AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.78
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00078
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 maggio 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94 e 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1968, cittadino portoghese, titolare di un permesso di
dimora, ha cominciato a lavorare in Svizzera il 4 ottobre 1991 alle dipendenze
del Ristorante __________ di __________. In seguito dal 13 gennaio al 30 giugno
1992 è passato alle dipendenze del Bar __________; dal 1° novembre 1992 al 31
marzo 1993 ha soggiornato a __________ in attesa di trovare un nuovo posto di
lavoro; dal 1° marzo al 31 agosto 1993 ha poi lavorato per il Ristorante
__________ ad __________ e dal 4 ottobre 1993 in poi presso il Ristorante
__________ di __________. Dal 15 maggio 1994 __________ __________ è titolare
di un permesso di domicilio (cfr. Ricapitolazione dell’ 11 febbraio 1997 della
Sezione stranieri del Dipartimento delle istituzioni e degli interni).
-
è stato assoggettato all’imposta alla fonte fino alla fine di maggio del 1994.
Dal 1° giugno 1994 l’ Ufficio di tassazione di __________ lo ha assoggettato,
in quanto titolare di un permesso di domicilio, all’imposta ordinaria. Nella
tassazione, notificatagli il 16 dicembre 1996 l’UT gli ha esposto, in aggiunta
al reddito della moglie, non contestato, un reddito del lavoro di fr. 49’230.--
di media annua, che è poi stato ridotto, in sede di reclamo, a fr. 35’272.--.
Nella motivazione della decisione su reclamo del 14 aprile 1997 l’ autorità
fiscale precisava le modalità di calcolo del reddito del lavoro del
contribuente, annotando essenzialmente che si trattava del reddito, riportato a
dodici mesi, che __________ aveva conseguito dal mese di aprile del 1993 alla
fine del 1994.
Nella tassazione ordinaria
1995-96 l’ Ufficio di tassazione definiva il reddito del contribuente dapprima
in fr. 49’230.-- di media annua e in seguito, in sede di reclamo, in fr.
38’985.--, precisando che si trattava del reddito, riportato a dodici mesi, che
__________ aveva conseguito dal mese di aprile del 1993 alla fine del 1994, ad
esclusione del periodo vuoto di due mesi tra marzo e luglio del 1994 (cfr.
decisione su reclamo del 14 aprile 1997).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta le due suddette decisioni su
reclamo. Ripercorre il suo iter professionale dalla data del suo arrivo
in Svizzera, il 1° novembre 1992, rilevando poi che l’imposizione di un ex assoggettato
all’imposta alla fonte dovrebbe essere basata, come per qualsiasi altro contribuente,
sui redditi medi dei due anni civili precedenti il periodo di tassazione.
Degli ulteriori argomenti
ricorsuali verrà detto in seguito per quanto necessario.
- 4.1.
Conformemente a quanto previsto
dal legislatore all'art. 242 cpv. 2 LT 1976, che aveva conferito
all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni l'incarico di emanare le
direttive di applicazione dell'imposta alla fonte, "in modo speciale per
quanto attiene al calcolo della trattenuta e delle modalità con cui la stessa
sarà eseguita", l'autorità amministrativa indirizza periodicamente delle
istruzioni ai datori di lavoro.
Le stesse prevedono in
particolare, per quanto attiene all'inizio ed alla fine dell'assoggettamento a
tale modalità di imposizione, in primo luogo che la trattenuta d'imposta deve
essere effettuata dal primo giorno di lavoro e, in secondo luogo, che l'assoggettato
che ottiene un permesso di residenza (domicilio-libretto C) sottostà alla
trattenuta alla fonte sino alla fine dell'anno in cui il permesso è stato
rilasciato, sicché con il 1° gennaio dell'anno successivo viene iscritto a
ruolo e tassato con la procedura normale.
Ne consegue che, in caso
di ottenimento di un permesso di residenza, le direttive impongono di passare
da una modalità di tassazione (l'imposizione alla fonte) ad un'altra
(l'imposizione ordinaria).
4.2.
