AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.89
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00089
Lugano
28 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 maggio 1997
in
materia di: revisione IC/IFD 91/92 e 93/94
presentato
da:
__________. , __________
- __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con sentenza del 13
febbraio 1996 la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del
Canton Ticino respingeva il ricorso, che __________ __________. __________
aveva presentato contro tre diverse decisioni, tutte datate 12 dicembre 1994,
relative alla tassazione IC/IFD 1991-92 a far tempo dal 1° novembre 1991 per
inizio dell’assoggettamento per arrivo nel Cantone, alla tassazione ordinaria
IC/IFD 1993-94 e alla successiva tassazione intermedia per partenza all’estero.
Questa Camera aveva ritenuto fondate le decisioni del 19 risp. 26 giugno 1996,
con cui l’Ufficio di tassazione aveva dichiarato tardivo il reclamo interposto
il 12 aprile 1995 da __________ __________, negando nel contempo che fossero
dati i presupposti della restituzione del termine a dipendenza della malattia
che aveva colpito la moglie del contribuente e della sua convalescenza in
Germania.
-
Adito dal
contribuente con ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo, il
Tribunale federale, con sentenza del 10 giugno 1996, respingeva entrambi i
ricorsi in quanto inammissibili.
Dopo aver lasciato aperta
la questione di sapere se la motivazione del ricorso di diritto amministrativo
soddisfacesse i requisiti minimi posti dall’art. 108 cpv. 2 OG, la massima
Istanza giudiziaria della Confederazione accertava il mancato pagamento da
parte dell’interessato dell’anticipo entro il termine impartitogli e, in via
del tutto abbondanziale, considerava del tutto infondato il gravame,
segnatamente il motivo invocato per ottenere la restituzione del termine, ossia
la malattia della moglie. Il ricorso di diritto pubblico veniva dichiarato
inammissibile per carenza di motivazione, rilevando inoltre che l’anticipo
richiesto non era stato versato tempestivamente.
- Il 4 aprile 1996,
quando ancora erano pendenti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto
pubblico al Tribunale federale, perveniva all’Ufficio di tassazione di
__________ una domanda di revisione delle imposte comunali, cantonali e
federali dei bienni 1991-92 e 1993-94. Nella memoria prodotta il contribuente
rifaceva innanzi tutto la cronistoria delle vertenze di diritto edilizio e
civile, che lo avevano opposto al Comune di __________ e ai vicini, della microconflittualità
con il vicinato, delle denunce penali per lesione della sua integrità morale.
Argomentava poi che dal 25 novembre 1991 la sua appartenenza economica non era
fiscalmente più a __________; contestava inoltre l’operato dell’UT nella
procedura di tassazione, chiedendo che, in considerazione della temerarietà
dell’azione da parte dell’autorità fiscale, venissero rivedute le tassazioni
1991-92 e 1993-94.
Il 18 giugno 1996 l’UT di
__________ -__________ dichiarava tardiva la domanda di revisione presentata da
__________ __________, rilevando abbondanzialmente che l’istanza non conteneva
alcun “novum”.
Il 17 luglio 1996
__________ __________ presentava reclamo. Degli argomenti in esso sviluppati
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Con decisione del 12
maggio 1997 l’UT di __________ -__________ respingeva il reclamo presentato da
__________ __________.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ propone l’accoglimento della sua
domanda di revisione, accennando nuovamente alla valanga di cause penali e
civili in cui si trova coinvolto e citando numerosi testimoni. Con un’ulteriore
memoria, prodotta in modo del tutto irrito rispondendo all’ordinanza di questa
Camera di eleggere domicilio in Ticino, il ricorrente espone in modo ancor più
ampio e persino prolisso le numerose vertenze, di diversa natura giuridica, in
cui si trova coinvolto. Degli argomenti sviluppati nel ricorso e in detta
memoria verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Diritto
applicabile
5.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie
(art. 324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione
prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al
momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del
diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); ne consegue che a tutte le
domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è
applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto
che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in
giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile
1994, p. 67).
5.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale,
incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della
nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui
in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove
norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che
la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova
legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI
ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II
ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.099 del 28
agosto 1995 in re N. e L. R. v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
5.3.
Ne consegue che alla
fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute,
rispettivamente, nella legge tributaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta
federale diretta del 1990. Si vuole comunque precisare che, se anche si
applicassero le disposizioni contenute nella legislazione abrogata, la
decisione nel caso in questione non muterebbe, giacché la sola rilevante
differenza fra le due normative è rappresentata dal nuovo motivo di revisione
costituito dai crimini o delitti che hanno influito sulla decisione o sulla
sentenza.
- In ordine
6.1. Competenza
6.1.1.
Secondo l'art. 234 cpv. 1
LT e l'art. 149 cpv. 1 LIFD la revisione compete all'autorità che ha emanato la
decisione o la sentenza
Tali norme recepiscono
quanto stabilito dalla giurisprudenza in conformità a un principio generale del
diritto.
In effetti, vigente il
DIFD, la domanda di revisione doveva essere inoltrata all'autorità che aveva
adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a
eventuali autorità superiori che non erano entrate in materia per motivi
formali (cfr. ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF
del 26 aprile 1988 in re E. D.).
