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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.188
Data decisione, Autorità: 07.04.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00188
Lugano 7 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 agosto 1998
in materia di: IC/IFD 95/96 e 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ ha lasciato la professione di commerciante (titolare di una galleria d’arte indipendente) per abbracciare quella di maestro di golf. Nel 1994 ha quindi iniziato l’apprendistato presso il __________ __________ di __________ con uno stipendio annuo di fr. 32'136.- lordi. Nel 1995 ha seguito il secondo anno di apprendistato da indipendente e ha ricevuto dal Club una sponsorizzazione annua di fr. 7'200.-. Nel 1996 ha seguito il terzo anno di apprendistato e in seguito ha effettuato due anni di pratica fino all’ottenimento del diploma finale di Professional golfer.
In una nota del 31 maggio 1996 allegata alla dichiarazione d’imposta 1995-96 lo Studio fiduciario __________ -__________ -__________ __________ di __________ chiedeva l’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività indipendente dal 1° gennaio 1994 e una nuova tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1995 per l’inizio dell’attività di golfista.
L’autorità fiscale ha quindi chiesto al rappresentante del contribuente di produrre diversa documentazione allo scopo di determinare il reddito da attività indipendente quale golfista professionista. Infine, il 12 novembre 1997 il contribuente e sua moglie comparivano personalmente davanti all’UT e in quell’occasione prendevano atto che dal 1° gennaio 1995 sarebbe stata allestita una tassazione intermedia per mutamento della professione, prendendo quale base di calcolo del reddito il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, che avrebbe fatto stato sia per la tassazione IC/IFD 1995-96 sia per la successiva tassazione IC/IFD 1997-98. Il reddito veniva definito di comune accordo in fr. 60'000.-, tenendo conto che nel 1995 il contribuente era ancora assistente professionista.
Il 9 dicembre 1997 l’UT notificava pertanto ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 1995-96 e 1997-98, in cui veniva loro esposto un reddito aziendale di fr. 60'000.-.
Il 13 luglio 1998 l’UT respingeva i reclami presentati dai coniugi __________ contro le tassazioni IC/IFD 1995-96 e 1997-98, rilevando che tutto quanto esposto nelle notifiche di tassazione contestate era stato concordato in sede di audizione dando prova di grande prudenza nella valutazione del reddito.
L’UT ha per contro chiesto la conferma della propria decisione.
All’udienza del 17 settembre 1998 le parti si sono nuovamente confermate nelle rispettive posizioni.
4.1.
Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo ('Verständigung'), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
4.2.
Secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità ('behördliche Massnahme'; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione ('Abmachung'), dalla cui natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica della tassazione ('Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung' {cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8}).
Sebbene, per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede ('Treu und Glauben') (Blumenstein, op. cit., p. 9).
4.3.
Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: 'Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist' (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.4.
Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso (cfr. CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re G. T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re R. K.).
Va innanzi tutto rilevato che l’accordo raggiunto tra l’autorità fiscale e il contribuente il 12 novembre 1997 portava su circostanze di fatto difficili da accertare e, meglio, sul reddito conseguito da __________ __________ nella sua nuova attività indipendente (insegnante di golf agli esordi). Esso rientra quindi nel novero di quegli accertamenti di fatto per i quali l’istituto della transazione è perfettamente lecito (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337).
5.2.
L’accordo raggiunto è perfettamente chiaro e non lascia spazio al benché minimo dubbio interpretativo. In esso si afferma infatti che quale base di calcolo veniva considerato il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 e che lo stesso avrebbe fatto stato sia per la tassazione IC/IFD 1995-96 che per la tassazione IC/IFD 1997-98.
Il ricorrente non può quindi pretendere, se non in manifesto contrasto con i chiari termini dell’accordo, che il reddito annuo medio di fr. 60'000.-, conseguito negli anni di computo 1995-96, gli sarebbe stato esposto soltanto nella tassazione ordinaria 1997-98.
La sua interpretazione appare ancor più insostenibile non appena si pensi che è stato il contribuente medesimo, per il tramite del suo rappresentante di allora, lo Studio fiduciario __________ -__________ -__________ __________, a chiedere, in una nota del 31 maggio 1996, l’allestimento di una tassazione intermedia dal 1° gennaio 1995 e quindi l’imposizione, a partire da quella data, sui redditi conseguiti a partire da quel momento,.
In simili condizioni, la decisione su reclamo dell’UT deve essere pacificamente confermata, senza che questa Camera abbia facoltà di esprimersi sulle contestazioni di merito sollevate nel ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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