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Numero d'incarto:
80.1998.207
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00207
Lugano
27 ottobre 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26
agosto 1998
in materia di: IC/IFD
1996 intermedia
presentato da:
__________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ ha iniziato nel gennaio 1996 la scuola di aspirante gendarme a
__________, che ha terminato nel dicembre del medesimo anno. È poi entrato in
servizio dal 1° gennaio successivo.
L'
8 giugno 1998 l'UT di Locarno notificava pertanto al contribuente la tassazione
intermedia per inizio dell'attività con effetto dal 1° gennaio 1996 e a valere
fino alla fine del periodo fiscale, vale a dire fino al 31 dicembre 1996.
Il
contribuente presentava tempestivamente reclamo, chiedendo la deduzione per
doppia economia domestica.
Con
decisione del 17 agosto 1998 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che il
costo di cinque franchi al giorno per il pasto fuori casa non causa maggiori
spese derivanti dal consumo del pasto fuori casa, come invece esigono gli
articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente lamenta che il reddito della
tassazione intermedia sarebbe stato calcolato dall'UT sulla media dei redditi
conseguiti negli anni 1996 e 1997. Chiede se tale modalità di calcolo sia
corretta e, in caso affermativo, che si tenga conto che nel 1997 ha svolto
lavoro a turni e gli si conceda quindi la relativa deduzione.
-
3.1.
Di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT
1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art.
44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel
periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44
cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La
base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv.
3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti
dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
3.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si
regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 385). Proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo
fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas
(a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer
und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen,
in ASA 64 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei
presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per
la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione
intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei
rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
- Il
ricorso risulta fondato. Le modalità di calcolo del reddito imponibile con la
tassazione intermedia non rispondono ai criteri posti dalla nuova legislazione
tributaria in materia di IC e di IFD (cfr. consid. 3.1), che sono assai più
restrittivi rispetto a quelli della precedente normativa (LT 1976 e DIFD), per
la quale il periodo di computo veniva normalmente esteso oltre l'anno e poi
ricondotto a dodici mesi.
Si
giustifica pertanto l'annullamento della decisone impugnata e la retrocessione
degli atti all'UT per nuova decisione in materia di tassazione intermedia,
senza che metta conto pronunciarsi, in materia di IC, anche sulla deduzione per
il lavoro a turni svolto nel 1997, vale a dire dopo la fine del periodo
fiscale, ritenuto che l'attività svolta dal ricorrente dall'inizio
dell'attività alla fine del periodo fiscale abbraccia un intero anno.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 agosto 1998 è annullata e gli atti
del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione
a'sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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