AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.98
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00098
Lugano 23 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 12 giugno 1997
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ -, domiciliata a __________ __________ (), è assoggettata all'imposta alla fonte quale dipendente della __________ __________ di __________;
che, con scritto del 4 marzo 1997, la __________ __________ informava l'Ufficio imposte alla fonte che, a causa della mancata comunicazione della cessazione dell'attività lucrativa del marito, la contribuente era stata assoggettata all'imposta con l'aliquota per i lavoratori con doppio reddito dal 3 febbraio 1993 alla fine del 1996, e chiedeva il rimborso di fr. 787.95;
che, con decisione del 22 aprile 1997, I'Ufficio imposte alla fonte respingeva per tardività la domanda di rimborso per gli anni 1993, 1994 e 1995 e si riservava di decidere nel successivo mese di maggio in relazione all'anno 1996;
che, con reclamo del 5 maggio 1997, la contribuente chiedeva nuovamente il rimborso delle imposte trattenute a torto, richiamandosi al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge tributaria del 1976;
che, con decisione del 4 giugno 1997, I'Ufficio imposte alla fonte respingeva il gravame, argomentando che «per gli anni 1993 e 1994 il termine per un eventuale reclamo scadeva dopo 30 glorni dall'invio del conteggio annuale da parte del datore di lavoro, al più tardi però entro il 31 dicembre dell'anno che segue quello dell'assoggeffamento»;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ postula nuovamente il rimborso dell'imposta trattenuta per errore negli anni 1993 e 1994;
che, nelle sue osservazioni del 26 giugno 1997,1'autorità di tassazione propone la reiezione del ricorso;
che sono soggetti a ritenuta di imposta aila fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel cantone:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio! hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone;
b. i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri (cfr. art. 233 lett. a-b LT 1976);
che il datore di lavoro, quale debitore della prestazione, è tenuto, tra l'altro, a riscuotere l'imposta, a specificare al lavoratore la percentuale di ritenuta applicata, a trasmettere all'autorità fiscale i conteggi delle imposte trattenute, a fornire tutte le informazioni richieste e a permettere i controlli esperiti dall'autorità fiscale (cfr. art. 237 cpv. 1 LT 1976);
che, conformemente all'art. 237 cpv. 2 LT 1976, il debitore della imposta alla fonte è solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta ed è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi all'autorità fiscale;
che, secondo l'art. 238 cpv.1 LT 1976, se il debitore della prestazione imponibile non ha trattenuto o ha operato una trattenuta insufficiente, I'Autorità di tassazione reclama l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa del debitore contro il contribuente;
che, come si vede, la legge tributaria attribuisce al datore di lavoro, vale a dire al debitore dell'imposta, un ruolo centrale, affidandogli compiti che in parte sono dell'autorità fiscale (tant' è che questa funzione é retribuita conformemente all'art. 237 cpv. 3 LT) e in parte del soggetto fiscale, vale a dire del lavoratore imposto alla fonte;
che il datore di lavoro viene così a situarsi in una posizione intermedia, una sorta di funzione fiduciaria tra soggetto fiscale e autorità di tassazione, che si traduce tra l'altro nell'obbligo di trattenere e riversare l'imposta all'autorità fiscale, da un lato, e nel dovere di informare il soggetto fiscale sulla trattenuta, dall'altro (cfr. Richenberger, Die Quellebesteuerung von Erwerbseinkommen in der Schweiz, in ZBI 70, p. 290; Zuppinger, Zur zürcherischen Verordnung, in ZBI 59, p. 550);
che, nella misura in cui il datore di lavoro è obbligato dalla legge a trattenere l'imposta, egli assume connotazione di organo della amministrazione (cfr. Gilliéron, Le détournement par l'employeur de l'impôt perçu à la source en droit fiscal vaudois, in JdT1967 11, p. 74);
che, di conseguenza, se un contribuente ritiene che l'imposta trattenuta dal datore di lavoro sia eccessiva, in particolare perché è stata applicata l'aliquota errata, non ha altro rimedio che quello di rivolgersi al datore di lavoro stesso, chiedendogli una rettifica, mentre non si vede come possa entrare in considerazione una domanda di rimborso indirizzata direttamente all'autorità fiscale;
che, tuttavia, nella fattispecie, la ricorrente ammette di avere omesso ella stessa di informare il datore di lavoro della sopravvenuta cessazione dell'attività del marito e di domandare la conseguente rettifica dell'aliquota applicabile;
che, neppure ricevendo dal proprio datore di lavoro la comunicazione circa l'aliquota applicata, la ricorrente si è avveduta dell'errore;
che, in simili circostanze, mal si comprende come ella possa, a tale distanza di tempo, rivolgersi all'autorità fiscale per la restituzione di imposte pagate a torto per sua stessa negligenza o disattenzione, tanto più che la legge tributaria non prevede neppure una procedura di rimborso di tal genere;
che l'unico rimedio giuridico che potrebbe entrare in considerazione è allora quello della revisione, che è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv. 2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);
che, in considerazione della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito [l’errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450‑451 );
che non sono dunque chiaramente adempiuti i requisiti della revisione, essendo l'errore del datore di lavoro direttamente dipendente dalla mancata informazione della ricorrente stessa;
che il ricorso deve pertanto essere respinto;
che, in considerazione della situazione economica della ricorrente, che guadagna circa 2'000 franchi al mese, si ritiene tuttavia di poter aderire alla sua richiesta di essere esentata dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
II ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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