AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1998.144
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00144
Lugano 17 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 25 giugno 1998
in materia di: bollo di archivio notarile
presentato da:
__________, ing. __________ __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 20 gennaio 1998, l’Archivista notarile di __________ notificava alle parti la bolletta relativa alla tassa d’archivio, commisurata in fr. 3’045.–, pari al 3‰ del valore di alienazione.
Con scritto del 3 marzo 1998, l’Ufficio dei registri di Mendrisio, che aveva nel frattempo iscritto il trapasso di proprietà, comunicava all’Archivio notarile di __________ che il valore del rogito ammontava a fr. 1’608’720.–, cioè al valore di stima ufficiale dell’immobile. Sulla base di tale informazione, l’Archivista notarile notificava alle parti, il 4 marzo 1998, una nuova bolletta, con cui chiedeva il versamento di un ulteriore importo di fr. 1’781.–.
In seguito a reclamo dell’ing. __________ __________, secondo cui non sarebbe stato possibile modificare una tassa dopo la sua crescita in giudicato, l’Archivista notarile confermava peraltro la propria precedente bolletta con decisione del 26 maggio 1998, con riferimento agli articoli da 22 a 24 LB.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’ing. __________ __________ postula nuovamente l’annullamento della bolletta supplementare emessa dall’Archivista notarile. Egli contesta l’interpretazione degli articoli di legge su cui si fonda la decisione impugnata.
3.1.
È soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici, del 20 ottobre 1986 [LB]).
L’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LB). Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l’ammontare dell’imposta è invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21 cpv. 2 LB). Soggiacciono inoltre all’imposta di bollo le cartelle ipoteca-rie (art. 18 LB). L’aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o frazione di mille del loro valore (art. 31 cpv. 1 LB).
3.2.
L’imposta sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico so-stanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che intendono conse-guire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di Stato con-cernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. __________, cifra __________ segg., in particolare .).
3.3.
Circa la determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta dall’archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB). Per i singoli contratti che vengono stipulati nella forma dell’atto pubblico, la stessa legge prevede poi delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia agli art. 9 e 10 LB).
Secondo l’art. 42 cpv. 2 LB l’accertamento del valore degli istromenti e la relativa tassazione sono eseguiti dall’Archivista notarile.
L’art. 44 cpv. 1 LB precisa poi che contro gli accertamenti di valore e le tassazioni eseguiti dall’Archivista notarile è data la facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni. Il termine di reclamo contro le tassazioni dell’Archivista notarile decorre dall’intimazione della decisione formale. Facendo difetto una tale decisione (art. 24) decorre dall’intimazione della bolletta (art. 44 cpv. 3 LB).
Ogni reclamo va presentato per iscritto all’autorità competente per la tassazione che emanerà una decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni della Legge tributaria (art. 44 cpv. 4 LB).
Per l’art. 45 LB, infine, contro la decisione su reclamo e nel termine di 30 giorni dall’intimazione può essere presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello.
4.2.
Nella fattispecie, il ricorrente ha impugnato, con ricorso tempestivo ex art. 45 LB, una decisione su reclamo che si riferisce all’imposta di bollo sul contratto di compravendita immobiliare stipulato fra la massa fallimentare della __________ __________ in liquidazione e i signori __________ e __________ __________. Sulla bolletta impugnata, alla voce “natura”, figura infatti l’indicazione “compravendita”.
Ora, il ricorrente non è né alienante né acquirente nell’ambito del contratto in questione. Egli è invece beneficiario di un diritto di usufrutto concessogli, nell’ambito dello stesso atto pubblico, dagli acquirenti.
Ne consegue che egli non è legittimato ad impugnare la decisione di cui si tratta, non essendo debitore dell’imposta. Infatti, per l’art. 23 cpv. 2 LB, i diritti d’archivio sono dovuti in solido dalle persone che sono parte nell’istromento notarile. È vero che, nella fattispecie, anche il ricorrente è parte nell’istromento notarile; tuttavia, quest’ultimo contiene due distinti accordi contrattuali, fra parti diverse, e uno solo costituisce il presupposto dell’imposta in questione. La costituzione di usufrutto è infatti stata ignorata dall’autorità fiscale, sebbene dal combinato disposto degli articoli 22 cpv. 3 e 9 lett. b LB discenda chiaramente la conseguenza che, se in uno stesso atto sono riuniti più contratti soggetti all’imposta, i valori delle singole contrattazioni sono sommati.
