AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.97
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00097
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 giugno 1997
in materia di: IC/IFD 92 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ cessava la propria attività alle dipendenze della Società Bancaria __________ __________ __________ alla fine di febbraio del 1992 a seguito di licenziamento da parte del datore di lavoro. Il 23 ottobre 1993 l'UT di __________ ‑__________ notificava al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1991/92, fondata essenzialmente sul reddito del lavoro conseguito negli anni di computo. Il 7 aprile 1994 il contribuente chiedeva l'allestimento di una tassazione intermedia, poiché avrebbe cessato l'attività in Ticino e aperto un ufficio di consulente finanziario presso la __________ __________ __________ __________ all'__________. L'Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto maggiori informazioni al contribuente, con decisione del 30 gennaio 1995 respingeva la domanda, non avendo sufficientemente ritenuta comprovata l'attività svolta all'estero.
1 ° marzo 1992, in cui esponeva al contribuente un reddito aziendale di fr.100'000.‑‑ di media annua. Il 2 febbraio 1996, sempre assistito da __________ __________ __________, __________ __________ impugnava anche questa decisione, chiedendo in sostanza lo stralcio del reddito aziendale di fr.100'000.‑‑. Il contribuente e il suo rappresentante venivano nuovamente sentiti dall'UT, il quale, dopo aver sentito il parere del Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni, con decisione del 19 maggio 1997 respingeva il reclamo, confermando l'esposizione di un reddito aziendale di fr.100'000.‑‑ di media annua. Nella motivazione della decisione l'UT avvertiva l'assenza di una convenzione di doppia imposizione con __________ e confermava quindi l'imposizione dei redditi in Ticino, Cantone di domicilio, in quanto non imposti a __________.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre patrocinati da __________ __________ __________, chiedono nuovamente la concessione di una tassazione intermedia per inizio dell'attività indipendente all'estero a decorrere dal 1° marzo 1992, il cui reddito venga considerato in Svizzera e in Ticino unicamente ai fini dell'aliquota fiscale. Protestano le ripetibili. Nel ricorso i coniugi __________ espongono diffusamente le vicissitudini (licenziamento da parte della Società bancaria __________ __________ __________; mancata concessione dell'autorizzazione cantonale a esercitare la professione di fiduciario) che hanno condotto __________ __________ a cominciare un'attività indipendente all'estero, segnatamente a . Rilevano inoltre che l'UT stesso avrebbe riconosciuto, nella motivazione della decisione su reclamo, I'esistenza di un domicilio fiscale secondario all'. Lamentano poi che l'autorità fiscale non avrebbe mai indicato, nonostante la richiesta formulata nel reclamo del 2 febbraio 1996, quali prove avrebbe dovuto produrre __________ __________ per provare ulteriormente l'esistenza all'estero di una base fissa di lavoro che qualificasse uno stabilimento d'impresa ai sensi del diritto fiscale svizzero. Avvertono poi che i redditi all'estero derivanti da un'attività svolta attraverso uno stabilimento di lavoro fisso o base fissa debbono essere esclusi dal calcolo del reddito imponibile in Svizzera, anche se non dalla determinazione dell'aliquota. Il domicilio civile a __________, concludono, non basta a supportare l'imposizione del reddito aziendale estero.
All'udienza del 23 luglio 1997 il rappresentante dei ricorrenti si è riservato un termine fino a fine settembre, poi prorogato, per produrre ulteriore documentazione.
Il 10 novembre 1997 il rappresentante dei ricorrenti ha trasmesso ventun nuovi documenti, annessi a uno scritto esplicativo.
Il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni ha quindi preso contatto, prima di formulare le proprie osservazioni, con il rappresentante dei ricorrenti. Dopo esame della documentazione prodotta, tra le parti è stato raggiunto un accordo, nel senso di riformare la decisione su reclamo stralciando il reddito aziendale di fr. 100'000.- e esponendo al suo posto un reddito d'altra fonte di fr. 40'000.-, invariati restando tutti gli altri elementi della tassazione, compreso il reddito d'altra fonte di fr. 10'000.- quale amministratore di persona giuridica. In altre parole, in luogo del reddito aziendale di fr. 100'000.- viene esposto un reddito d'altra fonte di complessivi fr. 50'000.-.
Questa Camera non può che dare il proprio consenso ad un accordo che è scaturito da un rinnovato esame della fattispecie alla luce di una documentazione più completa e idonea a far luce sull'attività all'estero e sui redditi del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 maggio 1997 è riformata nel senso che è stralciato il reddito aziendale e al suo posto viene esposto un reddito d'altra fonte di complessivi fr. 50'000.-. Per il resto la decisione rimane invariata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si accordano ripetibili
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster