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Numero d'incarto:
80.1997.93
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00093
Lugano
28 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 6 giugno 1997
in
materia di: IC/IFD 96 intermedia.
presentato
da:
__________, __________ __________.
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
ha lavorato presso la __________ di __________ dal 5 gennaio 1970 al 30 giugno
1996, data in cui la ditta ha cessato la propria attività;
-
che inizialmente era stata
assunta quale impiegata di commercio;
-
che in seguito, in virtù
delle sue capacità, le sono state via via attribuite mansioni di sempre maggior
responsabilità, sino a ricoprire l'incarico di responsabile di tutta la
contabilità aziendale e dal 1991 quello di responsabile dell'amministrazione
dell'azienda verso la Direzione generale di __________;
-
che, dopo un breve periodo
di disoccupazione, dal 1° ottobre 1996 lavora in qualità di contabile presso lo
__________ __________ __________ di __________;
-
che a dipendenza del
cambiamento di datore di lavoro la contribuente il 25 marzo 1997 ha chiesto
all' Ufficio di tassazione di Locarno di essere posta al beneficio della
tassazione intermedia per cambiamento di professione;
-
che l'Autorità fiscale
circondariale con decisione del 15 aprile 1997 ha respinto la domanda, non
ravvisando nel cambiamento d'occupazione gli estremi del mutamento richiesto
dalla legge;
-
che la decisione negativa
è stata confermata in sede di reclamo con decisione del 13 maggio 1997,
argomentando che la contribuente ha sempre svolto la propria attività nel ramo
commerciale, attingendo nell'espletamento della sua professione in larga misura
alle conoscenze professionali e all'esperienza acquisita e che se si ammettesse
in un simile caso la tassazione intermedia, la tassazione sul presente
diverrebbe la regola e quella sul passato l'eccezione;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso la contribuente ripropone nuovamente la richiesta di essere
posta al beneficio della tassazione intermedia per mutamento di professione,
lamentando che l'UT avrebbe tratto dalla giurisprudenza la conclusione
sbagliata e facendo presente che l'attività lavorativa è mutata in modo
fondamentale per metodo e maniera di lavorare;
-
che, di regola, il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);
-
che, tuttavia, all'inizio
dell'assoggettamento il reddito è determinato, per il periodo fiscale in corso,
per l'imposta federale diretta in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD) e per l'imposta cantonale, in base al reddito
conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato
su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994);
. - che la base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994);
- che si procede dunque ad
una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti: a)
divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi; b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione; c)
devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994);
-
che si ha un mutamento di
professione quando il contribuente diventa attivo in un altro settore
professionale, ove non può più sfruttare le conoscenze e le esperienze
acquisite nella professione fino ad allora esercitata oppure quando in seguito
ad una profonda modificazione della attività subentra una modifica della
struttura del reddito particolarmente incisiva e duratura; entrambi i criteri
della modifica sostanziale e strutturale devono essere adempiuti solo
alternativamente per intraprendere una tassazione intermedia (StE 1996 B
63.13 n. 50; CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p.
216);
-
che il mutamento di
professione viene costantemente negato quando la nuova attività non richiede,
rispetto a quella precedente, l'uso e l'applicazione di conoscenze
professionali radicalmente diverse;
-
che, secondo la
giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro
ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è
modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c.
2b e altre) per metodo e maniera di lavorare;
-
che, in campo commerciale,
il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i
due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un
cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con
riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea
1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il
passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore
tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società finanziaria);
-
che, sempre secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, non sussiste mutamento di professione
quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente,
l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali,
contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (cfr. STF
dell'8 giugno 1983 in re A.K.);
-
che, di contro, semplici
oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non
costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT n.
..__________ del 12 novembre 1996 in re R.U.; CDT 18
aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17
dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126).
-
che il caso in esame non
appare peraltro dissimile da molti altri, in cui è stata negata la tassazione
intermedia: in effetti la ricorrente continua sostanzialmente ad avvalersi,
anche nella nuova attività, delle medesime conoscenze contabili e commerciali
acquisite nel corso dell'attività svolta per lunghi anni alle dipendenze della
__________ __________, anche se momentaneamente queste conoscenze vengono
utilizzate in un'attività apparentemente meno qualificata, soprattutto sul
piano delle responsabilità dirigenziali;
-
che esso appare ben
diverso da quello citato dalla ricorrente (RDAT 1996 II p. 367 ss.), in
cui era questione di una contribuente che aveva abbandonato l'attività di
assistente geriatrica, per la quale si era formata, per iniziare un
apprendistato di commercio;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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