AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.127
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00127
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 giugno 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________ e __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione del 18 agosto 1997, I'UT esponeva alla contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 6'000.-, per presunti vantaggi derivanti dal non aver dovuto versare interessi su un importo di fr. 400'000.-, che le sarebbe stato messo a disposizione dalla figlia __________ per l’acquisto della casa.
In sede di istruzione del reclamo, l’Ufficio di tassazione chiedeva che fosse comprovata l'esistenza al 1° gennaio 1993 di DM 900'000.- e che venisse presentata la documentazione bancaria a comprova dell'avvenuto trasferimento di fr. 400'000.- ricevuti in prestito dalla figlia __________.
In assenza delle prove richieste, l’UT con decisione dell’ 11 maggio 1998 evadeva il reclamo riformando la tassazione a svantaggio della contribuente ed esponendole al posto del reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- un reddito d’altra fonte di fr. 200'000.- di media annua.
Produce il contratto di prestito del 25.6/1.8.93, dal quale risulta che il prestito di fr. 400'000.- è stato versato in tre rate sul conto della ricorrente presso la Banca __________ __________, come comprovato dai tre avvisi di accredito allegati al ricorso unitamente ai conteggi degli interessi al 31.12.1994 (fr. 5'222.23 nel 1993 e fr. 15'549.19 nel 1994). Rileva inoltre che, tenuto conto degli interessi, il debito a fine 1994 era di fr. 403'771.42.
Il patrocinatore della ricorrente fa presente l’età della ricorrente (83 anni) e il suo grave stato di salute, che gli hanno impedito di presentare per tempo la documentazione. Ribadisce inoltre la propria sorpresa di fronte alla richiesta di documentare il finanziamento dell'Ufficio di tassazione, dal momento che la contribuente nei periodi fiscali pregressi era stata tassata con la globale, che non implica l'obbligo della dichiarazione della sostanza e dei redditi di fonte estera. Ritiene quindi che, con il proprio operato, l'Ufficio di tassazione ha esteso al caso della ricorrente la prassi applicata nei casi di finanziamenti al "portatore", dimenticando tuttavia che non era precedentemente tenuta a dichiarare il patrimonio di estrazione estera. Fa infine rilevare che dal 1996 la ricorrente vive in __________ per ragioni di salute e che sempre più sporadiche sono le sue visite a __________, che non è oramai più il centro dei suoi interessi vitali e non è quindi più il luogo nel quale una persona si era stabilita con l'intenzione di rimanervi durevolmente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 maggio 1998 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto da fr. 301’060 a fr. 101’060.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster