AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.73
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00073
Lugano 8 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 18 novembre 1996, nel quale domandavano in particolare quanto segue:
• una riduzione del valore locativo da fr. 6’000.– a fr. 3’600.–;
• il riconoscimento della deduzione di fr. 6’000.– per l’IC e fr. 4’700.– per l’IFD, essendo il figlio __________ ______ persona bisognosa a carico;
• il riconoscimento, sia per il figlio __________ Jun. sia per l’altro figlio __________, della deduzione per figli agli studi;
• la deduzione delle quote leasing per fr. 925,80 nel 1993 e fr. 250,45 nel 1994.
L’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 14 aprile 1997.
• Quanto al valore locativo, lo considerava giustificato in rapporto ai canoni di locazione della zona;
• in merito alla deduzione per persona bisognosa a carico, la negava essendo il figlio studente universitario;
• le deduzioni per figli agli studi, infine, erano rifiutate in considerazione delle borse di studio di cui il ricorrente beneficiava per il figlio __________ ed a causa dell’età del figlio __________.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ contestano la decisione su reclamo dell’autorità fiscale e chiedono nuovamente le deduzioni per persona bisognosa a carico e quella per figli agli studi.
In relazione alla prima, argomentano che __________ ______ è invalido fin dalla nascita, sebbene segua ora corsi universitari. Per la stessa ragione, dovrebbe poter beneficiare della deduzione per figli agli studi, nonostante il superamento del limite di età di 25 anni.
Quanto al figlio minore __________, ritengono che adempia i requisiti per il riconoscimento della deduzione richiesta, non avendo ancora 25 anni ed avendo ricevuto borse di studio per soli fr. 5’500.– nel 1993 e fr. 5’750.– nel 1994.
2.2.
Nelle proprie osservazioni dell’11 giugno, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone di respingere il ricorso, facendo notare che già l'Ufficio di tassazione ha riconosciuto la detrazione di fr. 4’700.– per il figlio __________ ______, anche se l’ha qualificata erroneamente deduzione per figli a carico anziché, come sarebbe stato corretto, deduzione per persona bisognosa.
La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze, da parte sua, nelle osservazioni del 6 agosto 1997, propone di accogliere il ricorso limitatamente alla deduzione di fr. 6’000.– per persone bisognose a carico, da concedersi in considerazione dell’invalidità di __________ ______.
Ai soli fini dell'imposta cantonale, i ricorrenti chiedono la deduzione per figli agli studi. Il loro figlio __________, nato nel 1971, frequenta infatti l’Università di __________. Poiché però ha beneficiato di un assegno di studio di fr. 24’500.– per l'anno scolastico 1994-95, l' Ufficio di tassazione di __________ ha negato ai ricorrenti la deduzione per figli agli studi. Quanto all’altro figlio, __________ ______, la detrazione è stata rifiutata a causa del superamento del limite di età di 25 anni, stabilito dalla legge.
3.1.
Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5'400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
fr. 3'000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
fr. 5'400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
3.2.
La condizione che il figlio agli studi non benefici di assegni o borse di studio, cui è subordinata la concessione della deduzione in discussione, è dunque contenuta nella stessa legge. La ratio di tale limitazione è di evitare che il contribuente goda di agevolazioni fiscali cumulate (deduzione e assegno), in contrasto con la volontà del legislatore.
3.3.
A ragione, allora, l’autorità fiscale ha negato ai ricorrenti la detrazione rivendicata.
Il figlio __________ ______, infatti, aveva oltrepassato, al momento determinante (1° gennaio 1995), il limite di età posto dal legislatore, cioè il venticinquesimo anno, essendo nato nel 1968.
Il figlio minore, __________, non adempie invece l’altro requisito, in quanto beneficiava al momento determinante di un assegno di studio, concesso dal Dipartimento dell’istruzione e della cultura. A tale proposito, si deve rilevare un disaccordo fra autorità di tassazione e ricorrente. Mentre, infatti, l'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo argomentando che __________ beneficiava di un assegno di studio di fr. 24’500.– per l’anno scolastico 1994/95, i ricorrenti contestano tale circostanza, ammettendo solo che il figlio minore ha ricevuto un prestito di fr. 5’500.– nel 1993 e un assegno di fr. 5’750.– nel 1994; tale affermazione è suffragata da una dichiarazione dell’ufficio competente.
