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Numero d'incarto:
80.1998.195
Data decisione, Autorità:
03.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00195
Lugano
3 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 agosto 1998
in
materia di: IC 96 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
-
__________, domiciliato ad __________ dal 1° febbraio 1996, lavora alle
dipendenze della __________ __________ __________ di __________. Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 egli ha chiesto di poter dedurre dal
reddito, oltre alle spese di doppia economia domestica quale dimorante
settimanale nel Canton __________ in ragione di fr. 29'430.-, anche spese di
trasferta per fr. 22'022.- di media annua.
Nella notifica di
tassazione IC/IFD del 28 luglio 1997 l’UT limitava la deduzione per spese di
trasporto a fr. 3'000.- e quella per l'alloggio e la doppia economia domestica
a fr. 16'800.-. Concedeva inoltre la deduzione per altre spese professionali in
ragione di fr. 2'000.-..
Esaminando il reclamo
presentato dal contribuente, l’UT con decisione su reclamo del 13 luglio 1998,
elevava la deduzione per spese di trasporto a fr. 16'000.- di media annua.
Veniva inoltre pacificamente confermata la deduzione per altre spese
professionali di fr. 2'000.-.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede di definire la deduzione delle
spese di trasporto in fr. 12'400.- di media annua e quella per doppia economia
domestica (appartamento a __________) in fr. 24'450.-. Illustra i problemi che
lo obbligano a utilizzare l’automobile come pure le ragioni dell’elevato costo
dell’alloggio negli anni 1996-1997.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
In occasione
dell'udienza del 10 novembre 1998, dopo attento esame della fattispecie e
considerata la particolarità della situazione e del contribuente (domicilio a
__________, dimora a __________, luogo di lavoro a __________) e della moglie
(che svolgeva attività indipendente a __________), si è concordemente stabilito
di determinare la deduzione complessiva per spese professionali in fr.
40'800.--, comprensiva della deduzione - incontestata - di fr. 2'000.- per
altre spese professionali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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