AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.89
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00089
Lugano 28 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 1997
in materia di: revisione IC/IFD 91/92 e 93/94
presentato da:
__________. , __________ - __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con sentenza del 13 febbraio 1996 la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton Ticino respingeva il ricorso, che __________ __________. __________ aveva presentato contro tre diverse decisioni, tutte datate 12 dicembre 1994, relative alla tassazione IC/IFD 1991-92 a far tempo dal 1° novembre 1991 per inizio dell’assoggettamento per arrivo nel Cantone, alla tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 e alla successiva tassazione intermedia per partenza all’estero. Questa Camera aveva ritenuto fondate le decisioni del 19 risp. 26 giugno 1996, con cui l’Ufficio di tassazione aveva dichiarato tardivo il reclamo interposto il 12 aprile 1995 da __________ __________, negando nel contempo che fossero dati i presupposti della restituzione del termine a dipendenza della malattia che aveva colpito la moglie del contribuente e della sua convalescenza in Germania.
Adito dal contribuente con ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo, il Tribunale federale, con sentenza del 10 giugno 1996, respingeva entrambi i ricorsi in quanto inammissibili.
Dopo aver lasciato aperta la questione di sapere se la motivazione del ricorso di diritto amministrativo soddisfacesse i requisiti minimi posti dall’art. 108 cpv. 2 OG, la massima Istanza giudiziaria della Confederazione accertava il mancato pagamento da parte dell’interessato dell’anticipo entro il termine impartitogli e, in via del tutto abbondanziale, considerava del tutto infondato il gravame, segnatamente il motivo invocato per ottenere la restituzione del termine, ossia la malattia della moglie. Il ricorso di diritto pubblico veniva dichiarato inammissibile per carenza di motivazione, rilevando inoltre che l’anticipo richiesto non era stato versato tempestivamente.
Il 18 giugno 1996 l’UT di __________ -__________ dichiarava tardiva la domanda di revisione presentata da __________ __________, rilevando abbondanzialmente che l’istanza non conteneva alcun “novum”.
Il 17 luglio 1996 __________ __________ presentava reclamo. Degli argomenti in esso sviluppati verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Con decisione del 12 maggio 1997 l’UT di __________ -__________ respingeva il reclamo presentato da __________ __________.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ propone l’accoglimento della sua domanda di revisione, accennando nuovamente alla valanga di cause penali e civili in cui si trova coinvolto e citando numerosi testimoni. Con un’ulteriore memoria, prodotta in modo del tutto irrito rispondendo all’ordinanza di questa Camera di eleggere domicilio in Ticino, il ricorrente espone in modo ancor più ampio e persino prolisso le numerose vertenze, di diversa natura giuridica, in cui si trova coinvolto. Degli argomenti sviluppati nel ricorso e in detta memoria verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Diritto applicabile
5.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); ne consegue che a tutte le domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67).
5.2.
La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R. v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
5.3.
Ne consegue che alla fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute, rispettivamente, nella legge tributaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta federale diretta del 1990. Si vuole comunque precisare che, se anche si applicassero le disposizioni contenute nella legislazione abrogata, la decisione nel caso in questione non muterebbe, giacché la sola rilevante differenza fra le due normative è rappresentata dal nuovo motivo di revisione costituito dai crimini o delitti che hanno influito sulla decisione o sulla sentenza.
6.1. Competenza
6.1.1.
Secondo l'art. 234 cpv. 1 LT e l'art. 149 cpv. 1 LIFD la revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o la sentenza
Tali norme recepiscono quanto stabilito dalla giurisprudenza in conformità a un principio generale del diritto.
In effetti, vigente il DIFD, la domanda di revisione doveva essere inoltrata all'autorità che aveva adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non erano entrate in materia per motivi formali (cfr. ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.).
6.1.2.