6.1.2.
Corrisponde invero a un
principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta
"al judex a quo", ossia a quella autorità che ha emanato la decisione
della quale si postula la revisione. La revisione non ha infatti effetto
devolutivo (cfr. Guldener, ZPO p. 532 n. II e nota 13). Ciò deriva
direttamente dal carattere stesso della revisione, intesa quale mezzo
straordinario di diritto, proponibile solo contro decisioni cresciute in
giudicato e quindi al di fuori dei normali termini di impugnativa, in ogni
tempo (entro i limiti della perenzione), a determinate condizioni, cioè in
presenza di fatti nuovi che non potevano essere invocati nella procedura di
reclamo o di ricorso (cfr. Guldener, op. cit., p. 533 ss.; art. 196 LT;
inoltre PA).
6.1.3.
Nella misura in cui la
domanda di revisione contesta il merito delle tre tassazioni, va confermata la
competenza dell'UT a deciderla, ritenuto che l'unica decisione, che si sia
pronunciata sul merito della tassazione, è la notifica di tassazione, dato che
il reclamo del contribuente è stato dichiarato tardivo e che la tardività, come
pure l'assenza di un motivo di restituzione del termine, è stata confermata
dalle istanze giudiziarie superiori.
6.2. Giudizio
anticipato sulle prove
6.2.1.
Il diritto di essere
sentito comprende varie pretese, tra cui quella di fornire prove sui fatti
rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne
conoscenza e di determinarsi in proposito. In linea di massima, l' autorità
deve assumere i mezzi probatori offerti tempestivamente e nelle forme
prescritte dal diritto procedurale; essa può tuttavia rinunciarvi allorché sia
giunta al convincimento già in base alle prove assunte e ove ritenga che la
prova offerta non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 120 Ib 224 consid.
2b p. 229 e richiami).
Tale apprezzamento
anticipato delle prove dev' essere esaminato alla luce delle contingenze
concrete: il Tribunale federale lascia alle autorità cantonali un ampio potere
e interviene solo quando esse trascendono la loro latitudine di giudizio,
sospingendosi nell' arbitrio (DTF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12 e rinvii;
RF 49/1994 p. 426 consid. 5b; Häfliger, Alle Schweizer sind vor
dem Gesetze gleich, Berna 1985, p. 140).
6.2.2.
Orbene, per quanto si dirà
in seguito, le prove testimoniali offerte dal ricorrente si rivelano a priori
inconcludenti. Esse mirano con ogni evidenza a sviluppare gli argomenti, di
natura sostanzialmente appellatoria, di cui si dirà in seguito, che si rivelano
nondimeno del tutto irrilevanti a sostanziare un motivo tecnico-giuridico di
revisione.
- Nel merito della
domanda di revisione
7.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994,
art. 147 cpv. 1 LIFD).
7.2.
Come già l’abrogata legge
tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione
se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994,
art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib
89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152,
consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Häsler,
Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna
1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz -
Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen
rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
7.3.
Orbene, dalla domanda di
revisione, come pure dal ricorso e dall'irrituale memoria aggiuntiva presentati
a questa Camera traspare con tutta evidenza l'assenza di un "novum"
atto a giustificare l'istanza presentata da __________ __________ direttamente
all'Ufficio di tassazione.
Proprio la particolarmente
completa memoria aggiuntiva del 10 giugno 1997 evidenzia la vera natura della domanda
di revisione, che si stempera in una prolissa narrazione dei litigi di diversa
natura, che hanno coinvolto e travolto il qui ricorrente.
Non emergono tuttavia
motivi che egli non avrebbe già potuto fare valere nella procedura ordinaria di
tassazione, se soltanto non avesse lasciato decorrere infruttuosamente il
termine. L'istanza di revisione appare, in ultima analisi, come l'estremo
tentativo di riaprire, senza che sia dato un motivo tecnico-giuridico, cioè un
"novum", una tassazione irrimediabilmente cresciuta in giudicato per
tardività dell'impugnativa già a livello di reclamo.
7.4.
Può quindi rimanere aperta
la questione di sapere se la domanda di revisione sia tempestiva o meno, come
ritenuto dall'UT, ma anche se e in quale misura i motivi evocati dal
ricorrente, ossia la microconflittualità che lo affligge, siano rilevanti a
comprovare una diversa e a lui più favorevole tassazione.
7.5.
Né può essere nuovamente
questione, in questa sede, di restituzione del termine. Su tale domanda già si
è pronunciata questa Camera e la sua sentenza è divenuta definitiva, poiché il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato per
mancato pagamento dell'anticipo richiestogli.
È inoltre appena il caso
di notare che il Tribunale federale, a titolo abbondanziale, ha risposto al
ricorso anche nel merito, dichiarando del tutto inidonea a giustificare la
restituzione del termine la malattia della moglie del qui ricorrente, così come
attestata dai medici.
Né è possibile in sede di
revisione invocare nuovi motivi di restituzione del termine. Non solo perché
ciò sarebbe tardivo - la restituzione del termine va chiesta entro trenta
giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD) -
ma anche perché un simile modo di procedere rivelerebbe la sua intrinseca pretestuosità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster