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Numero d'incarto:
80.1998.220
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00220
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi,
statuendo
sul ricorso del 9 settembre 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ __________ -__________,
__________ __________,
rappr.
da: __________ & __________ __________, __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il 9 febbraio 1998 l'
Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ la
tassazione IC 1997-98 a valere dal 1° aprile 1998;
-
che con lettera non datata
spedita il 5 maggio 1998 all'Ufficio contribuzioni del Comune di Locarno la
__________ __________ di Obergös__________en per conto della contribuente
reclamava contro la notifica di tassazione, argomentando che essa non aveva
conseguito alcun reddito e che è stata costretta a chiudere l'esercizio pubblico
da poco aperto per il cattivo andamento;
-
che il suddetto scritto
veniva trasmesso per competenza dal Comune di Locarno all' Ufficio di
tassazione;
-
che il 10 agosto 1998
l'autorità fiscale circondariale respingeva il reclamo della contribuente perché
manifestamente tardivo:
-
che con il presente
ricorso la ricorrente, assistita dallo Studio fiduciario __________ -__________
chiede l'annullamento della suddetta decisione;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che è pertanto
ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, di rifiutarsi di entrare nel
merito del reclamo, in considerazione della sopravvenuta res judicata
della notifica del 9 febbraio 1998, tanto più che la contribuente non ha
invocato alcun motivo di restituzione del termine e il suo attuale
patrocinatore ammette la negligenza del suo predecessore, che ha indirizzato il
reclamo ad un'autorità non competente e per giunta fuori termine;
-
che, così stando le cose,
questa giudice non può far altro che attirare l'attenzione della ricorrente
sulla possibilità di presentare una domanda di condono;
-
che l'art. 224 cpv. 1 LT
consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di
circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale
per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe
loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento
degli importi dovuti;
-
che la domanda deve essere
motivata e corredata dei mezzi di prova necessari e va presentata
all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT);
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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