AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.74
Data decisione, Autorità: 03.04.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00074
Lugano 3 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 26 agosto 1994
in materia di: IMVI
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 23 giugno 1993 __________ __________ vendeva a __________ __________, al prezzo di fr. 180’000.--, la quota di PPP n. __________ sulla part. n. __________ RFD di __________, che aveva acquistato per fr. 170’000.--. L’Ufficio dei registri notificava il 24 settembre 1993 la tassazione IMVI, calcolando l’imponibile in fr. 106’968.-- e, meglio, deducendo dal valore dell’alienazione il valore ufficiale di stima di fr. 69’554.-- maggiorato del 5%. Il 26 ottobre 1993 __________, rappresentato dalla __________ __________, presentava reclamo all’Ufficio dei registri di __________, chiedendo di determinare l’imponibile deducendo dal valore dell’alienazione il prezzo pagato per il precedente acquisto. Il reclamo veniva respinto con decisione del 5 novembre 1993 in quanto intempestivo.
Con ricorso del 22 novembre 1993 __________ __________, con il patrocinio dell’avv. __________, riproponeva alla Divisione cantonale delle contribuzioni il diverso calcolo dell’imponibile, lamentando l’irritualità della notifica della tassazione, che non sarebbe stata fatta direttamente a lui in qualità di rappresentante incaricato dalle parti nell’atto di compravendita di effettuare tutte le iscrizioni a RF.
Con decisione del 29 luglio 1994 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il gravame, contestando l’irritualità della notifica della tassazione, segnatamente la mancanza della designazione esplicita di un rappresentante, per cui l’intimazione è avvenuta nel rispetto dell’art. 19 cpv. 1 LIMVI.
__________ interponeva allora ricorso alla Camera di diritto tributario, riproponendo la censura sollevata nel ricorso alla Divisione cantonale delle contribuzioni. Con sentenza del 31 maggio 1995, questa Camera respingeva il gravame, argomentando, in primo luogo, che l’indicazione contenuta nel rogito non doveva portare l’autorità di tassazione ad ammettere l’esistenza di un rappresentante del contribuente e che di conseguenza essa non aveva errato intimandogli personalmente la decisione. Quanto alla regolarità della notifica, questa Corte rilevava che la lettera raccomandata, mediante la quale essa era avvenuta, era stata consegnata dal postino presso l’esercizio pubblico del ricorrente, nelle mani di una cameriera; tale notifica doveva ritenersi corretta ed il reclamo del contribuente era pertanto dichiarato tardivo.
Per quanto attiene alla censura relativa alla rappresentanza contrattuale, l’Alta Corte ha confermato l’incensurabilità del fatto che l'autorità di tassazione non abbia notificato la tassazione IMVI al notaio, riconoscendo che l’espressione (contenuta nell’atto pubblico di compravendita), secondo cui il notaio «è incaricato di tutte le iscrizioni a registro fondiario» si riferisce solo all'iscrizione della compravendita e non a ulteriori procedure fiscali connesse.
Ha per contro accolto il ricorso in merito alla regolarità della notifica. Premesso che, secondo l’art. 12 RIMVI, le tassazioni IMVI si notificano per lettera raccomandata, ha ammesso l’applicabilità dell’ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste, il cui art. 149 stabilisce che il destinatario che voglia autorizzare persone diverse dai suoi conviventi a prendere in consegna le raccomandate deve conferir loro procura scritta. Precisato che la procura può essere conferita anche per atti concludenti o tacitamente, il Tribunale federale ha però ritenuto che cada nell’arbitrio l’autorità giudiziaria che, in assenza di ogni indicazione in merito ad una procura tacita, considera valida la notifica ad una cameriera di albergo.
«3.– a) Il ricorrente fa poi valere che la notifica effettuata nel proprio esercizio pubblico nei confronti di una cameriera giornaliera non è valida. A suo avviso, la sentenza impugnata, che giunge alla conclusione contraria, viola in modo arbitrario gli art. 11 e 12 del regolamento di applicazione alla legge del 17 dicembre 1964 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, del 28 giugno 1966 (RIMVI TI), gli art. 1 e 14 (quest'ultimo nella versione del 19 aprile 1966, ora sostituito dalla versione del 25 giugno 1996) della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm/TI; raccolta delle leggi n. 3.3.1.1), nonché l'art. 122 della legge di procedura civile ticinese, del 17 febbraio 1971 (CPC/TI; raccolta delle leggi n. 3.3.2.1).
«b) aa) L'art. 11 RIMVI/TI, invocato dall'interessato, concerne unicamente il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario, contro la decisione su ricorso dell'Amministrazione delle contribuzioni: esso non riguarda dunque la forma della notifica delle decisioni di tassazione, qui in discussione. Determinante è, per converso, l'art. 12 RIMVI/TI, il quale stabilisce che le tassazioni in materia d'imposta sul maggior valore immobiliare vanno notificate per lettera raccomandata, imponendo quindi una modalità di trasmissione più precisa di quella definita dall'art. 14 LPamm/TI (1966). In effetti, quest'ultima norma, inapplicabile laddove sussistono disposizioni di procedura più specifiche (art. 1 cpv. 2 LPamm/TI), prevede il rinvio alle modalità d'intimazione degli atti stabilite dalla procedura civile. Ora, per i destinatari fuori Cantone, tali norme ammettono sia le forme di notifica previste dai regolamenti postali che la notifica tramite l'autorità giudiziaria del luogo di destinazione (art. 122 CPC/TI).
«bb) Il rinvio dell'art. 12 RIMVI alla notifica mediante lettera raccomandata non può essere inteso altrimenti che quale riferimento agli invii per lettera raccomandata disciplinati dall'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste, del 1° settembre 1967 (RS 783.01). L'art. 146 cpv. 1 di tale normativa stabilisce che è autorizzato a prendere in consegna gli invii postali chi è indicato nell'indirizzo quale destinatario o una persona da questi autorizzata. Il secondo capoverso del medesimo articolo indica poi che gli invii postali non iscritti possono essere presi in consegna anche dai membri della famiglia, dal datore di lavoro, dagli impiegati, dall'affittacamere, dall'ospitante o da altre persone che stanno con il destinatario in rapporti analoghi, in quanto quest'ultimo non abbia dato all'ufficio postale di destinazione un ordine contrario. A sua volta, l'art. 147 prevede che, se il destinatario o il suo mandatario non sono reperibili all'atto della distribuzione, in assenza di ordini contrari del destinatario, sono considerati aventi diritto a prendere in consegna le lettere raccomandate, le persone adulte che convivono con quest'ultimo nella medesima economia domestica (lett. b); nel caso di pacchi iscritti senza valore dichiarato, l'autorizzazione si estende invece, tra gli altri, anche agli impiegati del destinatario (lett. a). Se questi intende autorizzare altre persone, egli deve, di regola, stendere una procura scritta provvista della sua firma (cfr. art. 149 cpv. 1 dell'ordinanza menzionata).