L'Ufficio di tassazione,
nella fattispecie in esame, ha peraltro proceduto ad emettere una tassazione
intermedia a partire non dal 1° gennaio 1995 bensì dal 1° giugno 1994. Tale
deroga alla regola prevista dalle Direttive citate si giustifica con la circostanza
che il contribuente era disoccupato al momento in cui ha ottenuto il permesso
di domicilio ed è poi stato assunto dal nuovo datore di lavoro quale
contribuente domiciliato; di conseguenza, non è stato tassato alla fonte. Se si
applicasse la regola per cui l’assoggettamento ordinario decorre solo dal 1°
gennaio dell’anno successivo, si creerebbe nel caso in esame una lacuna, sottraendo
il contribuente ad ogni imposta per oltre mezz’anno.
Bene ha fatto allora
l'Ufficio di tassazione ad assoggettare il contribuente fin dal 1° giugno 1994,
anticipando del resto la nuova disciplina prevista dalle direttive entrate in
vigore il 1° gennaio 1995, secondo le quali l'assoggettato che ottiene un permesso
di domicilio (permesso C) oppure ha contratto matrimonio con un cittadino svizzero
o con uno straniero in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) sottostà
alla trattenuta alla fonte sino alla fine del mese in cui gli è stato
rilasciato il permesso.
- Le direttive in
questione non risolvono peraltro il problema, che sorge allorché si realizza il
motivo che fa venir meno l'assoggettamento all'imposizione alla fonte, di come
debba essere effettuata la tassazione ordinaria, segnatamente di quale sia il periodo
di computo determinante per stabilire il reddito imponibile.
L'Ufficio di tassazione,
nella fattispecie in esame, ha dunque proceduto ad emettere una tassazione
intermedia a partire dal 1° giugno 1994, determinando il reddito imponibile sul
presente (postnumerando), vale a dire in base ai redditi conseguiti nel
periodo di tassazione riportati a dodici mesi.
5.1.
Di regola sia l'imposta
federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito
medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1
DIFD e art. 95 cpv. 1 LT).
Se nel corso di un periodo
di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una
tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica
(art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi -
elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla
tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di
professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto
pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, Droit
fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti
dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT. Va rilevato che, a differenza di quella di
diritto federale, la formulazione della citata norma di diritto cantonale era
in origine esemplificativa (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.): con la
modifica dell'art. 99 LT entrata in vigore il 1.1.1987 il legislatore ticinese
si è tuttavia allineato alla normativa federale (cfr. Messaggio 3077 FI
del 26.8.86 p. 7).
5.2.
Dato il carattere
limitativo che si è visto essere proprio dell'elenco dei motivi di tassazione
intermedia, bisogna escludere categoricamente che il passaggio dalla procedura
di imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria costituisca un motivo di
tassazione intermedia (v. anche Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 694). Da quanto detto discende, come
stabilito in un recente giudizio (cfr. RDAT II-1995 n. 13t) che la legge
tributaria non offre alcuna base legale per procedere ad una tassazione intermedia
o per inizio dell'assoggettamento, allorché un contribuente cessa di sottostare
all'imposizione alla fonte e viene sottoposto alla tassazione ordinaria, fatto
salvo quanto verrà precisato al consid. 5.4.
5.3.
Questa Camera ha per altro
già avuto modo di escludere che la possibilità di procedere ad una tassazione
intermedia possa derivare dalle stesse direttive dell'autorità amministrativa
(cfr. RDATI 1995 II n. 13t).
5.3.1.
Le direttive rientrano nel
novero delle cosiddette "ordinanze amministrative dell'esecutivo" (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 77), cioè
di quelle regole ad uso prevalentemente interno che ogni autorità amministrativa
ha il potere di adottare.
Destinatari delle
ordinanze amministrative sono le autorità medesime. Esse costituiscono, in
altre parole, delle semplici direttive interne all'attenzione dei funzionari,
volte a garantire l'applicazione uniforme della legge e di riflesso la parità
di trattamento di tutti i contribuenti. Proprio per questa loro natura esse non
sono vincolanti per l'autorità giudiziaria (cfr. Höhn, Steuerrecht, VII
ediz., Berna 1993, p. 101), che può e deve dipartirsene quando siano contrarie
alla legge (Knapp, op. cit., p. 79 e giurisprudenza ivi citata; in merito
alle direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, cfr.
in particolare DTF 104 Ib 337).
5.3.2.
Da quanto detto in merito
alla natura delle direttive dell'amministrazione appare chiaro che esse non
potrebbero introdurre un motivo di tassazione intermedia in contrasto con
l'elenco tassativo esistente nella legge.
5.4.
Piuttosto che di una
tassazione intermedia, nel caso in esame, sembra opportuno parlare allora di
una tassazione per inizio dell'assoggettamento.
È vero infatti che la
cessazione dell'assoggettamento all'imposta alla fonte non rappresenta l'inizio
dell'assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale ai sensi dell'art. 96
cpv. 1 LT; l'assoggettamento alle imposte delle persone fisiche inizia infatti
il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale nel cantone o vi sono
acquisiti elementi imponibili (art. 9 cpv. 1 LT).
__________ __________ era
chiaramente già assoggettato alla sovranità fiscale del Canton Ticino, anche
quando era tassato alla fonte. Con il 1° giugno 1994 vi è stato un mero cambiamento
nel metodo della tassazione (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p. 32; AGVE
1974 p. 376).
Con l’ottenimento del
permesso di domicilio (permesso C) il contribuente è passato
dall'assoggettamento limitato a quello illimitato (Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 31 e p. 55). Dal momento di una simile
modificazione, si deve procedere ad una nuova tassazione; in linea di
principio, vi è una cessazione dell'assoggettamento limitato seguita da inizio
di un nuovo assoggettamento illimitato caratterizzato da nuove condizioni,
ragione per cui il calcolo dell'imposta dovrebbe essere effettuato non in base
ai fattori imponibili del periodo di computo ordinario bensì in base a quelli
del presente (tassazione nel presente, cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD; art. 96
cpv. 1 LT). È chiaro però che non si giustifica una soluzione della continuità
della tassazione, se non per quegli oggetti che non erano precedentemente imponibili
e che lo diventano per effetto dell'acquisto del domicilio (Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 115).
5.5.
Alla luce delle
conclusioni cui si è pervenuti, la nuova tassazione per inizio dell'assoggettamento
illimitato deve essere effettuata a partire dal momento dell'acquisto del
domicilio.
5.6.
Manca, peraltro, nella
legge tributaria ticinese, una norma che stabilisca le basi di calcolo nel caso
del passaggio dalla tassazione alla fonte alla tassazione ordinaria, come
accade invece nelle leggi fiscali di altri cantoni. La già citata direttiva dell'ACC,
infatti, stabilisce semplicemente che dal 1° gennaio dell'anno successivo si
cambia modalità di tassazione, mentre non si pronuncia per niente in merito al
periodo di computo, cioè ai redditi che devono essere presi in considerazione
per il calcolo dell'imponibile.
Diversamente, la legge
argoviese, per esempio, stabilisce che, in linea di principio, si procede ad
una tassazione sul passato – cioè una normale tassazione praenumerando – sicché
il contribuente viene imposto come se non fosse mai stato assoggettato alla
fonte (§ 64 cpv. 4 LT-AG; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 694 s.); egli può tuttavia
optare, qualora ciò gli convenga, per una tassazione sul presente.
5.7.
In mancanza di una norma
analoga, si deve ritenere che, non potendosi, come detto, procedere ad una
tassazione intermedia, i redditi, da prendere in considerazione ai fini della
tassazione ordinaria emessa nei confronti di un contribuente che cessa di
essere assoggettato alla fonte, devono necessariamente essere quelli del
biennio precedente, in applicazione delle regole generali contenute all'art. 95
LT.
Nella fattispecie,
pertanto, l'autorità fiscale, passando alla tassazione ordinaria, avrebbe
dovuto commisurare l'imponibile ai redditi conseguiti dal ricorrente negli anni
1991-92, invece di effettuare una tassazione postnumerando non prevista
dalla legge.
Gli atti sono pertanto
retrocessi all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova tassazione IC/IFD
1993/94 fondata sui redditi del biennio 1991/92. In considerazione del fatto
che il ricorrente lavora nel Cantone solo dal mese di ottobre 1991, i redditi
del lavoro dovranno essere riportati a 12 mesi.
5.8.
Quanto alla tassazione per
il periodo 1995/96, si presenta come una normale tassazione sul passato. Devono
di conseguenza essere imposti i redditi del biennio precedente.
- Il ricorso è dunque
accolto.
Le decisioni impugnate
sono annullate e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché
emetta nuove decisioni, conformemente a quanto indicato nella motivazione della
sentenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 14 aprile 1997 sono annullate e gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta nuove decisioni,
conformemente a quanto indicato nella motivazione della sentenza.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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