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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.179
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00179
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 luglio 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano per l'IC e per l'IFD una deduzione dal reddito di fr. 3'000.- per figli a carico e per la sola IC una ulteriore deduzione dal reddito di fr. 2'700.- per figli agli studi. Nella notifica di tassazione del 13 ottobre 1997 l'UT concedeva loro la deduzione per figli a carico in ragione di fr. 5'100.- limitatamente all'IFD. La figlia __________, studentessa, nata nel 1971, aveva infatti già compiuto il 25° anno di età il 1° gennaio 1997.
Con tempestivo reclamo del 4 maggio 1998 i coniugi __________ contestavano la tassazione notificatagli dall’UT, chiedendo la deduzione per figli agli studi per la figlia __________, osservando che essa era stata a loro carico durante tutto il 1995, quando non aveva compiuto ancora il 25° anno di età.
Con decisione del 13 luglio 1998 l'UT respingeva il reclamo, osservando che per la deduzione per figli e per figli agli studi fa stato la situazione all'inizio del periodo fiscale, vale a dire la situazione al 1° gennaio 1997.
L'UT propone invece di respingere il ricorso in materia di IC, rilevando che per contro la deduzione per figli agli studi in materia di IFD è stata concessa in sede di tassazione e che il ricorrente non ha reclamato contro tale imposta.
Come rilevato dall'UT in sede di risposta al ricorso, i contribuenti non hanno reclamato contro l'IFD. La relativa tassazione, in cui l'UT riconosceva loro la deduzioni per figli agli studi, è quindi cresciuta in giudicato e non è più litigiosa in questa sede.
Diversamente, per quanto verrà detto in seguito, essa avrebbe dovuto essere riformata a loro svantaggio, stralciando la deduzione per figli a carico in materia di IFD, concessa loro per errore.
5.1.
In un recente giudizio questa Camera ha già avuto modo di affrontare la censura sollevata dai ricorrenti, sia per quanto riguarda l'IFD sia per quanto riguarda l'IC.
Ancorché la tassazione IFD sia cresciuta in giudicato per quanto detto sopra, questa Camera ripropone l'intera motivazione del precedente giudizio (cfr. CDT n. ..__________ del 24 luglio 1998 in re L.).
4.1.
Gli articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
L’art. 34 cpv. 1 lett. c LT prevede inoltre per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 5'400.- secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato, tenuto conto dei costi supplementari sopportati.
4.2.
L’obiezione sollevata dal reclamante e meglio che, a seconda dell’anno di nascita del figlio se pari o se dispari, il numero delle deduzione passa da dodici periodi fiscali a tredici, è in quanto tale incontrovertibile. Basta allestire una tabella comparativa per rendersi conto che se la figlia fosse nata nel 1972, invece che nel 1971, la deduzione si sarebbe estesa anche al periodo fiscale 1997-98 e non si sarebbe esaurita alla fine del periodo fiscale 1995-96.
Implicitamente il reclamante solleva quindi la censura di disparità di trattamento, lamentando una diversa considerazione delle suddette deduzioni a dipendenza dell’anno di nascita, se anno pari o anno dispari.
4.3. Imposta federale diretta
Per quanto concerne l’IFD la censura è irricevibile.
Il decreto del CF concernente l'imposta federale diretta (DIFD) appartiene alla legislazione federale che i Tribunali, compreso il Tribunale federale, devono applicare senza poter esaminarne la costituzionalità, conformemente all'articolo 114bis cpv. 3 Cost. (DTF 117 Ia 367, ASA 60 pag. 606; RDAF no. 6 - 1991 - pag. 460; Sammlung BGE no. 699). In altre parole, le leggi federali sono presunte essere in armonia con la Costituzione.
4.4. Imposta cantonale
4.4.1.
Il principio della parità di trattamento impone tanto al legislatore quanto all'autorità esecutiva di trattare alla stessa maniera due situazioni che siano uguali in ogni loro elemento di fatto rilevante per la normativa da adottare o per la decisione da prendere (cfr. DTF 112 Ia 193, cons. 2b, p. 196, con riferimenti). Affinché l' art. 4 Cost. sia violato, non basta che due fattispecie siano trattate in modo diverso; è invece necessario che le distinzioni operate dalla legge non trovino ragionevole riscontro nella diversità delle fattispecie sottoposte alla disciplina normativa (DTF 119 Ia 123 consid. b pag. 128 con rinvii; STF del 6 gennaio 1995 in re L. F.).
4.4.2.
La legislazione tributaria contiene innumerevoli semplificazioni volute dal Legislatore per consentirne un'applicazione semplice e trasparente. Basti elencarne una qualcuna, a partire dalla più importante di tutte, quella che prevede che il reddito imponibile del periodo fiscale sia fondato sul reddito conseguito nei due anni precedenti, presumendolo sostanzialmente stabile e consentendo in maniera molto limitata dei correttivi, laddove sono dati i motivi di tassazione intermedia esaustivamente elencati dalla legge. Ma anche molti capitoli specifici della legge tributaria poggiano su semplificazioni. Non è necessario richiamarsi all'imposizione alla fonte, ove la semplificazione è la regola (CDT n. ..__________ del 31 luglio 1997 in re E; CDT n. .____________________ del 31 luglio 1997 in re R.; CDT n. ..__________ del 31 luglio 1997 in re C.), ma basta por mente alle diverse deduzioni consentite dalla legge in maniera limitata (v. per es. CDT n. ..__________ del 12 dicembre 1996 in re P. e D. G.) o addirittura forfetaria, come per es. quelle per spese di manutenzione dal reddito immobiliare, oppure ancora al giorno determinante per stabilire se un determinato elemento della sostanza immobiliare o anche mobiliare va imposto con l'imposta sulla sostanza per tutto il periodo (cfr. art. 54 LT).
4.4.3.
Nel caso in esame, quella che il ricorrente lamenta come una disparità di trattamento, rientra, come i casi sopra evocati, nelle semplificazioni ammissibili tipiche del diritto fiscale ed appare quindi legittima al pari delle altre.
Non deve inoltre essere dimenticato che la pretesa disparità di trattamento e, meglio, il vantaggio a favore dei figli nati in anni pari, vale solo nella misura in cui essi protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età. Tale vantaggio è inoltre destinato a sparire automaticamente non appena verrà introdotta la tassazione annuale postnumerando.
La soluzione scelta dal Legislatore e, per altro, invalsa da decenni, può essere certo criticabile dall'angolazione indicata dal ricorrente, ma non risulta lesiva del principio della parità di trattamento. Essa rientra, al pari di altre, tra le semplificazioni volute dal legislatore in materia tributaria o, meglio ancora, nelle semplificazioni insite e persino connaturate all'attuale sistema d'imposizione che prevede la tassazione biennale fondata sui redditi del biennio precedente.
5.2.
Anche nel presente caso, questa Camera non può che confermare quanto stabilito nelle precedente sentenza del 24 luglio 1998 e respingere quindi il presente ricorso nella misura in cui chiede in materia di IC la deduzione per figli a carico, risp. per figli agli studi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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