«cc) Dottrina (Jung/Agner, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Ergänzungsband, 2a ed., Zurigo 1989, nota 1 all'art. 95; P. Moor, Droit administratif, vol. 2, Berna 1991, n. 2.2.8.3, pag. 199; Tuason/Romanens, Le droit de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses, 2a ed. francese, Berna 1980, pag. 75/76) e giurisprudenza (DTF 110 V 36 consid. 3b pag. 38; sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1947 pubblicata in ASA 16 pag. 363 consid. 2), pur partendo dal principio secondo cui la validità della notifica di un invio di posta lettera raccomandato va esaminato alla luce della citata ordinanza, riconoscono che il destinatario può conferire a un terzo l'autorizzazione di prendere in consegna invii a lui destinati anche oralmente, per atti concludenti o persino tacitamente: l'art. 149 cpv. 1 dell'ordinanza menzionata prevede infatti l'uso della forma scritta per una simile procura solo quale principio ("di regola"). Ne discende che se un destinatario tollera che tali invii siano presi in consegna da terzi, e in particolare da suoi impiegati, egli crea l'apparenza di un'autorizzazione e non può in seguito contestare la validità di una notifica effettuata nei confronti dei propri dipendenti (sentenza inedita del Tribunale federale del 17 dicembre 1996 nella causa H consid. 2c; cfr. Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ed., vol. 3, Zurigo 1992, nota 3 all'art. 74; Tuason/Romanens, op. cit., pag. 75/76; sentenza della Commissione di ricorso del Cantone di Basilea Campagna del 16 novembre 1955 pubblicata in ASA 25 pag. 38). Certo, taluni autori e alcune sentenze hanno poi ripreso il principio dichiarando valida, senza ulteriore motivazione, una notifica di una lettera raccomandata effettuata al luogo di attività del destinatario nelle mani di un suo impiegato (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, n. 84 B I f; sentenza del Tribunale federale del 1° luglio 1948 pubblicata in ASA 17 pag. 40; in merito a sentenze cantonali cfr. BJM 1983 pag. 190; ZHVGr 1979 n. 4). Ora, sovente i titolari di imprese autorizzano, mediante procura scritta, per atti concludenti o tacitamente, i loro impiegati a prendere in consegna le lettere raccomandate loro indirizzate. La notifica effettuata nei confronti di quest'ultimi, in genere, è dunque valida. Non è inoltre escluso che la posizione assegnata dal datore di lavoro a taluni dipendenti possa in alcuni casi creare un'apparenza sufficiente per ammettere che gli stessi siano legittimati a prendere in consegna delle lettere raccomandate. Nondimeno, tali circostanze non evitano che siano legittimate a prendere in consegna degli invii postali unicamente le persone indicate nell'ordinanza della legge sul servizio delle poste, ivi comprese quelle munite di una procura (art. 149 cpv. 1 di tale normativa). Orbene, la semplice assenza di una specifica indicazione da parte del destinatario non può ancora essere considerata come una procura a favore dei propri impiegati (per ditte, associazioni e società cfr. l’art. 146 cpv. 3 dell'ordinanza [1] che può eventualmente portare a risultati diversi).
«dd) Nella fattispecie, la decisione di tassazione, inviata tramite lettera raccomandata, è stata consegnata ad una cameriera giornaliera. Senonché, come testé esposto, l’ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste non prevede la consegna ai dipendenti del destinatario: una simile notifica è pertanto conforme alla normativa citata unicamente qualora vada ammessa l'esistenza di una procura, sia pure tacita, a favore dei dipendenti del ricorrente. Ora, in concreto l'esistenza di una simile procura non può certo essere esclusa. Nondimeno, né dal giudizio impugnato né dalle tavole processuali scaturisce alcun indizio concreto della sua esistenza: in particolare, nessun atto permette di ritenere che, in precedenza, il ricorrente avesse tollerato la presa in consegna delle proprie raccomandate da parte di personale del suo albergo. Né l'autorizzazione in questione può scaturire dal semplice fatto che l'interessato non ha ribadito presso le autorità postali il suo assenso al regime legale, che non permette la consegna di lettere raccomandate ai dipendenti. Ne deriva che, in assenza di ogni indicazione in merito a una procura tacita, la Corte cantonale non poteva ammettere l'esistenza di una valida notifica senza violare in modo chiaro l'art. 12 RIMVI/TI, cadendo nell'arbitrio. Una soluzione diversa non scaturisce neppure dalla sentenza inedita del Tribunale federale del 14 aprile 1994 nella causa R S.A., invocata dalla Corte cantonale a sostegno della propria tesi. In effetti, in tale decisione, l'avvocato amministratore della società anonima ricorrente contestava il fatto che la tassazione mediante l'imposta cantonale diretta non fosse stata notificata presso di lui, bensì presso il ristorante in cui la società ha sede, nelle mani di un impiegato della stessa. Ora, a prescindere dal fatto che tale giudizio concerneva una società anonima e che non era censurata la violazione di specifiche disposizioni cantonali riguardanti l'intimazione della decisione, le modalità di notifica allora in discussione rispecchiavano quelle delle precedenti tassazioni, che non avevano dato luogo a reclami. Inoltre, già i formulari per la dichiarazione d'imposta erano stati consegnati presso il ristorante in questione, senza che tale procedere desse adito ad alcuna lagnanza. La vertenza si distingue dunque chiaramente da quella qui oggetto di giudizio. Ne discende che la censura sollevata, fondata, va accolta e la decisione impugnata va annullata.
«Va tuttavia aggiunto che la presente sentenza non conduce ad ammettere, senza ulteriore esame, la tempestività del reclamo presentato dal ricorrente il 26 ottobre 1993. Spetterà al contrario alle autorità cantonali verificare se il ricorrente abbia tollerato la presa in consegna di lettere raccomandate da parte degli impiegati del proprio esercizio pubblico. In una simile eventualità, non sarebbe infatti arbitrario ammettere l'esistenza di una procura tacita e ciò anche se i precedenti invii fossero stati notificati a camerieri diversi (giornalieri o meno) dalla persona che ha preso in consegna la tassazione qui oggetto di discussione».
Ÿ in primo luogo, ha convocato le parti ad un’udienza, che si è tenuta in data 18 settembre 1997 e nella quale il rappresentante del ricorrente ha prodotto 4 lettere, relative a sue richieste di chiarimenti alla Posta di __________ ed al ricorrente stesso, ed in cui alle parti si è altresì assegnato un termine per sottoporre i nominativi delle persone da interpellare per iscritto e le relative domande;
Ÿ ricevuto l’elenco delle domande da parte del ricorrente, da sottoporre ai signori __________, __________ e __________, con decreto del 6 novembre 1997 ha ammesso le domande stesse ed ha assegnato alla Divisione delle contribuzioni un termine per proporre eventuali controdomande;
Ÿ ricevuta la risposta della Divisione delle contribuzioni, che rinunciava a controdomande ma sottoponeva dei quesiti per il sig. __________, con ulteriore scritto del 18 dicembre al rappresentante del ricorrente, ha chiesto se egli avesse a sua volta controdomande da rivolgere;
Ÿ ricevute anche le controdomande del ricorrente per il teste __________, il Giudice delegato ha sottoposto le domande delle parti a quest’ultimo, mentre ha invitato il rappresentante del ricorrente a trasmettere direttamente i propri quesiti agli altri testi;
Ÿ ricevute tutte le risposte, le ha notificate alle parti, assegnando loro un termine per osservazioni conclusive: quelle della Divisione delle contribuzioni sono pervenute il 18 marzo 1998, quelle del ricorrente il 31 marzo 1998.
7.1.
In particolare, il signor __________, responsabile dell’ufficio postale di Sumiswald, ha affermato chiaramente che dopo il 10 agosto 1992 era solo la signora __________. __________ ad avere la procura per ricevere invii postali, ma che tuttavia, allorché il portalettere si rifiutava di consegnare una lettera raccomandata ad altri impiegati, la signora __________ gli aveva spiegato che poteva recapitare gli invii a tutti gli impiegati, anche senza procura. In un precedente scritto alla Divisione delle contribuzioni, lo stesso signor __________ aveva accennato addirittura ad una discussione animata sorta con la signora __________, proprio in relazione al rifiuto del portalettere di consegnare invii a personale privo di regolare procura (cfr. lettera del 10 luglio 1997). Il signor __________ ha pure espressamente precisato che la prassi introdotta in seguito alle lagnanze della signora __________ era stata applicata anche nel corso del 1993.
