AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.130
Data decisione, Autorità: 18.08.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00130
Lugano 18 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 12 giugno 1998
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con istanza del 26 gennaio 1998, indirizzata all'Ufficio imposte alla fonte, __________ __________ __________, dipendente della __________ & __________. __________ di __________, chiedeva di poter beneficiare dell’aliquota comprensiva delle deduzioni per figli senza attività lucrativa, avendo due figli iscritti all’università;
che l'autorità di tassazione accoglieva solo in parte l'istanza, con decisione del 15 febbraio 1998, ammettendo l’aliquota più favorevole solo per un figlio e solo fino al 30 giugno;
che, con reclamo del 14 marzo 1998, la contribuente riproponeva la richiesta già formulata, sottolineando che il figlio __________ era regolarmente iscritto all’università, anche se quale “fuori corso”, e che egli non percepiva alcun reddito;
che l'Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo, con decisione del 13 maggio 1998, così motivata:
– ritenuto come la qualifica “fuori corso” è attribuita agli studenti che, decorso il termine fissato, non hanno ancora conseguito la laurea oppure negli anni intermedi non hanno superato un numero minimo di esami previsti per ciascun corso di laurea;
– accertato in particolare che la qualifica di studente fuori corso non implica la frequenza obbligatoria alle lezioni e come tale non può essere equiparata alla qualifica di studente regolare;
postula nuovamente la concessione dell’aliquota più favorevole, contestando in particolare l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la qualifica di studente fuori corso non potrebbe essere equiparata alla qualifica di studente regolare;
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
che l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
che, per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge stabilisce che:
• le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
che l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
che l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
che, secondo la Direttiva n. 1/1998 della Divisione delle contribuzioni, concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, è considerato figlio a carico ogni figlio minorenne, fino al compimento del 18.mo anno di età, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede;
che per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT e per l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD è concessa una deduzione fissa per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede;
che, sebbene l’obbligo di mantenimento dopo il raggiungimento della maggior età costituisca l’eccezione, i genitori hanno l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi, «per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze», se, raggiunta la maggiore età, il figlio «non ha ancora una formazione appropriata» (art. 277 cpv. 2 CCS);
che, nella fattispecie, l’autorità fiscale sostiene che alla concessione dell’aliquota rivendicata si opporrebbe la circostanza che il figlio della ricorrente è uno studente “fuori corso” e che pertanto, non essendo tenuto alla frequenza obbligatoria, non potrebbe essere equiparato ad uno studente regolare;
che il requisito della formazione appropriata, si riferisce al conseguimento dell’obiettivo formativo pianificato e realistico: se vi rientrino formazioni posteriori o complementari dipende dalle circostanze ma anche dal concreto percorso formativo (in DTF 107 II __________ ci si riferisce al caso di un ragazzo che, conclusa la formazione commerciale a 21 anni, si è iscritto ad una scuola alberghiera);
che, nello svolgimento della formazione, la giurisprudenza esige diligenza, impegno e buona volontà, in modo tale che la formazione possa concludersi in tempi normali (non necessariamente i più brevi);
che un occasionale insuccesso non basta a rendere la durata della formazione sproporzionata, purché il figlio dimostri, dopo un certo tempo, un successo, in particolare con il superamento di esami e la consegna di lavori scritti richiestigli (DTF 117 II 129 consid. 3b): è stato così negato il diritto al mantenimento ad un figlio, che dopo la maturità, nell’arco di quattro anni, aveva intrapreso uno studio dopo l’altro in due facoltà, per poi iscriversi infine a corsi per corrispondenza e via radio di un’università straniera, senza peraltro sostenere un esame (DTF 114 II 207 consid. 3a; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in ZBJV 132/1996 p. 439 s.; Hausheer/Spycher, Unterhalt der Eltern für ihre Kinder, in: Hausheer/Spycher [a cura di], Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, p. 342);
che, dal certificato rilasciato al figlio della ricorrente dall’Università __________ di __________ risulta che egli «è regolarmente iscritto... per l’anno accademico 1997/98 come studente fuori corso per il conseguimento della __________ in __________ aziendale, indirizzo in __________ delle piccole e medie imprese... Si attesta inoltre che lo stesso è stato immatricolato presso questa __________ il giorno 17 settembre 1993 per l’anno accademico 1993/94 al primo anno della __________ di __________. Si attesta che la durata legale del corso degli studi è di quattro anni»;
che, nell’ordinamento italiano, sono considerati fuori corso gli studenti che abbiano compiuto l’intero corso di studi senza conseguire il titolo accademico, nonché gli studenti che abbiano interrotto gli studi o non abbiano superato gli esami, obbligatoriamente prescritti, per il passaggio ad un anno successivo di corso (Daniele, Scuole d’istruzione superiore, in: Novissimo Digesto Italiano, vol. XVI, Torino 1969, p. 905);
che, in altri termini, basta che uno studente sia stato iscritto ad un corso universitario per l’intera sua durata legale ma che non abbia superato tutti i relativi esami di profitto o l’esame di __________, perché egli si debba iscrivere quale fuori corso;
che, diversamente da quanto accade nelle università svizzere, cioè, uno studente che non superi gli esami previsti non deve necessariamente ripetere l’anno di corso in cui sono stati tenuti gli insegnamenti in questione, ma deve semplicemente rinnovare l’iscrizione oltre la durata legale dei corsi di laurea, fino al superamento di tutti gli esami di profitto e dell’esame di laurea;
che, pertanto, la sola circostanza che il figlio della ricorrente sia iscritto quale studente fuori corso non basta ancora ad escludere che vi sia un obbligo di mantenimento dei genitori nei suoi confronti, per il fatto che, come detto in precedenza, un insuccesso occasionale è senz’altro compatibile con tale obbligo;
che neppure la circostanza che non vi sia l’obbligo di frequenza dei corsi giustifica un rifiuto della deduzione richiesta, non potendosi da tale solo fatto presumere che l’interessato eserciti un’attività lucrativa;
che si tratta piuttosto di verificare se all’iscrizione fuori corso corrisponda un impegno negli studi tale da far ritenere che il figlio sia ancora meritevole del mantenimento da parte dei genitori;
che, essendo il figlio della ricorrente solo al primo anno fuori corso, si dovrebbe poter presumere che egli stia semplicemente ultimando i propri esami o che stia terminando la redazione della tesi di __________;
che dalla fotocopia del libretto universitario del figlio si evince che egli ha sostenuto, dall’anno accademico 1993-94 all’anno accademico in corso 14 esami, di cui ben 7 dal mese di settembre del 1997;
che da tale circostanza si può trarre la conclusione che, sebbene in un primo tempo egli possa anche aver incontrato qualche difficoltà nel superamento degli esami, non avendone sostenuto alcuno nel primo anno, ha tuttavia avuto in seguito un miglioramento nel rendimento e si può ben ritenere che continui a beneficiare del mantenimento da parte dei genitori;
che deve conseguentemente essere ammessa la domanda della ricorrente e concessa l’aliquota richiesta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1998 è riformata nel senso che alla signora __________ __________ è riconosciuta l’applicazione dell’aliquota ridotta per figli a carico.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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