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Numero d'incarto:
80.1998.2
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00002
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 5 gennaio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96 intermedia IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nel corso degli anni
1993-94, che servono quale base di calcolo per la tassazione ordinaria IC/IFD
1995-96, __________ __________, nata nel 1968, ha seguito un corso d'inglese
all'estero da gennaio a luglio del 1993, in seguito ha operato quale
restauratrice indipendente da settembre 1993 a gennaio 1994, dal 24 gennaio al
2 marzo 1995 è stata impiegata in qualità di telefonista presso l'Hotel
__________ di __________, da maggio a settembre del 1995 ha lavorato quale
restauratrice per un privato di __________, dal 1° gennaio 1996 è attiva per la
__________ __________ __________ restauri, società in nome collettivo, fondata
il __________ __________ 1995, di cui fa parte.
Il 25 marzo 1996 l'UT di
__________ notificava a __________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96,
in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 20'258.-- di media annua e un
reddito d'altra fonte di fr. 5'000.-- (cfr. notifica della tassazione del 25
marzo 1996).
Successivamente, il 13
ottobre 1997 l'UT notificava alla contribuente una tassazione intermedia IC/IFD
1995-96, a valere dal 1° gennaio 1996, per mutamento di professione e, meglio,
per passaggio da una attività dipendente a una attività indipendente, in cui
esponeva un reddito aziendale di fr. 29'500.-, al quale aggiungeva un reddito
d'altra fonte di fr. 5'000.- come nella tassazione ordinaria.
Il 20 ottobre successivo,
l'UT notificava alla contribuente pure la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98,
in cui riprendeva il reddito aziendale dalla tassazione intermedia e elevava
quello d'altra fonte a fr. 8'000.- di media annua.
Il reclamo presentato da
__________ __________ contro la tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 (dal 1°
gennaio 1996) e contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, veniva respinto,
fatta eccezione della riduzione del reddito d'altra fonte a fr. 5'000.- per la
tassazione IC/IFD 1997-98, con due decisioni separate, entrambe del 9 dicembre
1997. L'UT ravvisa nella costituzione della s.n.c. __________ __________
__________ restauri, l'inizio di un'attività indipendente idonea a giustificare
l'allestimento di una tassazione intermedia dall'inizio effettivo
dell'attività, segnatamente dell'operatività della ditta, vale a dire dal 1°
gennaio 1996.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la tassazione intermedia
IC/IFD 1995-96 (dal 1° gennaio 1996), rilevando d'aver svolto in precedenza
attività diverse, parte indipendenti e parte dipendenti. Chiede quindi di
essere tassata in media annua, sulla base dei redditi del periodo precedente, per
tutto il periodo fiscale 1995-96 e per quello successivo. In via subordinata
postula lo stralcio del reddito d'altra fonte.
Con osservazioni del 12
gennaio 1998 l'UT aderisce alla domanda subordinata della ricorrente, rilevando
che nella tassazione intermedia 1995-96 (dal 1° gennaio 1996) non si dovrebbe
più tener conto del reddito d'altra fonte esposto nella tassazione ordinaria
1995-96, così come non se ne dovrebbe tener conto nella tassazione ordinaria
1997-98. Reputa per contro del tutto giustificato l'allestimento di una
tassazione intermedia per passaggio ad attività indipendente dal 1° gennaio
1996.
- All'udienza del 29 aprile
1998, dopo discussione, le parti, su proposta del giudice, hanno deciso di
stralciare sia dalla tassazione intermedia 1995-96, sia dalla tassazione
ordinaria 1997/8 il reddito d'altra fonte, che l'UT aveva aggiunto
riprendendolo ingiustificatamente dalla precedente tassazione ordinaria IC/IFD
1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 9 dicembre 1997 sono riformate nel
senso che è stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 5'000.--.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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