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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.225
Data decisione, Autorità:
03.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00225
Lugano
3 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: lic. iur. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1995-96 l’ UT di Locarno esponeva a __________ __________
__________ un importo di fr. 28'000.- di media annua a titolo di valore
locativo della propria abitazione, dal quale concedeva la deduzione forfetaria
del 25% per spese di gestione e manutenzione (cfr. notifica di tassazione del
16 febbraio 1998).
-
__________ presentava reclamo in tempo utile, facendo sostanzialmente valere
che al momento del divorzio nel 1969, l’ex marito si era assunto convenzionalmente
l’onere fiscale dell’abitazione di cui era usufruttuaria.
Con decisione del 10
agosto 1998 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che il valore locativo di
immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in virtù del diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito, è imponibile a chi effettivamente ne dispone. Precisava inoltre che
il valore locativo era stato determinato applicando il parametro del 6.5%,
previsto dalle istruzioni della Divisione delle contribuzioni, al valore di
stima di fr. 430'000.-.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo stralcio dalla
propria partita fiscale del valore locativo della propria abitazione.
Ribadisce che, per effetto
della sentenza di divorzio, tutte le imposte relative all’immobile di cui è
usufruttuaria dovevano essere pagate dal dottor __________. Vi sarebbe quindi
un chiaro impegno del marito divorziato a pagare le imposte sull’immobile e sul
relativo reddito.
- 4.1.
Per gli artt. 20 cpv. 1
LT e 21 cpv. 1 LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare,
segnatamente:
a) i proventi dalla
locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il
valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c) i proventi da
contratti di superficie;
d) i proventi
dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
4.2.
È pacifico che la
ricorrente è usufruttuaria, in virtù della convenzione di divorzio omologata
dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza dell’ 8 ottobre 1969,
dell’abitazione di via __________ __________ ad __________ e che la occupi anche
effettivamente.
In virtù dei chiari
disposti di legge il corrispondente valore locativo le deve essere imposto.
4.3.
La ricorrente fa valere
che l’ex marito si sarebbe accollato l’onere delle imposte con la citata
convenzione di divorzio.
È certo vero che al § 4.4
di detta convenzione “die Unterhaltskosten für das Haus sowie die Hypothekarzinsen,
Versicherungsprämien und Steuern werden von __________ Dr. __________ übernommen”.
L’esistenza di un simile
accordo, che regola tra le parti il pagamento degli oneri relativi alla
manutenzione, agli interessi ipotecari e alle imposte, è irrilevante per
l’autorità fiscale. Il diritto fiscale disciplina infatti i rapporti tra
contribuente e ente pubblico e non quelli tra privati (cfr. per analogia cfr. CDT
n. 354 del 31 dicembre 1991 in re S. SA; CDT n. 782 del 29 dicembre 1971
in re P. llcc.; CDT n. 648 del 17 ottobre 1972 in re F. B.; Blumenstein/Locher,
System, ed. 1995, p. 76).
La natura della convenzione
sugli effetti dello scioglimento del matrimonio è chiaramente civilistica. Essa
non vincola pertanto l'autorità fiscale, ma conferisce per contro alla
ricorrente unicamente una pretesa di diritto civile nei confronti dell’ ex
marito, affinché paghi il maggior onere d’imposta derivante dal valore locativo
dell’abitazione, di cui la ricorrente è usufruttuaria. In caso di controversia
tra le parti circa la natura della convenzione - che per altro sembra chiara
dal momento che il termine usato è quello di “__________ ”, ovvero di imposte e
non quello di “__________ ” o altro, ovvero di tasse causali - la competenza
sarà del giudice civile.
- Certo, la ricorrente
rileva di non aver dovuto pagare le imposte sul valore locativo.
Questa Camera ha potuto
accertare che inizialmente, nelle tassazioni 1975-76 e 1977-78, il valore
locativo era stato imposto a __________ __________. Tuttavia, accogliendo il
reclamo presentato dall'interessata, l'UT aveva stralciato il valore locativo,
poiché era risultata l'esistenza di un usufrutto a favore di __________
__________, madre di __________ __________. In seguito e, meglio, a partire dal
periodo fiscale 1979-80, il valore locativo non è più stato imposto a nessuno
dei due coniugi.
L'autorità fiscale ha
quindi del tutto dimenticato per molti anni il valore locativo dell'abitazione
occupata dalla ricorrente. Gli ex coniugi __________ hanno così beneficiato di
una chiara svista, che l'autorità fiscale non può nemmeno più emendare retroattivamente
mediante una procedura di recupero d'imposta, poiché tutti gli elementi delle
tassazioni pregresse le erano noti, come rilevato dall'Ufficio procedure
speciali in uno scritto del 10 dicembre 1997 all'UT.
L'esistenza di una simile
svista non legittima tuttavia la pretesa della ricorrente di continuare a
beneficiarne.
Per le ragioni esposte nel
considerando precedente il valore locativo le deve finalmente essere imposto,
rimanendole evidentemente riservata la facoltà di rivalersi civilmente sull'ex
marito, invocando la convenzione, omologata dal Pretore, sugli effetti dello
scioglimento del matrimonio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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