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Numero d'incarto:
80.1998.112
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00112
Lugano
27 ottobre 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 maggio 1998
in
materia di: imposta annua intera sulle prestazioni in
capitale provenienti dalla previ denza (art. 38 LT)
presentato
da:
__________ , __________ __________ (),
rappr.
da: __________ & __________ __________
__________ di __________ __________, __________ __________
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
27 agosto 1997 l' Ufficio di tassazione di Biasca notificava a __________ __________
una tassazione annua intera su prestazioni in capitale provenienti dalla
previdenza secondo l'art. 38 LT 1976, in relazione alla prestazione di fr.
189'548.- liberata in occasione della scadenza in seguito a cessazione di
attività lucrativa di una polizza assicurativa stipulata il 21 novembre 1977
dal __________ __________ del personale del __________
con la __________ di __________. La prestazione venne poi
utilizzata per finanziare una rendita vitalizia in favore del qui ricorrente.
L'imposizione
veniva confermata con decisione su reclamo del 28 aprile 1998, applicando il
trattamento fiscale che viene usualmente riservato a quei contribuenti che
riutilizzano una liquidazione della previdenza professionale per assicurarsi
una rendita vitalizia addirittura presso il medesimo istituto che già aveva
provveduto alla liquidazione impiegando dunque il capitale degli II° pilastro
per finanziare una rendita vitalizia quale III° pilastro B di previdenza individuale
(CDT ..__________
del 25 ottobre 1996 in re L.T; CDT ..__________
del 10 maggio 1996 in re N.B.; StE 1993 B 26.13 Nr. 13).
- 2.1.
Con
tempestivo ricorso del 26 maggio 1998 __________
__________, assistito dalla __________ __________
& __________, chiede l'annullamento
della tassazione annua intera ex art. 38 LT 1976, contestando l'accertamento
dei fatti che l'autorità fiscale ha posto alla base della propria decisione e
rilevando in particolare che il nuovo contratto non è stato stipulato dal
ricorrente, ma dalla __________
beneficiaria della prima polizza, che continuava quindi ad avere a disposizione
l'importo.
2.2.
Con
osservazioni del 23 settembre 1998 il Servizio giuridico della Divisione cantonale
delle contribuzioni propone di accogliere il ricorso, osservando:
"Solo in seguito al ricorso è
apparso tuttavia evidente all'UT che, contrariamente a quanto era sembrato in
un primo tempo, il contraente dei contratti di rendita vitalizia risulta essere
la medesima __________ di previdenza __________ __________
(si veda il contratto dei 30 agosto 1993, polizza no. __________: doc. no. __________)
mentre le rendite verrebbero versate dalla __________
alla __________ di previdenza stessa per
poi venir riversate al beneficiario signor __________
(si veda l'avviso di addebito della __________
: doc. no. __________ e allegato H al ricorso). Dal
certificato di assicurazione del 30 dicembre 1977 (doc. no, prodotto quale allegato E2
al ricorso) si evince inoltre che "die Stiftung kann auf Wunsch des Arbeitgebers
oder der versicherten Person jederzeit verfügen, dass die versicherten Leistungen
in Form von lebensiänglichen, oder zeitiich befristeten Renten auszuzahlen sind".
Secondo le condizioni assicurative esisteva pertanto l'alternativa, dall'inizio,
di chiedere il versamento di una rendita in luogo del pagamento della
prestazione in capitale. Sulla base della documentazione prodotta in sede di
ricorso appare quindi verosimile la tesi secondo la quale il ricorrente, chiedendo
alla Fondazione di previdenza il pagamento di una rendita vitalizia in luogo di
una prestazione in capitale, non abbia fatto altro, a ben vedere, che scegliere
la modalità di versamento della fonte previdenziale che anche sotto forma di
importi a titolo di rendita vitalizia vengono versati e gestiti dalla Personalfürsorgestiftung.
Questo implica da
un lato la piena imposizione degli importi della rendita (come dei resto è
stato fatto, si veda la notifica di tassazione 1995-96: doc. no. 16), ma
giocoforza non giustifica più l'imposizione con un'imposta annua intera ex. art.
38 LT.
D'altro canto la
contestata imposizione è stata indotta dal fatto che l'UT non disponeva dall'inizio
di tutta la documentazione rilevante e non aveva potuto chiaramente delucidare
dall'inizio con il contribuente l'esatta fattispecie. Da tutto questo è nato
il malinteso interpretativo che è stato corroborato dalla nota giurisprudenza
in materia che indirizzava il giudizio verso la soluzione della tassazione
della fonte previdenziale con un'imposta annua intera.
Di questo aspetto
chiediamo che venga tenuto conto nella commisurazione delle spese.
Facciamo inoltre
notare che l'apparente "incoerenza" fra la tassazione ordinaria della
rendita vitalizia al 100% e l'assoggettamento con l'imposta annua intera è
imputabile al fatto che la tassazione intermedia 1993194, la tassazione 1995196
e la tassazione annua speciale sono state redatte lo stesso giorno, ossia il 26
agosto 1997, mentre il contribuente le ha ricevute con un intervallo di tempo
di circa tre settimane la prima dall'ultima (doc. no. 1, 14 e 16) per il fatto
che la tassazione annua è stata allestita e spedita direttamente dall'Ufficio
di tassazione senza che la stessa passasse attraverso il processo di intimazione
come avviene per le tassazioni ordinarie.
Va da sé che
l'adesione alla richiesta dei ricorrente in via principale esclude
automaticamente la richiesta fatta in via subordinata in quanto i redditi da
fonte previdenziale vengono interamente imposti come già è il caso attualmente."
- Questa
Camera non può che aderire alla proposta di accoglimento del ricorso formulata
dalla Divisione cantonale delle contribuzioni. La documentazione prodotta con
il ricorso ha infatti permesso di chiarire compiutamente la fattispecie, come
chiaramente esposto anche nelle osservazioni che l’autorità fiscale ha
presentato al ricorso, essendo stata prevista da tutto principio la possibilità
di chiedere il versamento di una rendita vitalizia al posto della liquidazione
in capitale.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1998 e la notifica di
tassazione (imposta annua intera ex art. 38 LT 19876) del 27 agosto 1997 sono
annullate.
- Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non
si concedono ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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