4.3.
Il ricorso è pertanto irricevibile, per difetto di legittimazione del ricorrente. Neppure potrebbe essere esaminata l’eventualità che egli abbia agito quale rappresentante dei propri figli, acquirenti dell’immobile, giacché in nessuna parte del ricorso compare l’indicazione secondo cui egli agirebbe «in nome e per conto» di costoro.
Questa Camera non può esimersi tuttavia da alcune considerazioni in merito allo svolgimento dei fatti su cui si fonda la decisione impugnata.
5.1.
Il primo interrogativo riguarda l’indicazione del valore dell’atto apposta dal notaio sulla copia del rogito insinuata all’archivio notarile. Quale pubblico ufficiale, egli avrebbe infatti dovuto sapere che, per l’art. 22 cpv. 2 lett. a LB, «per i contratti a titolo oneroso relativi a proprietà immobiliare fa stato il valore contrattuale, al minimo tuttavia quello di stima ufficiale».
La legge sul notariato stabilisce infatti che il notaio è tenuto ad insinuare all’archivio notarile del Distretto della sua residenza principale una copia autentica degli atti ricevuti sotto forma di pubblico istromento, entro il 15 del mese successivo a quello della ricevuta (art. 97 cpv. 1 LN). L’art. 21 del regolamento d’applicazione della legge sul notariato del 22 maggio 1985 precisa che sul retro dell’ultimo foglio della copia autentica destinata all’Archivio notarile, deve essere impresso il sigillo, indicato il numero di rubrica dell’istromento, la designazione dell’atto e il valore dello stesso.
Indicando il valore contrattuale pur sapendo che il valore di stima ufficiale era superiore, ci si potrebbe persino chiedere se il notaio non si sia esposto al rischio di sottostare ad una procedura di contravvenzione.
5.2.
Si aggiunga un’ulteriore considerazione.
Come detto, il rogito in questione contiene due distinti contratti, fra parti diverse. Sebbene il rogito rechi l’intestazione “contratto di compravendita”, esso contiene anche un contratto di costituzione di usufrutto, prevedendo al paragrafo VI la seguente clausola:
A carico della proprietà venduta e a favore dell’ing. __________ __________, che accetta, verrà iscritto, non appena trapassata la proprietà, a cura del Notaio rogante, un diritto d’usufrutto sua vita natural durante.
Per il fatto che non viene indicata alcuna controprestazione per la costituzione dell’usufrutto, si sarebbe indotti a ritenere che la stessa sia avvenuta a titolo gratuito. La stessa conclusione si imporrebbe alla luce della circostanza che il notaio, insinuando la copia del rogito all’archivio notarile, non ha attribuito alcun valore al contratto di costituzione d’usufrutto. In effetti, per il combinato disposto degli articoli 20 cpv. 1 lett. n e 7 cpv. 2 lett. e LB, i negozi soggetti all’imposta di donazione sono esenti dal bollo.
Tuttavia, da un verbale dell’Ufficio imposte di successione e donazione risulta che il notaio rogante, agendo in quella sede quale rappresentante del signor __________ __________ e dei suoi figli nell’ambito della procedura di tassazione dell’imposta di donazione, ha spiegato che «in pratica il signor __________ ha acquistato dai figli il diritto di usufrutto per il prezzo di fr. 246’500.–». Il capo dell’Ufficio aveva infatti prospettato alle parti l’eventualità di considerare la costituzione dell’usufrutto a favore del padre come una donazione da parte dei figli, cosa che avrebbe poi comportato un’ulteriore imposizione dello stesso importo quale donazione dal padre ai figli, per tener conto del fatto che questi ultimi non disponevano del denaro necessario all’acquisto immobiliare.
Sorge pertanto qualche legittimo interrogativo sulla condotta delle parti e del notaio rogante, che, da un lato, hanno sostenuto la tesi del carattere oneroso della costituzione di usufrutto per diminuire l’imposta di donazione, e, dall’altro, ne hanno indicato la gratuità per sottrarsi all’imposta sul bollo. L’art. 22 cpv. 2 lett. f LB prevede infatti espressamente che, per i contratti di costituzione di uso ed usufrutto immobiliari e di abitazione fa stato la metà del valore di stima ufficiale del fondo.
Non compete comunque a questa Camera la decisione circa l’eventuale emissione di una nuova decisione, relativa all’imposta di bollo sul contratto di costituzione di usufrutto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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