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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.183
Data decisione, Autorità: 08.09.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00183
Lugano 8 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che con lettera del 3 agosto 1998 __________ __________ presentava un ricorso cautelativo contro la decisione su reclamo del 27 luglio 1998 dell' Ufficio di tassazione di Bellinzona in materia di IC/IFD 1997-98 relativa ai coniugi __________ e __________ , adducendo la degenza di __________ __________ all' __________ __________;
che con scritto del 4 agosto 1998 questo Tribunale assegnava alla rappresentante dei ricorrenti un termine per motivare (o far motivare da una terza persona autorizzata) il ricorso e formulare le conclusioni o per comunicare la desistenza;
secondo l'art. 227 cpv. 1 LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell' 11 ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione costituisce, un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, inedita, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
che pertanto un ricorso non può, sia sotto il profilo dell'IFD sia dell'IC, esaurirsi e limitarsi alla richiesta di essere sentiti, poiché ciò equivarrebbe a negare il carattere di perentorietà insito nel termine di grazia previsto dai succitati articoli (cfr. CDT n. 16 del 29 gennaio 1985 in re G.D; CDT n. 7 del 22 febbraio 1991 in re D. e V. G.);
che lo scritto di __________ __________ del 4 agosto 1998 disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT 1994) sia dal diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD), non contenendo né conclusioni né motivazioni di sorta;
che pertanto questa Camera ha impartito alla rappresentante dei contribuenti un termine di grazia per emendare le lacune dell’atto ricorsuale, con l’avvertimento che, se ciò non fosse avvenuto, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che tale termine è trascorso infruttuoso, cosicché il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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