Ad una domanda del rappresentante del ricorrente, il sig. __________ ha poi affermato di non avere mai saputo che i signori __________ si erano rivolti al portalettere, invitandolo a ripresentarsi l’indomani qualora non avesse trovato nessuna persona autorizzata a ricevere raccomandate. Ha anzi puntualizzato che un simile modo di procedere è senz’altro ammesso, ma che comporta il pagamento di una tassa di fr. 2.– per la seconda presentazione. Pertanto, ha negato che alla pretesa richiesta di una seconda presentazione, formulata dai signori __________, il portalettere avrebbe opposto un rifiuto ed avrebbe invece preteso un ritiro delle raccomandate il giorno successivo presso l’ufficio postale.
__________ non è purtoppo stato in grado di rispondere alla domanda quante lettere raccomandate siano state prese in consegna da persone prive di procura, a causa della sopravvenuta eliminazione dei libri relativi alle notifiche delle raccomandate del 1993.
7.2.
Non sono tali da condurre ad alcuna conclusione diversa le risposte, date dai signori __________, __________ e __________, alle domande proposte dal ricorrente.
La signora __________ __________, che ha firmato la ricevuta della raccomandata in questione, si è limitata a confermare che il portalettere non si era preoccupato, prima della consegna, di verificare se ella avesse la procura. Ha poi detto di non ritenere di avere preso in consegna altre raccomandate («Ich glaube nicht») e di essere dell’avviso che solo i coniugi __________ fossero autorizzati a ricevere invii raccomandati.
‚ Quanto al signor __________ __________, allora chef di cucina dell’albergo, ha precisato di avere avuto la procura scritta e orale per ricevere raccomandate ed ha affermato di ritenere che solo lui, oltre ai coniugi __________, avesse tale autorizzazione.
ƒ La signora __________ __________, infine, che ha lavorato per lungo tempo alle dipendenze del ricorrente, ha dichiarato di avere a sua volta avuto la procura scritta per il ritiro di raccomandate, ma ha aggiunto di non avere alcuna idea («keine Ahnung») quali altre persone fossero autorizzate a ricevere in consegna raccomandate per il signor __________. Ha però escluso categoricamente che __________ __________ avesse una simile autorizzazione.
7.3.
Non si deve dimenticare che il Tribunale federale non ha annullato la precedente sentenza di questa Camera dichiarando inammissibile la consegna di una raccomandata ad un impiegato, che non sia a ciò autorizzato mediante procura scritta. Al contrario, ha ricordato che dottrina e giurisprudenza, pur partendo dal principio secondo cui la validità della notifica di un invio di posta lettera raccomandato va esaminato alla luce dell’ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste, riconoscono che il destinatario può conferire a un terzo l'autorizzazione di prendere in consegna invii a lui destinati anche oralmente, per atti concludenti o persino tacitamente. L’Alta Corte ha infatti sottolineato come l’art. 149 cpv. 1 dell'ordinanza menzionata preveda l’uso della forma scritta per una simile procura solo quale principio (“di regola”).
Ora, a prescindere dalle perplessità che il signor __________ ha manifestato in merito alla legittimità della condotta del portalettere, che ha ceduto alle pressioni della signora __________ ed ha quindi consegnato le raccomandate agli impiegati dell’albergo, senza verificare se ne avessero l’autorizzazione, non si può in nessun modo negare che la signora __________ stessa avesse in tal modo conferito a tutti i propri impiegati – ivi compresa dunque la signora __________ – una procura più o meno tacita.
7.4.
Non occorre diffondersi in complesse argomentazioni, per dimostrare quali ripercussioni avrebbe sulla certezza del diritto la decisione di considerare invalida l’intimazione descritta. Se si ammettesse che il destinatario possa semplicemente opporre all’autorità, che gli notifica un atto, la circostanza che la raccomandata è stata presa in consegna da una persona, cui egli non aveva conferito procura, si aprirebbe la porta ad ogni sorta di abuso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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