Di fronte alle due dichiarazioni discordanti, la Camera di diritto tributario si è allora rivolta direttamente all’Ufficio borse di studio e sussidi, per delucidazioni. Ha così appreso che il vero e proprio assegno di studio per l’anno scolastico 1994/95 ammontava a fr. 10’250.–, cui si aggiungeva poi un prestito di fr. 1’250.–. Per il successivo anno scolastico 1995/96, __________ __________ ha poi goduto di un assegno di fr. 7’000.–.
Non vi è quindi alcuno spazio per un’ulteriore deduzione per figli agli studi.
4.1.
Gli articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
4.2.
Oltre al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2; inoltre CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. ..__________ del 13 gennaio 1997 in re G.P.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è bisognoso chi non dispone di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere da sé al proprio mantenimento. Vi rientrano le persone che a causa dell'età, dello stato di salute o comunque della disoccupazione non sono in grado di esercitare un lavoro retribuito oppure possono guadagnare solo un reddito insufficiente; ne sono invece escluse le persone che, vivendo in un unico nucleo familiare con il contribuente, non dispongono di un proprio patrimonio ma provvedono alla sua economia domestica, nel qual caso il mantenimento equivale ad un salario in natura (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 712-713 e giurisprudenza ivi citata).
Per stabilire se uno si trovi in stato di bisogno occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CDT n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re P.B.; CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, p. 491).
4.3.
Il figlio dei ricorrenti, __________, ha beneficiato di una rendita AI di fr. 19'050.90 nel 1993 e fr. 17’542.– nel 1994, cui si aggiungeva la prestazione complementare.
Come osservano in modo pertinente l’AFC e la Divisione delle contribuzioni, nelle rispettive osservazioni al ricorso, la circostanza che __________ ______ percepisca una rendita di invalidità sin dalla nascita induce a ritenere che egli sia una persona bisognosa, per il fatto che l’art. 4 cpv. 1 LAI definisce l’invalidità come «l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio». Ma ciò non basta ancora a concludere che i genitori abbiano perciò diritto alla detrazione rivendicata. Infatti, proprio perché il giovane rientra nel campo di applicazione della LAI, spetta all’assicurazione contro l’invalidità far sì che non cada nell’indigenza.
Si tratta piuttosto di chiedersi se il figlio invalido sia ancora “bisognoso”, nonostante benefici della rendita d’invalidità ed anche della prestazione complementare, che è concessa proprio per coprire il fabbisogno vitale.
Ora, è evidente che un figlio che beneficia di una rendita di invalidità intorno ai 18’000 franchi annui più la prestazione complementare non è più bisognoso, secondo i minimi di esistenza calcolati con le tabelle della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, almeno fintantoché vive nella stessa comunione domestica dei genitori.
Certo, il suo fabbisogno è accresciuto dal fatto di essere studente universitario. Ma le spese per la formazione non rientrano nel minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo (cfr. anche StE 1995 B 29.3 n.13 cons. 2c). A tale proposito, si tenga presente che la legge sull’assicurazione contro l’invalidità prevede anche il diritto alla rifusione delle spese sostenute da quegli assicurati che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che, a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale (art. 16 LAI; art. 50 AI). Pertanto, se il figlio dei ricorrenti affronta spese per la propria formazione professionale, egli ha diritto al rimborso da parte dell’assicurazione contro l’invalidità.
4.4.
Ne consegue che neppure i requisiti per l’ottenimento della deduzione per persona bisognosa a carico sono adempiuti. Di conseguenza, dovrà essere stralciata la deduzione di fr. 4’700.– erroneamente concessa nel calcolo dell’imposta federale diretta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 14 aprile 1997 è riformata nel senso che è stralciata la deduzione di fr. 4’700.– per figli a carico, che si riferisce al figlio __________ ______.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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