Corrisponde invero a un principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta "al judex a quo", ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione. La revisione non ha infatti effetto devolutivo (cfr. Guldener, ZPO p. 532 n. II e nota 13). Ciò deriva direttamente dal carattere stesso della revisione, intesa quale mezzo straordinario di diritto, proponibile solo contro decisioni cresciute in giudicato e quindi al di fuori dei normali termini di impugnativa, in ogni tempo (entro i limiti della perenzione), a determinate condizioni, cioè in presenza di fatti nuovi che non potevano essere invocati nella procedura di reclamo o di ricorso (cfr. Guldener, op. cit., p. 533 ss.; art. 196 LT; inoltre PA).
6.1.3.
Nella misura in cui la domanda di revisione contesta il merito delle tre tassazioni, va confermata la competenza dell'UT a deciderla, ritenuto che l'unica decisione, che si sia pronunciata sul merito della tassazione, è la notifica di tassazione, dato che il reclamo del contribuente è stato dichiarato tardivo e che la tardività, come pure l'assenza di un motivo di restituzione del termine, è stata confermata dalle istanze giudiziarie superiori.
6.2. Giudizio anticipato sulle prove
6.2.1.
Il diritto di essere sentito comprende varie pretese, tra cui quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito. In linea di massima, l' autorità deve assumere i mezzi probatori offerti tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto procedurale; essa può tuttavia rinunciarvi allorché sia giunta al convincimento già in base alle prove assunte e ove ritenga che la prova offerta non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 e richiami).
Tale apprezzamento anticipato delle prove dev' essere esaminato alla luce delle contingenze concrete: il Tribunale federale lascia alle autorità cantonali un ampio potere e interviene solo quando esse trascendono la loro latitudine di giudizio, sospingendosi nell' arbitrio (DTF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12 e rinvii; RF 49/1994 p. 426 consid. 5b; Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, p. 140).
6.2.2.
Orbene, per quanto si dirà in seguito, le prove testimoniali offerte dal ricorrente si rivelano a priori inconcludenti. Esse mirano con ogni evidenza a sviluppare gli argomenti, di natura sostanzialmente appellatoria, di cui si dirà in seguito, che si rivelano nondimeno del tutto irrilevanti a sostanziare un motivo tecnico-giuridico di revisione.
7.1.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
7.2.
Come già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Häsler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
7.3.
Orbene, dalla domanda di revisione, come pure dal ricorso e dall'irrituale memoria aggiuntiva presentati a questa Camera traspare con tutta evidenza l'assenza di un "novum" atto a giustificare l'istanza presentata da __________ __________ direttamente all'Ufficio di tassazione.
Proprio la particolarmente completa memoria aggiuntiva del 10 giugno 1997 evidenzia la vera natura della domanda di revisione, che si stempera in una prolissa narrazione dei litigi di diversa natura, che hanno coinvolto e travolto il qui ricorrente.
Non emergono tuttavia motivi che egli non avrebbe già potuto fare valere nella procedura ordinaria di tassazione, se soltanto non avesse lasciato decorrere infruttuosamente il termine. L'istanza di revisione appare, in ultima analisi, come l'estremo tentativo di riaprire, senza che sia dato un motivo tecnico-giuridico, cioè un "novum", una tassazione irrimediabilmente cresciuta in giudicato per tardività dell'impugnativa già a livello di reclamo.
7.4.
Può quindi rimanere aperta la questione di sapere se la domanda di revisione sia tempestiva o meno, come ritenuto dall'UT, ma anche se e in quale misura i motivi evocati dal ricorrente, ossia la microconflittualità che lo affligge, siano rilevanti a comprovare una diversa e a lui più favorevole tassazione.
7.5.
Né può essere nuovamente questione, in questa sede, di restituzione del termine. Su tale domanda già si è pronunciata questa Camera e la sua sentenza è divenuta definitiva, poiché il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato per mancato pagamento dell'anticipo richiestogli.
È inoltre appena il caso di notare che il Tribunale federale, a titolo abbondanziale, ha risposto al ricorso anche nel merito, dichiarando del tutto inidonea a giustificare la restituzione del termine la malattia della moglie del qui ricorrente, così come attestata dai medici.
Né è possibile in sede di revisione invocare nuovi motivi di restituzione del termine. Non solo perché ciò sarebbe tardivo - la restituzione del termine va chiesta entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD) - ma anche perché un simile modo di procedere rivelerebbe la sua intrinseca pretestuosità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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