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Numero d'incarto:
80.1998.224
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00224
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________ Sig. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 14
aprile 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997/98. Il reddito
imponibile era stabilito in fr. 84’341.– in media annua per l’IC ed in fr.
86’941.– per l’IFD, mentre la sostanza imponibile ammontava a fr. 192’261.–.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo del 13 maggio 1998, contestando in primo
luogo l’imposizione dell’intera rendita AVS di fr. 29’129.–, in realtà riferita
ad un periodo esteso dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1996. Quindi, postulavano
una tassazione intermedia per riduzione dell’attività lucrativa del 50% a
partire dal 1° agosto 1993.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 10 agosto 1998. In relazione
all’imposizione dell’intera rendita dell’AI, faceva valere che era stata
versata integralmente nel periodo di computo e doveva pertanto essere imposta
nel periodo di tassazione. Quanto alla tassazione intermedia, negava che ne
fossero adempiuti i presupposti ed osservava altresì che avrebbe dovuto essere
domandata entro il 31 dicembre 1997.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
ripropongono una delle questioni già sottoposte all’autorità fiscale con il
reclamo. Ritengono infatti che l’assoggettamento delle rendite di invalidità
degli anni dal 1993 al 1996 in un solo periodo fiscale sia lesivo del principio
della parità di trattamento, a causa dell’aliquota progressiva. Chiedono di
conseguenza che l’importo versato per gli anni 1993 e 1994 sia aggiunto ai
redditi della tassazione 1995/96.
-
Il solo aspetto
della decisione impugnata, su cui le parti non concordano, è rappresentato
dalla questione dell’assoggettamento fiscale della rendita AI versata al ricorrente
in seguito alla decisione del 14 giugno 1996 dell’Ufficio assicurazione invalidità.
Per il fatto che la decisione è stata emanata nel 1996 ed il versamento è avvenuto
dopo tale decisione, l’autorità fiscale ha infatti ritenuto giustificata
l’imposizione dell’intero importo ricevuto nel periodo fiscale 1997/98. I
ricorrenti fanno leva invece sulla circostanza che la decisione dell’Ufficio
assicurazione invalidità ha prodotto effetti retroattivi a partire dal 1°
agosto 1993 e chiedono di conseguenza che le prestazioni assicurative che si
riferiscono agli anni 1993 e 1994 siano aggiunte ai redditi del periodo fiscale
1995/96.
3.1.
Secondo dottrina e
giurisprudenza (cfr. DTF 3 maggio 1985 in re AFC/A.G.) «un reddito é
acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente,
sia entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul
medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici previsioni sono, al contrario, insufficienti
(ASA 45 p. 61 c. 2; DTF 95 I 23 c. 5a, 94 I 382 c. 3, 92 I 291 c.
2a, 73 I 140 c. 1; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 1980,
nota 6 all'art. 41; Känzig, Wehrsteuer, 2a ed., nota 2 all'art.
41; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 91; Blumenstein, System des Steuerrechts,
3a ed., p. 229)». Quando il sorgere della pretesa e il pagamento del credito
avvengono in due periodi di computo diversi, il relativo reddito può essere
conteggiato una sola volta (DTF 92 I pag. 291 c. 2a). Di regola, sia per
le persone astrette a tenere la contabilità sia per quelle che non lo sono,
tale momento coincide con la nascita della pretesa creditoria.
3.2.
Per l’imposizione dei
versamenti di rendite posticipati (p. es. rendite AI o private, concesse
retroattivamente) è determinante il momento in cui è sorta la pretesa giuridica
ferma alla rendita. Le entrate di un beneficiario rientrano allora in quel
periodo di computo in cui gli sono versate ed egli ne può disporre. Pertanto,
se ad una persona nel 1987 sono versate rendite per anni precedenti, esse
devono essere imposte complessivamente in occasione della tassazione per il
periodo 1988/98, anche se ne deriva una imposizione aggravata rispetto a quella
che si sarebbe verificata se le rendite avessero potuto essere assoggettate
all’imposta negli anni di cui si trattava. È invece esclusa una revisione di
tassazioni passate in giudicato (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 148; inoltre CDT n. 295-297
del 4 dicembre 1992 in re C.G.).
Nello stesso senso, il
Tribunale amministrativo di Zurigo ha affermato che pretese fondate sul diritto
pubblico a prestazioni della comunità a favore del cittadino sorgono quando ne
sono adempiuti i presupposti definiti dalla legge. Esse divengono pertanto
vincolanti per l’ente pubblico e per il beneficiario solo quando la loro esistenza
e la loro misura sono stati accertati con decisione dell’autorità competente.
Di conseguenza, si può parlare di pretesa giuridica ferma solo a partire da
tale momento (StE 1992 B 21.2 n. 4).
3.3.
Nel caso in discussione,
la decisione con cui al signor __________ è stata riconosciuta una rendita di
invalidità, accompagnata da una rendita completiva per la moglie e da una
rendita per figli, è stata notificata il 14 giugno 1996 ed il versamento degli
importi corrispondenti è avvenuto nelle settimane successive.
È dunque corretta la
decisione impugnata, che ha incluso fra i redditi del periodo di computo
1995/96 tutte le rendite versate dopo la suddetta decisione dell’Ufficio assicurazione
invalidità, sebbene parte delle prestazioni in questione (precisamente fr.
11’849) si riferisca al periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
Pur comprendendo le
argomentazioni dei ricorrenti, che lamentano l’effetto perverso che determina
l’aliquota progressiva nel caso dell’imposizione del cumulo delle rendite in un
solo periodo fiscale, questa Camera non può quindi fare altro che confermare la
decisione impugnata.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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