AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.182
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00182
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 31 luglio 1998
in materia di: IC 95/96 e IC 97/98
presentato da:
__________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ , domiciliata a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________ __________;
che, con due decisioni del 14 aprile 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna le notificava le tassazioni IC 1995/96 e 1997/98;
che la contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 15 maggio 1998, redatto in lingua tedesca, contestando il reddito, la sostanza e l’aliquota stabiliti dall’autorità fiscale;
che, con scritto del 19 maggio 1998, l’autorità fiscale le attribuiva un termine fino al 3 giugno 1998 per tradurre il reclamo in italiano, avvertendola che, in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che, non essendo pervenuta la traduzione, con due decisioni rispettivamente del 13 e del 20 luglio 1998 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibili i reclami;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la modifica degli elementi della tassazione già contestati con reclamo, rilevando di non avere mai ricevuto la lettera con cui l'Ufficio di tassazione chiedeva la traduzione del gravame;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che tuttavia una decisione dell'Ufficio di tassazione sarebbe senz'altro viziata da eccesso di formalismo, se l'autorità stessa si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un termine per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che, pertanto, l’Ufficio di tassazione ha inviato alla contribuente, in data 19 maggio 1998 (e non 19 aprile, come erroneamente indicato nelle decisioni su reclamo), una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine fino al 3 giugno 1998 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
che peraltro la ricorrente argomenta di non avere mai ricevuto la suddetta lettera;
che l’autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato: dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo;
che, infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359);
che più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative);
che, nella fattispecie, l’autorità fiscale ha inviato la lettera contenente l’invito a tradurre il reclamo mediante posta semplice e non con una raccomandata, ragione per cui la prova dell’avvenuta intimazione alla ricorrente diviene impossibile, in considerazione del fatto che ella nega di avere ricevuto lo scritto in questione;
che la Camera di diritto tributario non può pertanto che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità fiscale, perché riesamini il reclamo alla luce della traduzione inviata a questa Corte.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta due nuove decisioni, dopo avere esaminato il merito dei reclami.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster