AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.128
Data decisione, Autorità: 18.08.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00128
Lugano 18 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 8 giugno 1998
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 20 maggio 1996, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava al contribuente e alla moglie la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale assoggettava all’imposta solo i redditi del marito, considerando peraltro, ai fini dell’aliquota applicabile, anche i redditi della moglie, assoggettata alla fonte. Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
I contribuenti impugnavano la decisione in questione con reclamo del 3 marzo 1998, nel quale negavano che fossero adempiuti i presupposti per l’emissione di una tassazione intermedia.
L’Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione dell’11 maggio 1998, così motivata:
«Nell’ambito delle persone fisiche, con dimora nel Ct. Ticino assoggettate alla fonte, la nuova legge tributaria, in vigore dal 1. gennaio 1995, prevede un’eccezione per i coniugi che vivono in comunione domestica.
Essi sono infatti tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera.
Di conseguenza la moglie del reclamante è stata assoggettata alle imposte alla fonte fino al 31 dicembre 1994 ed è ampiamente giustificata la sua imposizione congiunta alla partita fiscale del marito, a far luogo dal 1. gennaio 1995».
«l’ufficio di __________, già in sede di tassazione ordinaria, era a conoscenza dell’imposizione alla fonte e avrebbe quindi dovuto procedere, per i redditi della moglie, all’imposizione congiunta alla partita fiscale del marito».
La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.2.
Nella fattispecie, è immediatamente evidente, come sostengono i ricorrenti, che nessuno dei quattro presupposti previsti dalla legge cantonale e dei tre della legge federale risulta adempiuto. Come detto in narrativa, la c.d. tassazione intermedia è stata emessa dall’autorità fiscale solo per il fatto che, verosimilmente al momento di elaborare la tassazione 1997/98, essa si è accorta di aver omesso i redditi della moglie dall’accertamento fiscale relativo al periodo precedente; allora, l'Ufficio di tassazione ha pensato di rimediare alla mancanza annullando di fatto la tassazione già da tempo passata in giudicato e notificandone una nuova che includesse i redditi precedentemente trascurati. Dal certificato di salario della signora __________ -__________, allegato alla dichiarazione 1997/98, ha infatti rilevato che negli anni 1995 e 1996 il datore di lavoro di quest’ultima non ha effettuato le trattenute alla fonte, all’infuori di 31 franchi per i primi due mesi del 1995. La ragione è che, con l’entrata in vigore della nuova legge tributaria e della legge federale sull’imposta federale diretta, il 1° gennaio 1995, è subentrata la regola per cui «i coniugi che vivono in comunione domestica sono... tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio» (art. 104 cpv. 2 LT; art. 83 cpv. 2 LIFD; sull’argomento cfr. Commission d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 144; Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, nn. 4-6 all’art. 32 LAID, p. 431 ss.). Di conseguenza, la moglie del ricorrente, dimorante in Svizzera dalla data del matrimonio, per effetto dell’entrata in vigore della nuova legislazione fiscale non è più soggetta alla trattenuta delle imposte alla fonte a partire dal 1° gennaio 1995.
4.3.
Da quanto precede discende la conclusione che la decisione impugnata deve essere annullata, non essendovi evidentemente alcun motivo che giustifichi una tassazione intermedia. Rimane, certo, insoluto il problema della mancata tassazione della ricorrente negli anni 1995 e 1996, per effetto della rinuncia alla tassazione alla fonte accompagnata dall’omessa tassazione nella procedura ordinaria. Si tratta tuttavia di una questione che non può essere risolta dall’autorità fiscale emettendo in modo surrettizio una tassazione intermedia.
4.4.
Si ricordi, a tale proposito, che, con la notificazione della tassazione al contribuente (art. 131 LIFD ed art. 205 LT), inizia a decorrere il termine per interporre reclamo; se la tassazione intimata dall' Ufficio di tassazione non viene tempestivamente impugnata, cresce in giudicato.
L'autorità fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 198; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 353; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna 1993, p. 586 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1128; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.). Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175 LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).
Altra eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi é errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299 cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; 85 in re B. SA; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
4.5.
Spetterà quindi all’autorità di tassazione la verifica dell’esistenza dei presupposti per procedere ad un ricupero d’imposta, con riferimento ai redditi della signora __________ -__________. In questa sede, la Camera di diritto tributario non può anticipare il proprio giudizio su tale aspetto, per non privare i ricorrenti dei gradi di giurisdizione previsti dalla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, sono annullate le decisione su reclamo dell’11 maggio 1998 e la tassazione intermedia del 16 febbraio 1998.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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