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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.157
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00157
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 luglio 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella notifica di tassazione del 10 marzo 1997 l'UT ha esposto ai coniugi __________ un reddito del lavoro di fr. 31'741.-, un reddito aziendale di fr. 17'000.- e un reddito d'altra fonte di fr. 65'670.-.
A seguito del reclamo presentato dai contribuenti l'UT ha poi ridotto il reddito del lavoro a fr. 27'868.-, ma ha aumentato quello d'altra fonte a fr. 68'345.-. La determinazione dei suddetti fattori imponibili è stata effettuata sommando i diversi redditi conseguiti dai coniugi __________ (reddito del lavoro, indennità di disoccupazione, altre prestazioni assicurative) dal 1° maggio 1995 al 31 dicembre 1996, riportandoli poi a un anno (cfr. decisione su reclamo dell'8 giugno 1998).
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente la determinazione dei fattori di reddito e chiedono inoltre la deduzione degli interessi passivi di carattere privato e la deduzione per figli.
Determinazione del reddito
3.1.
Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il periodo fiscale in corso:
• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
L'entrata in vigore delle nuove leggi fiscali ha apportato modifiche non trascurabili ai princìpi che presiedono al calcolo del reddito all'inizio dell’assoggettamento ed in caso di tassazione intermedia. Per la legislazione fiscale in vigore fino al 31 dicembre 1994, infatti, il reddito era determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato all’inizio dell’assoggettamento, risp. nella tassazione intermedia faceva quindi stato, a meno che vi fossero fattori straordinari, anche per il periodo di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329).
Ora, invece, la legge federale prevede che, per il periodo fiscale in corso, il reddito sia commisurato in base a quello conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD), e, per il periodo successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD). In tal modo, il legislatore ha voluto permettere di includere nel calcolo del secondo periodo di tassazione anche redditi conseguiti nello stesso periodo di tassazione, in modo da rendere il reddito imponibile più rappresentativo (Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323).
I criteri di calcolo proposti dal legislatore cantonale sono ancor più "elastici", consentendo all'autorità di tassazione, già per il primo periodo fiscale, di prendere in considerazione redditi che sono stati conseguiti dopo la sua conclusione. Per il periodo successivo, poi, il calcolo del reddito imponibile deve in ogni modo tener conto del reddito conseguito fino alla fine del periodo di computo. Se la durata del periodo di computo è tuttavia inferiore ai dodici mesi poiché l'imponibilità è iniziata nel secondo anno del periodo di computo, il reddito considerato deve essere comunque almeno quello di dodici mesi (in pratica ai mesi che mancano nel periodo di computo ne sono aggiunti altri riferiti al successivo periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169R1 del 26 aprile 1994, p. 42).
3.3.
La modalità di calcolo scelta dall'UT appaiono, in linea di principio, ineccepibili.
Gli importi elencati nella motivazione della decisione su reclamo trovano conferma nella documentazione agli atti, salvo due posizioni: lo stipendio del marito presso la __________ nel 1995 e le sue indennità di disoccupazione nel 1996.
__________ __________ ha percepito nel 1995 dalla __________ uno stipendio annuo netto di fr. 18'842,25 sull'arco di dodici mesi. Lo stipendio da prendere in considerazione dall'inizio dell'assoggettamento fiscale illimitato in Ticino, cioè dal 1° maggio 1995, va quindi ricondotto a 8/12 e deve essere quantificato in fr. 12'561.-. Le sue indennità di disoccupazione indicate dall'UT in fr. 20'250.- risultano invece essere a questa Camera di soli fr. 19'625.-.
Risulta per contro corretto il salario della moglie del 1995. L'importo complessivo netto di fr. 25'678.-, percepito dal 1° gennaio al 31 luglio, va riportato a 3/7 per un importo di fr. 11'004,50, e non soltanto a 2/7 come preteso erroneamente dai ricorrenti.
Complessivamente, quindi, i coniugi __________ hanno conseguito dal 1° maggio 1995 al 31 dicembre 1996 redditi per complessivi fr. 153'420.-, che riportati a un anno danno un reddito del lavoro e d'altra fonte complessivo di fr. 92'052.-.
4.1.
L' Ufficio di tassazione non ha effettuato nessuna deduzione per interessi passivi privati. Dall'incarto sembrerebbe tuttavia che parte degli interessi indicati dai contribuenti riguardino l'indivisa. Il silenzio mantenuto dall'UT in sede di ricorso non contribuisce a chiarire tale aspetto.
4.2.
Dall'esame dell'incarto non risulta inoltre che l' Ufficio di tassazione si sia pronunciato sulla questione relativa alla deduzione per le figlie __________, nata nel 1978 e __________ nata nel 1988. Dall'incarto non è per altro dato arguire nel caso della figlia maggiore se sia apprendista, studentessa o quant'altro.
Anche su questo punto il silenzio dell'UT in sede di ricorso non consente di definire in questa sede tale questione.
4.3.
Dato che questa Camera deve comunque retrocedere gli atti all'autorità fiscale per l'emissione di nuovi conteggi sul reddito del lavoro e su quello d'altra fonte, l'UT avrà modo di statuire nella nuova decisione su reclamo anche sugli ulteriori due punti rimasti aperti: la deduzione per le figlie e la deduzione degli interessi passivi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 giugno 1998 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all'UT per l'emissione di una nuova decisione suscettibile d'essere impugnata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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