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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.71
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00071
Lugano 8 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 5 maggio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 24 febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava loro la tassazione IC/IFD 1995/96. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 marzo 1997, nel quale contestavano il reddito della sostanza immobiliare, ed in particolare il valore locativo dell’appartamento da loro occupato nell’abitazione situata sul mapp. n. __________ RFP di __________. A loro avviso, non si giustificava il criterio di calcolo adottato dall’autorità, consistente nel considerare il valore locativo uguale alla pigione percepita per la locazione dell’altro appartamento ubicato nello stesso stabile.
L’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 aprile 1997, così motivata:
«... A norma delle disposizioni emanate dalla Divisione delle contribuzioni il valore locativo viene stabilito tenendo conto della pigione che il contribuente dovrebbe pagare per un bene equivalente.
«In caso di abitazioni occupate dal proprietario in uno stabile bifamiliare, il valore locativo viene determinato sulla base degli affitti pagati.
«Considerando che l’appartamento occupato dal proprietario è simile a quello affittato, l’autorità fiscale si riconferma nella decisione del 24.2.97».
Per quanto attiene al primo aspetto, ripropongono in sostanza le considerazioni già alla base del reclamo, adducendo di essere discriminati rispetto alla maggior parte dei proprietari, il cui valore locativo è calcolato in base al valore di stima ufficiale. Quanto invece alle deduzioni, ritengono che la percentuale forfettaria del 15% del reddito, che si applica alle case nuove o riattate, debba valere solo per la parte della loro casa che è stata oggetto dei lavori di ristrutturazione; per la parte abitata dall’inquilino, chiedono per contro l’applicazione del tasso del 25%.
a) il valore locativo della parte del mapp. n. __________ abitata dai ricorrenti viene commisurato in fr. 16'000.– in media annua;
b) considerato che l'abitazione nel corso del 1993 era in fase di riattazione, viene stralciato il valore locativo relativo all'anno di computo 1993;
c) per l'anno 1993 viene esposto il valore locativo del mappale n. __________, vale a dire del rustico abitato durante la riattazione e venduto in seguito: esso viene fissato in fr. 3'500.–;
d) quanto alla sostanza, viene aggiunto il valore di stima di fr. 73'720.–, relativo al rustico venduto nel corso del 1995 e omesso per errore nella tassazione intermedia;
e) la deduzione forfettaria per spese di manutenzione viene fissata per l'abitazione affittata nella misura del 25%, poiché non è stata toccata dalla riattazione, e nella misura del 15% per l'abitazione propria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1997 è riformata conformemente a quanto indicato al cons. 3.
§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all’Ufficio tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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