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Numero d'incarto:
80.1997.6
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00006
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 gennaio 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 24 luglio 1995 l'
Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava a __________ e __________
la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui stabiliva in via valutativa il reddito del
lavoro in fr. 120'000.-- di media annua.
Assistito dall' avvocato
__________, __________ presentava reclamo contestando il reddito del lavoro
espostogli in via valutativa dall’Ufficio di tassazione.
Nel corso di un incontro
svoltosi il 13 novembre 1996 l'avvocato __________ per conto del suo assistito,
dopo aver presentato la documentazione necessaria per allestire correttamente
la tassazione e aver pure fatto presente la particolare situazione finanziaria
del contribuente, raggiungeva l' accordo in base al quale l' Ufficio di
tassazione notificava ai coniugi __________ il 9 dicembre 1996 la decisione su
reclamo IC/IFD 1993-94.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ contesta la decisione su reclamo in materia di
IC/IFD 1993-94, asserendo di non aver incassato il salario riconosciutogli
dalla __________ SA e di aver insinuato il relativo credito nel fallimento
della società e contestando integralmente le pretese che quest'ultima avrebbe
fatto valere nei suoi confronti.
-
Come accennato in
narrativa, in data 13 novembre 1996 il rappresentante del contribuente è stato
sentito dall’ Ufficio di tassazione. Al termine dell’audizione, esaminata la
documentazione prodotta e tenuto conto delle osservazioni del contribuente
esposte dal suo patrocinatore, si è testualmente convenuto quanto segue:
Il reddito imponibile per l'imposta cantonale viene
fissato in fr. 19'478.-- annui con l'aliquota maggiorata per il reddito estero
pari a un reddito complessivo di fr. 46'015.-- annui.
Il
reddito imponibile per l'imposta federale diretta viene fissato in fr.
24'558.-- annui con l'aliquota maggiorata per il reddito estero pari a un
reddito complessivo di fr. 53'415.--.
La
sostanza imponibile al 1.1.1993 è esente.
Il
presente verbale vale quale motivazione per la decisione su reclamo.
Il verbale veniva
sottoscritto seduta stante dal patrocinatore del contribuente.
3.1
Si pone pertanto il
problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal
contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa
Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco
e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4
settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare
consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di
transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.
4.2
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar,
1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz.,
Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In
particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa
della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento
esatto.
3.3
Secondo la dottrina
risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come
tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme;
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto,
l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung), dalla cui natura
contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia
sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto
preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung
[cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene, per la sua natura
di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione
dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere
rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe
di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va
valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein,
op. cit., p. 9).
3.4
Questa opinione è stata
messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura
procedurale che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una
decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: “Der Abschluss der Einigung
trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus
freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem
bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich
um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre
sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten
grundsätzlich verbindlich ist” (Rickli, Die Einigung zwischen
Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss,
Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e
proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina
(Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura
civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una
controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori
propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo
quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece
transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di
reclamo.
3.5
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito
interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente
univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio,
allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una
transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente
da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso (cfr. CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re
T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re K.).
- Esaminando il testo
della transazione sottoscritta il 13 novembre 1996 presso l' Ufficio di
tassazione di __________, se ne trae la conclusione che esso non può non
ritenersi vincolante nella misura in cui vi si definisce non soltanto l'entità
del reddito del lavoro, ma anche l'esatto ammontare dell'importo imponibile sia
per l'IC sia per l'IFD come pure del reddito estero valido unicamente per
l'aliquota (Il reddito imponibile per
l'imposta cantonale viene fissato in fr. 19'478.-- annui con l'aliquota
maggiorata per il reddito estero pari a un reddito complessivo di fr. 46'015.--
annui. Il reddito imponibile per l'imposta federale diretta viene fissato in
fr. 24'558.-- annui con l'aliquota maggiorata per il reddito estero pari a un
reddito complessivo di fr. 53'415.--).
Detto accordo risulta per
altro essere il frutto di una approfondita discussione, in cui sono stati
valutati i diversi aspetti controversi, segnatamente il reddito del lavoro e la
precaria situazione finanziaria.
Non può più quindi essere
ammesso che attraverso il presente ricorso il ricorrente rimetta in discussione
quanto concordato dal patrocinatore del qui ricorrente con l’ Ufficio di
tassazione. Diversamente si disattenderebbero sia la natura dell’accordo
transattivo sia il principio della buona fede processuale che la sottende.
Ciò ha da valere a maggior
ragione se si considera che il ricorrente non solleva argomenti sostanzialmente
nuovi, che non siano già stati considerati e valutati in occasione della
definizione concordata del reddito del lavoro.
- Questa Camera vuole
comunque ricordare al ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al
contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta,
dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso,
di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo
l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente,
vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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