rientrano,
evidentemente, gli stessi creditori ipotecari) valuterebbero le proprie offerte
tenendo conto di tale spesa supplementare.
6.5.
Non è difficile concludere
che, se un’esenzione fiscale come quella qui in esame solleva perplessità
quando permette di privilegiare un creditore “spregiudicato” rispetto all’ente
pubblico, riserve ancora maggiori si giustificano quando a trarne beneficio è
un debitore ancor più “spregiudicato” che, in qualità di azionista di una
società anonima da lui stesso controllata, ha costituito in pegno l’immobile
della società, per garantire però un suo debito personale.
In tali evenienze, si ha
infatti una forma indiretta di prestito della società a favore dell’azionista.
In primo luogo, ciò
comporta una prestazione valutabile in denaro da parte della società a favore
dell’azionista; quest’ultimo, infatti, ottiene un credito maggiore, costituendo
in pegno l’immobile della società, rispetto a quello che avrebbe ricevuto costituendo
in pegno le azioni della società stessa. La prassi degli istituti di credito è
infatti di accordare mutui solo nella misura del 30-50% del valore venale
presunto delle azioni, a causa del pericolo di perdita di valore della società
in seguito a cattiva gestione o all’andamento negativo degli affari. Nella
tassazione della società, occorrerà allora aggiungere agli utili una
commissione, quale rimunerazione del rischio assunto (Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 324; Grosjean, Comptes
débiteurs-actionnaires; quelques considérations fiscales et comptables fondées
sur la pratique, in ASA 56, p. 318; cfr. inoltre la giurisprudenza dei
tribunali di Friburgo e di Neuchâtel, in RF 51/1996 p. 142 e in RDAF
52/1996 p. 167).
In secondo luogo,
operazioni di tal genere mettono in serio pericolo l’incasso, da parte
dell’autorità fiscale, delle imposte sugli utili realizzati al momento della
vendita dell’immobile. Infatti, l’azionista ha utilizzato, prelevandole
praticamente dalla società, le riserve occulte esistenti sul patrimonio
sociale. In caso di sua insolvibilità, sarà messo all’incanto l’immobile della
società, con la conseguenza che, mentre i crediti ipotecari della banca saranno
rimborsati con precedenza, il fisco non potrà di solito essere soddisfatto, in
relazione all’imposta sorta con l’alienazione dell’immobile. Se il fisco vuole
premunirsi contro un simile rischio, deve, conosciuta l’esistenza di impegni
fuori bilancio, esigere delle garanzie dalla società (Bernardoni/Duchini,
op. cit., p. 325 s.; Grosjean, op. cit., p. 320).
6.6.
Ora, tutte le
considerazioni che precedono inducono senz’altro a condividere il disagio
dell’autorità fiscale, che vede irrimediabilmente compromesse le sue
possibilità di incassare l’imposta sul maggior valore immobiliare, a causa
degli accordi intervenuti tra l’azionista della __________ __________ e gli
istituti di credito che hanno ipotecato il suo immobile.
Non si vede, tuttavia,
come sia possibile scongiurare un simile risultato, alla luce dell’art. 3 cpv.
1 lett. c LIMVI, il cui obiettivo è proprio quello di privilegiare i
creditori privati rispetto all’ente pubblico.
Appare difficilmente
compatibile non solo con la lettera ma anche con la ratio della norma in
esame, in particolare, l’interpretazione della disposizione suggerita dalla
Divisione delle contribuzioni nella decisione impugnata. Non vi è infatti alcun
elemento che permetta di ritenere che i “creditori”, che per l’art. 3 devono
essere interamente pagati perché l’autorità possa prelevare l’imposta, siano
solo quelli dello stesso debitore d’imposta e non anche creditori di terzi.
A ciò si aggiunga
un’ulteriore considerazione, relativa alla natura della procedura esecutiva
nell’ambito della quale è avvenuta la vendita dell’immobile. La realizzazione
del pegno è una procedura esecutiva speciale, che non include tutti i beni del
debitore, ma un oggetto in particolare. Ci si domanda allora che senso abbia
fare una distinzione fra i debiti del proprietario del pegno e i debiti di
terzi, dal momento che gli uni e gli altri figurano indistintamente nell’elenco
oneri.
Si potrebbero, poi
ipotizzare anche risultati paradossali, ammettendo la distinzione proposta. Si
pensi al caso di due coniugi che hanno adottato il regime della separazione dei
beni: la moglie si fa intestare la casa, ma il marito contrae il debito con la
banca per finanziare l’acquisto o la costruzione; nel momento in cui la casa dovesse
andare all’incanto, si dovrebbe escludere la banca dal novero dei “creditori”
di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. c LIMVI?
Se, dunque, questa Camera
condivide le perplessità dell’autorità fiscale in relazione alla situazione
creata dall’applicazione della disposizione legislativa in discorso, essa
ritiene peraltro che non sia possibile trovare una soluzione del problema in
via interpretativa. Soprattutto, non trova equo che il rimedio proposto si
risolva in un pregiudizio degli aggiudicatari, ai quali non può essere
accollata alcuna responsabilità per gli atti del debitore e dei creditori
privati. Come si è osservato in precedenza (v. supra, consid. 6.3. e
6.4.), anche la dottrina più critica nei confronti dell’esenzione delle aggiudicazioni
immobiliari sottolinea come le conseguenze della imprudente condotta dei
creditori privati nella concessione di mutui non debbano pregiudicare né il
creditore ente pubblico né, d’altronde, l’aggiudicatario.
In conclusione, se una
soluzione per casi come quello in esame deve essere trovata, la stessa
necessita di un intervento del legislatore e deve tenere adeguatamente conto di
tutti i diritti e gli interessi in gioco.
- Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali, mentre ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 febbraio 1997 è riformata nel senso
che è constata l’esenzione ex art. 3 cpv. 1 lett. c LIMVI
dell’aggiudicazione immobiliare del 3 marzo 1994.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese. Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 2’000.–
per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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