AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.140
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00140
Lugano 17 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 giugno 1998
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ - __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il reclamo della contribuente veniva respinto con decisione del 20 maggio 1998, rimproverandole di non aver mai dimostrato diligenza nei rapporti con l’amministrazione fiscale, in particolare di essere già stata colpita da sanzioni disciplinari negli anni 1993, 1994 e 1995.
In re, l'autorità fiscale non ha accettato neppure le argomentazioni esposte dal legale della contribuente, volte a contestare l'applicabilità di una direttiva interna, che tratta - in materia di multe in caso di mancato inoltro della dichiarazione fiscale - in modo diverso società con sede in Ticino rispetto a società con sede all'estero.
In concreto, l'applicazione del tariffario allestito dall'ACC ed applicato alla lettera da parte dell'UTPG, come ho potuto verificare di persona durante l'audizione chiesta in sede di reclamo, condanna la ricorrente a versare un importo nettamente maggiore di quello che avrebbe dovuto pagare qualora avesse avuto sede in Ticino: in casu anziché pagare fr. 600.- avrebbe dovuto versare solo fr. 400.-, ossia un terzo in meno.
In questa fattispecie si ravvisa una crassa disparità di trattamento, che non trova alcuna giustificazione giuridica. Di conseguenza la decisione su reclamo va annullata, senza riscuotere alcuna spesa, rispettivamente tassa.
La situazione va riesaminata tenendo presente un unico tariffario e meglio quello applicato alle società con sede in Ticino, se del caso.
L’UTPG propone per contro di respingere il ricorso, confermando che si tratta di contribuente plurirecidiva e rinunciando a priori a un’audizione.
All'udienza le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
4.1.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).
Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
4.2.
La multa d'ordine per violazione di obblighi procedurali è una pena ai sensi dell' art. 6 cifra 1 CEDU (StE B 101.1 n. 7; StE 1995 B 101.1 n. 8). Essa deve nondimeno essere efficace; deve quindi rappresentare per il contribuente una sanzione effettiva (cfr. ASA 46, p. 438; STF dell’ 11 gennaio 1984 in re W.S.).
Nella commisurazione della multa l'autorità di tassazione si riferisce di regola alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. __________ del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che, in linea di principio, tiene conto della capacità contributiva (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re J. S.). Per i contribuenti limitatamente imponibili, data la loro particolare situazione, non sempre il riferimento alla concreta capacità contributiva consente di infliggere sanzioni improntate a criteri di efficacia, soprattutto quando la capacità contributiva nel Cantone non è espressione del reddito imponibile ma della sola sostanza immobiliare o quando esistono cospicui redditi o patrimoni all’estero non imponibili. Per questa ragione l’autorità fiscale, conformandosi alla giurisprudenza risalente di questa Camera, ha elaborato un’apposita scala tariffale di riferimento per i soggetti limitatamente imponibili.
Nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una violazione delle disposizioni procedurali, non avendo ottemperato all’obbligo di collaborare, neppure dopo un richiamo e una successiva diffida per lettera raccomandata.
Ma v’è ben di più! La mancanza di collaborazione risulta essere, nel caso della ricorrente, una costante negativa, che perdura da almeno tre periodi, al punto che quella relativa al periodo di tassazione 1996 configura la terza recidiva.
In simili condizioni, non si può certo rimproverare all’autorità fiscale d’aver commisurato la multa disattendendo il tariffario di riferimento. Certo, la regola è di infliggere, la prima volta, una multa di fr. 100.- e di poi aumentarla progressivamente di cento franchi ad ogni ulteriore recidiva. Ma quando, come nel presente caso, ci si trova al cospetto di tanto pertinace negligenza atta a provocare costi amministrativi sproporzionati e altrettanto dispendiose procedure giudiziarie, una multa di fr. 600.-, anche se superiore a quella tariffale di riferimento, appare tutto sommato ancora generosa.
5.2.
Questo giudice ha pazientemente preso atto degli argomenti sviluppati dal patrocinatore della ricorrente in occasione dell’udienza, ma nessuno di questi argomenti è idoneo a giustificare una riduzione della multa. Anzi, la pertinace negligenza della ricorrente sembrerebbe dettata dal fatto di non voler presentare il bilancio all’autorità fiscale ticinese per evitare di doverlo presentare anche a quella del __________ del __________ con il rischio di provocare la liquidazione della società. Se ciò può essere comprensibile dal punto di vista della ricorrente, chiedere implicitamente che l’autorità fiscale ticinese si faccia complice di una simile situazione appare temerario.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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