AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.222
Data decisione, Autorità: 21.07.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00222
Lugano 21 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 93/94, 95/96, 97/98
presentato da:
__________, Dr. sc. tech. __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 3 luglio 1998 il contribuente, assistito dal __________ -__________ __________, esperto contabile federale, interponeva reclamo contro le notifiche di tassazione IC/IFD 1995-96 e 1997-98. L’UT, data la natura della contestazione, estendeva il reclamo anche al periodo fiscale 1993-94 e con decisione su reclamo risp. del 10, del 17 e del 24 agosto respingeva il reclamo dichiarandolo tardivo. Per un errore, che verrà poi corretto in seguito pendente il presente ricorso, anticipava l’inizio dell’assoggettamento al 1° gennaio 1994.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dall’avv. dott. __________, chiede l’annullamento delle suddette decisioni su reclamo e, conseguentemente, la deduzione dalle stesse dell’importo versato dal contribuente alla moglie e al figlio a titolo di alimenti e, meglio, fr. 82'800.- all’anno.
Lamenta innanzi tutto l’incompletezza dell’indirizzo “__________ __________, __________, __________ __________ ”, palesemente insufficiente, che sarebbe la causa della mancata ricezione delle diverse notifiche di tassazione.
Rileva inoltre di essersi fatto parte diligente il 19 maggio 1998, facendo chiedere dal proprio fiduciario signor __________ informazioni riguardanti le tassazioni e la loro notifica all’autorità fiscale ticinese indicata sulle bollette d’imposta, vale a dire l’Ufficio esazione, il quale si sarebbe limitato a girare la lettera all’UT, inviando al contribuente copia della lettera di trasmissione con annesse le notifiche di tassazione 1993-94, 1995-96 e 1997-98.
A fondamento della propria richiesta il ricorrente, oltre a invocare la mancata notifica degli originali delle tassazioni, solleva la violazione del divieto di doppia imposizione e la violazione del principio di solvibilità finanziaria (tenore confiscatorio dell’imposta).
Censura inoltre l’immotivata anticipazione dell’assoggettamento al 1° gennaio 1994.
Lamenta infine che l’UT non è neppure entrato nel merito del reclamo, da intendersi anche quale domanda di revisione, poiché all’autorità fiscale non poteva sfuggire l’esistenza della sentenza di divorzio e doveva quindi tenerne conto.
2.2.
L’UT propone la reiezione del ricorso. Rileva di non aver mai ricevuto di ritorno dalla posta un qualsiasi scritto inviato al ricorrente con la menzione “indirizzo insufficiente“ o “sconosciuto”. Fa presente, in particolare, che da informazioni assunte presso l’Ufficio postale di __________ è emerso che il contribuente ha dato un ordine permanente di deviazione della sua posta personale presso il suo datore di lavoro.
Corregge comunque l’errore di trascrizione in cui è incorso nella decisione su reclamo 1993-94, dove al posto di 11.94 (novembre) quale mese d’inizio dell’assoggettamento è stato erroneamente battuto 1.94 (gennaio).
In occasione dell’udienza del 21 ottobre 1998, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione relativa agli alimenti versati ed all’ordine di rispedizione indirizzato all’ufficio postale di __________. In una ulteriore udienza del 18 marzo 1999, il ricorrente ha chiesto l’audizione del buralista postale di __________ e l’accertamento delle modalità di distribuzione della posta indirizzata alla __________. L’esito degli accertamenti presso gli uffici postali del comune di domicilio del ricorrente e del comune ove ha sede la società per cui lavora è stato sottoposto alle parti in data 21 aprile 1999. Il ricorrente ha preso posizione con scritto del 10 maggio 1999.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
5.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD).
5.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
5.3.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
5.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
Nel caso in esame, l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del ricorrente, argomentando che quest'ultimo ha presentato il reclamo contro le tassazioni intimategli il 9 dicembre 1997 e il 19 gennaio 1998 solo il 3 luglio 1998.
Il ricorrente afferma per contro di non avere mai ricevuto le notifiche in questione e di essersi fatto parte diligente il 19 maggio 1998, facendo chiedere dal proprio fiduciario signor __________ informazioni riguardanti le tassazioni e la loro notifica all’autorità fiscale ticinese indicata sulle bollette d’imposta; il reclamo sarebbe perciò tempestivo.
6.2.
In una recentissima sentenza (STF n. ./__________ e ./__________ del 14 giugno 1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare. In verità, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71‑72 con vari riferimenti). Un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto. Fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell' esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293). Certo – prosegue l’Alta Corte –, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell' amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto. Va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine.
6.3.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima. Laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD). Per contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano. Analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto.
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii.
6.4.
Nel caso in esame, l’autorità fiscale non è stata in grado di comprovare l’avvenuta notificazione delle decisioni fiscali in questione, per la semplice ragione che, come avviene usualmente, l’intimazione è stata effettuata tramite invio per posta semplice. Per la stessa ragione, di fronte all’affermazione del ricorrente, di non averle ricevute, è pure impossibile la prova della notifica delle bollette relative al pagamento dei conguagli, che sarebbero state inviate al contribuente il 31 dicembre 1997. Nessun conguaglio è infatti stato pagato, neppure in seguito al richiamo ed alla diffida seguenti. L’unico invio del quale è provata l’avvenuta notifica al ricorrente è la diffida per il pagamento del conguaglio dell’imposta cantonale 1997, avvenuta in data 31 maggio 1998; lo stesso ricorrente ammette infatti di averla ricevuta e precisa altresì di avere prontamente reagito, chiedendo di essere ragguagliato circa le modalità di calcolo su cui si fondava il conguaglio in questione.
6.5.
Ora, se si esamina la fattispecie alla luce delle considerazioni formulate nella sentenza del Tribunale federale precedentemente menzionata, si deve concludere che l’autorità di tassazione non era in condizione di poter dichiarare irricevibili i reclami del ricorrente, in mancanza di prove circa la regolarità della notificazione delle decisioni di cui si tratta. A tali considerazioni deve poi aggiungersi un ulteriore aspetto, messo in risalto dal ricorrente. Risulta infatti che quest’ultimo aveva impartito alla Posta un ordine di rispedizione, in virtù del quale gli invii a lui destinati dovevano essere inviati alla società sua datrice di lavoro. Tuttavia, quando l’ufficio postale di Carona effettuava la rispedizione indirizzandola a dott. __________ __________ - casella postale __________ - __________ __________, anziché a __________ __________, l’invio veniva ritornato al mittente, in quanto la casella postale __________ è intestata non al signor __________ bensì alla __________ __________.
È dunque possibile che anche queste complicazioni nell’inoltro della corrispondenza al ricorrente abbiano contribuito ad intralciare la regolare notificazione delle decisioni.
Non è tuttavia necessario approfondire tale aspetto, poiché non è certo il contribuente che deve comprovare la mancata notificazione delle decisioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 10, 17 e 24 agosto 1998 sono annullate e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale perché entri nel merito delle censure del ricorrente.
Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 2’500.– per ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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