AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.221
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00221
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1998
in materia di: IC 89/90, 91/92
presentato da:
__________, __________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
, nato nel 1937, domiciliato a __________ - (Canton __________), è commerciante professionale di immobili dal 1970 ed à tassato nel suo cantone di domicilio sul reddito aziendale proveniente da tale attività.
Nei periodi di tassazione IC/IFD 1989-90 su un reddito di fr. 11'203.- e nel successivo periodo 1991-92 su un reddito di fr. 5'662.- (cfr. decisioni di riparto intercantonale del Canton __________ del 27 ottobre 1993, risp. del 29 novembre 1995).
Nella notifica di tassazione IC 1989-89 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva invece al contribuente un reddito aziendale (da commercio professionale d’immobili) di fr. 277'331.- e un reddito della sostanza di fr. 268'884.-, dai quali deduceva fr. 2'905.- per spese di gestione e manutenzione e fr. 228'268.- per interessi passivi (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto 1998).
Nella tassazione IC 1991-92 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva invece al contribuente un reddito aziendale (da commercio professionale d’immobili) di fr. 1'937.- e un reddito della sostanza di fr. 276'805.-, dai quali deduceva fr. 2'905.- per spese di gestione e manutenzione e fr. 258'806.- per interessi passivi (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto 1998).
Nella motivazione allegata ad entrambe le decisioni su reclamo si evince che l’UT ha negato la deduzione delle perdite subite nel Cantone di domicilio e, più in generale, in altri Cantoni, poiché nel caso dei commercianti professionali d’immobili avrebbe vigore il principio della ripartizione degli attivi e dei passivi come pure degli utili e delle perdite secondo il metodo oggettivo.
Nel merito il ricorrente lamenta l’asfissiante onere fiscale che gli deriverebbe dal cumulo dell’imposta sul maggior valore immobiliare, già pagata in ragione di fr. 660'015.-, con l’imposta ordinaria su un reddito virtuale da commercio professionale d’immobili, calcolato senza tenere conto delle perdite avute in altri cantoni. Lamentano la sostanziale violazione del divieto di doppia imposizione e del suo corollario che vieta un trattamento discriminatorio (Schlechterstellungsverbot), rilevando in particolare che se i criteri di assorbimento delle perdite complessive trovano applicazione nel campo del reddito della sostanza immobiliare, a maggior ragione devono trovarla nel campo del reddito del commerciante professionale d’immobili.
In data 12 marzo 1999 le parti hanno dato comunicazione a questa Camera di aver convenuto di definire per il periodo fiscale 1989/90 il reddito aziendale (commercio professionale d'immobili) in fr. 1'82'289.-di media annua, con conseguente definizione del reddito complessivo imponibile in Ticino in fr. 220'000.- di media annua.
Visto l'accordo raggiunto tra le parti, questa Camera può quindi procedere all'evasione del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi sul merito delle questioni di principio sollevate nel ricorso, facendo altresì astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 agosto 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente al consid. 3.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster