AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.94
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00094
Lugano 23 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 2 giugno 1997
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ ritornava all’Ufficio imposte alla fonte, in data 2 gennaio 1997, il conteggio della trattenuta d’imposta relativo all’anno 1996, per la propria collaboratrice domestica __________ __________ (domiciliata a __________ __________), indicando di non avere trattenuto alcun importo;
che, con decisione del 2 aprile 1997, l’Ufficio imposte alla fonte chiedeva alla signora __________ il versamento di un importo di fr. 334.10, corrispondente all’imposta dovuta per l’anno 1996 su un reddito di fr. 8’700.–, applicando un’aliquota del 4%;
che la debitrice dell’imposta impugnava la suddetta decisione con reclamo all’autorità di tassazione e chiedeva di esonerarla dall’imposta, argomentando di impiegare la baby sitter solo nei mesi in cui il suo lavoro di insegnante la trattiene a scuola e osservando che il lavoro che la signorina __________ presta a casa sua è l’unica attività da ella esercitata;
che l’Ufficio imposte alla fonte dichiarava il reclamo irricevibile, in quanto tardivo, essendo stato inoltrato il 9 maggio 1997 contro una decisione notificata alla reclamante il 2 aprile 1997;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente l’esonero dall’imposta alla fonte, richiamandosi ad una precedente decisione dello stesso Ufficio imposte alla fonte, con cui le era stato concesso il rimborso dell’imposta trattenuta nel corso del 1995, sulla base delle stesse considerazioni fatte valere con il reclamo valido per il 1996;
che, quanto alla tardività del reclamo, osserva che essa è da ricondurre al fatto che solitamente è suo marito ad occuparsi delle faccende burocratiche, ma in questa occasione le sue occupazioni professionali avevano fatto sì che l’incarico di reclamare fosse eccezionalmente conferito alla ricorrente;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 (art. 132 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta) stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 (anche art. 133 cpv. 3 LIFD) precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
che pertanto il motivo addotto dalla ricorrente, che invoca in sostanza la propria negligenza a giustificazione del ritardo nell’inoltro del reclamo, non consente chiaramente di censurare la decisione impugnata, che deve invece essere confermata;
che, a titolo puramente abbondanziale, si vuole comunque precisare che il ricorso sarebbe stato respinto anche nel merito, qualora fosse stato interposto nel rispetto del termine stabilito dalla legge;
che sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:
• le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
che, nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha correttamente ritenuto di applicare l’aliquota D, riservata ai contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria, e non l’aliquota A applicata erroneamente nell’anno precedente;
che, infatti, le aliquote A, B, C sono riservate a lavoratori che svolgono la loro attività lucrativa principale in Svizzera, mentre produrrebbero risultati iniqui se fossero applicate a contribuenti che esercitano solo un’attività accessoria;
che in questi ultimi casi occorrerebbe allora considerare tutti gli altri redditi percepiti dal lavoratore oppure, se si tratta di prestazioni uniche, convertire la progressione su un reddito annuale, cose però difficilmente realizzabili e che non si possono pretendere dai datori di lavoro (Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 133);
che per le attività accessorie i Cantoni prevedono allora una tariffa speciale nella forma di un’aliquota lineare (Ibidem; inoltre Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 387);
che la struttura di tale aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di un numero massimo di ore settimanali e, dall’altro, di un reddito lordo massimo: tenendo conto del criterio delle ore settimanali, si evita di penalizzare apprendisti, praticanti e impiegati alla pari, che con l’aliquota D dovrebbero pagare un’imposta troppo elevata sul loro reddito irrisorio, mentre tenendo conto del reddito lordo mensile si contribuisce a raggiungere la parità di trattamento nei confronti delle coppie imposte con la procedura ordinaria, in cui uno dei coniugi esercita un’attività a tempo parziale (Commission d'harmonisation fiscale, op. cit., p. 135 s.);
che, coerentemente con tale principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha previsto un’aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che esercitano un’attività accessoria o a tempo parziale, che si applica ai redditi d’attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr. 2’000.– (Direttiva n. 1 del novembre 1994 concernente l’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.4);
che bene ha fatto allora l’autorità di tassazione ad applicare al caso in esame l’aliquota del 4%, non rientrando chiaramente la contribuente nella categoria delle ragazze alla pari né in quella degli apprendisti e trovando quindi l’esiguità della sua retribuzione la sola giustificazione nella circostanza che l’orario di lavoro è parziale;
che, sebbene l’orario di lavoro settimanale superi di un’ora quello previsto dalla circolare, non apparirebbe equo, nei confronti di altri lavoratori, esentare dall’imposta la contribuente, applicando l’aliquota A, in considerazione del fatto che non solo percepisce un reddito modesto ma soprattutto non lavora nei periodi in cui le vacanze scolastiche permettono alla ricorrente di accudire personalmente i propri figli;
che, di conseguenza, nella misura in cui la ricorrente invoca lo stesso trattamento di cui ha beneficiato nell’anno precedente, quando le è stata rimborsata l’imposta, si deve osservare che la decisione in questione si fonda verosimilmente su di una valutazione inesatta delle circostanze di fatto;
che pertanto il ricorso è integralmente respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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