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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.85
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00085
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 28 giugno 1996 l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha notificato a __________ e __________ __________, gerenti dell' Osteria __________ __________ di __________, la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui ha esposto loro, al posto del reddito da attività dipendente dichiarato, fr. 36'038.-- di media annua, un reddito, stabilito in via di valutazione, di fr. 100'000.-- di media.
Assistiti dalla Fiduciaria __________ __________, i coniugi __________ hanno presentato reclamo in data 8 agosto 1996, contestando il reddito aziendale di fr. 100'000.--, esposto loro dall' Ufficio di tassazione e adducendo la loro assenza all'estero fino alla fine di luglio.
L'UT chiedeva loro con lettera del 13 agosto 1996 di giustificare le ragioni dell'inosservanza del termine di reclamo. Con scritto del 19 agosto 1996 la Fiduciaria __________ __________ faceva valere l'assenza all'estero della famiglia __________ durante tutto il mese di luglio e produceva il contratto relativo alla locazione di un appartamento a __________.
Con decisione del 28 aprile 1997 l' Ufficio di tassazione respingeva il ricorso, argomentando che l'assenza all'estero non legittima la restituzione del termine, a meno che essa sia obbligata e imprevedibile.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dalla Consulenza __________ __________, chiedono l'accoglimento della richiesta di restituzione del termine e la retrocessione degli atti all' Ufficio di tassazione perché definisca il reclamo nel merito.
4.1.
L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD).
4.2.
Va comunque rilevato che, in linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente é stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 pag. 523 = Sammlung n. 736). Una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 pag. 630 = RF 1992 - pag. 220; inoltre CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173).
4.3.
Così, per costante giurisprudenza, un soggiorno preventivato all'estero non costituisce motivo di restituzione del termine (CDT 285 del 31 ottobre 1991 in re D. S.; CDT n. 73-74 del 9 marzo 1990 in re A. T.; CDT 393 del 22.11.1989 ;. W.), così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile (CDT 241/ del 6 settembre 1985 in re S.G.; inoltre: Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, p. 120)
Più in generale, l'assenza del contribuente o del suo rappresentante non giustifica da sola il mancato ossequio di un termine. Sia il contribuente sia il suo rappresentante (avvocato o fiduciario) hanno l'obbligo di organizzare la propria assenza, organizzandosi in modo tale che anche durante l'assenza le comunicazioni possano raggiungerli (DTF 90 II 352). Secondo costante giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) é limitata ai casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno. Come per gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini.
4.4.
La restituzione dei termini è parimenti stata esclusa nel caso di una malattia non improvvisa e acuta che ha colpito il titolare di uno studio fiduciario che si avvaleva di diversi collaboratori (CDT n. 30 del 21 gennaio 1983 cit.), come pure in caso di assenza del titolare dallo studio in un momento di sovraccarico di lavoro (DTF 85 II 48), o ancora di disguidi nello scambio di comunicazioni tra rappresentante e rappresentato (DTF 106 II 173) o di un amministratore abitualmente residente fuori cantone (CDT n. 393 del 31 dicembre1990 in re P. SA).
Orbene, nel caso in esame è assodato che __________ e __________ __________ avevano programmato le loro vacanze a __________ (Italia) ancora nel corso dell'inverno. Il 5 marzo 1996 la signora __________ aveva infatti sottoscritto, per il tramite dell'Agenzia immobiliare "__________ __________ ", un contratto di locazione per il mese di luglio del 1996 per un prezzo di L.it 5'500'000.--.
Da quanto precede si deve dedurre che l'assenza per ferie era stata programmata con largo anticipo. Deve quindi essere escluso che si sia trattato di un'assenza inopinata e imprevedibile all'estero, che abbia impedito ai contribuenti di prendere le necessarie disposizioni, affinché le comunicazioni potessero raggiungerli anche durante la loro preventivata e prevista assenza.
5.2.
Certo, i ricorrenti, prima di partire, hanno dato disposizione, stando a quanto dichiarato dal loro patrocinatore (cfr. lettera del 20 agosto 1997, anche se non suffragata da conferma dell'Ufficio postale), all'Ufficio di __________ di trattenere la corrispondenza per tutta la durata della loro assenza per ferie.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza del tribunale federale, l'ordine di trattenere la corrispondenza non comporta una deroga ai principi generali sull'intimazione di decisioni mediante lettera raccomandata (DTF 113 Ib 87), a maggior ragione in caso di intimazione per posta semplice.
L'ordine di trattenere il corriere non è infatti un modo di distribuzione previsto dal servizio postale, che per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica (DTF 113 Ib 90, 100 III 5 c. 3): esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario e impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell' ordinanza). Se non si pone un problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 113 Ib 90; 109 Ia 19), resta un compito di chi si assenta nel corso di un procedimento di disporre affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 113 Ib 90; 97 III 10 e rif.).
Ne viene, nel caso concreto, che la tassazione deve considerarsi notificata al più tardi il 1° o il 2 luglio 1996, cosicché il reclamo, presentato l'8 agosto 1996 appare irrimediabilmente tardivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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