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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.77
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00077
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 11 maggio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________, cittadino germanico domiciliato nella Repubblica
federale tedesca, è assoggettato quale contribuente limitatamente imponibile
alla sovranità fiscale cantonale e federale in quanto proprietario di sostanza
immobiliare nel comune di __________.
L’ 11 novembre 1996 l’
Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al suo
rappresentante contrattuale, la __________ __________, con uffici in via
__________ __________ a __________, la tassazione IC/IFD 1995/96, in cui
stabiliva il reddito della sostanza imponibile, al netto quindi delle
deduzioni, in fr. 6’850.-- di media annua e la sostanza imponibile in fr.
201’740.--.
Il 24 gennaio 1997 la
__________ __________ presentava reclamo per conto del contribuente, facendo
presente di non aver potuto rispettare i termini di legge per problemi inerenti
la corrispondenza con il proprio cliente. Con scritto del 31 gennaio 1997 l’
Ufficio di tassazione le chiedeva pertanto di giustificare il ritardo, allo
scopo di esaminare se fosse dato uno dei motivi di restituzione del termine
previsti dalla legge.
rispondeva l’ 11 febbraio successivo limitandosi a prendere posizione nel
merito, ma senza spendere una parola sui motivi del ritardo. Nel corso di una
successiva audizione, il 17 marzo 1997, la __________ __________ ribadiva la
richiesta di restituzione del termine, confermando che erano intervenuti
disguidi nella corrispondenza fra rappresentante e contribuente.
Con decisione del 21
aprile 1997 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, rilevando che la
__________ __________ non aveva saputo provare nessuno dei motivi di restituzione
del termine previsti dalla legge.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ __________ conferma la richiesta di
restituzione del termine, argomentando che i suoi uffici sono rimasti chiusi
per un periodo piuttosto prolungato e che questa circostanza era stata
preventivamente comunicata a tutte le autorità fiscali. Nel merito chiede che
il proprio cliente sia tassato come richiesto nello scritto dell’ 11 febbraio
-
3.1.
La Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la
decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione
di irricevibilità.
3.2.
L'art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa. È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT). Analoghe disposizioni sono contenute nella
legge federale sull'imposta federale diretta (art. 133 LIFD).
- 4.1.
Nel caso in esame, il
patrocinatore del ricorrente non contesta d’aver ricevuto la tassazione, che
gli è stata notificata per lettera semplice l’ 11 novembre 1996, né di aver
presentato reclamo quando il termine di trenta giorni era già ampiamente
scaduto, ma argomenta di aver tempestivamente comunicato a tutte le
amministrazioni delle contribuzioni, con scritto del 5 novembre 1996, che i
suoi uffici sarebbero rimasti chiusi a partire dal 15 novembre, invitandole
implicitamente a tenerne conto.
4.2.
È pertanto del tutto
pacifico, che, così stando le cose, il reclamo presentato dalla __________
__________ è chiaramente tardivo, ma che non è neppure dato uno dei motivi di
restituzione del termine tassativamente elencati dalla legge.
4.3.
È appena il caso di
rilevare, a quest’ultimo riguardo, che, per costante e risalente
giurisprudenza, la restituzione del termine è stata negata ad esempio: in caso
di malattia non improvvisa e acuta del titolare di uno studio fiduciario che si
avvaleva di diversi collaboratori (CDT n. 30 del 21 gennaio 1983; DTF
99 II 352, 63 II 422); in caso di assenza del titolare dallo studio in un
momento di sovraccarico di lavoro (DTF 85 II 48); in caso di disguidi
nello scambio di comunicazioni tra rappresentante e rappresentato (DTF
106 II 173) o in caso di una partenza per ferie del tutto prevedibile (CDT
del 30 aprile 1980; CDT 241 del 6 settembre 1985 in re S.G.).
- 5.1.
Il problema che semmai si
pone è quello di sapere se il rappresentante del ricorrente possa invocare la
buona fede in relazione alla comunicazione da lui spedita, a suo dire, a tutte
le amministrazioni delle contribuzioni.
Occorrerebbe pertanto
decidere preliminarmente, a tale riguardo, se una simile comunicazione è idonea
a inibire la notificazione di atti da parte dell’autorità e in caso affermativo
a proteggere colui che se ne prevale, nella propria buona fede. Occorrerebbe in
seguito accertare se la comunicazione del 5 novembre 1996, prodotta in
fotocopia, sia effettivamente stata inviata anche all’ Ufficio di tassazione di
__________ -__________, competente nel presente caso.
Le questioni appena
sollevate possono tuttavia essere lasciate insolute per quanto si dirà in
seguito.
5.2.
Il rappresentante del
ricorrente non contesta infatti d’aver ricevuto la notifica di tassazione, che
reca la data dell’ 11 novembre 1996, un lunedì. Quand’anche la stessa gli fosse
stata recapitata per posta B, essa gli sarebbe giunta prima dell’ asserita
chiusura temporanea dello studio, intervenuta alla fine di quella stessa
settimana (venerdì 15 novembre).
Egli aveva quindi comunque
la possibilità, prima dell’ asserita chiusura temporanea dello studio, di
inoltrare in tempo utile un reclamo succintamente motivato, riservandosi se del
caso di produrre le prove entro un congruo termine, oppure di provvedervi dopo
la chiusura dello studio.
5.3.
Non v’è poi chi non veda
come un mandatario professionale debba disporre, anche in situazioni
particolari ma prevedibili, come quella di cui si discute (chiusura per
ristrutturazione) o in altre simili (chiusura per ferie, ecc.), di una
struttura minima che gli consenta di far fronte alle emergenze.
Diversamente si finirebbe
per far rientrare dalla finestra un motivo di restituzione del termine che la
legge non prevede.
- A titolo del tutto
abbondanziale si rileva che al rappresentante del ricorrente non poteva
comunque sfuggire che un preavviso sulla chiusura temporanea dello studio di
nemmeno dieci giorni agli Uffici di tassazione è manifestamente insufficiente e
intempestivo, dal momento che, come è noto, le notifiche delle tassazioni
avvengono ad opera del Centro cantonale d’informatica e non degli Uffici di
tassazione e che quindi tra la decisione dell’ Ufficio di tassazione e la
notifica della decisione intercorrono alcuni giorni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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