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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.241
Data decisione, Autorità: 15.10.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00241
Lugano 15 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 settembre 1998
in materia di: imposta di bollo
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 20 febbraio 1997, l’ Ufficio dei registri di __________ rigettava l’istanza di iscrizione a registro fondiario di una compravendita, per nullità dell’atto pubblico rogato dal notaio __________ __________;
che, pertanto, il 4 agosto 1998 il notaio rispediva all’ Ufficio dei registri la bolletta relativa all’imposta di bollo emessa dall’archivista notarile, calcolata sul valore dell’atto nullo;
che il 2 settembre 1998 l’ Ufficio dei registri emetteva allora una nuova bolletta, considerandola decisione su reclamo e commisurando la tassa d’archivio in fr. 50.–;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________, rappresentato dall’avv. __________, postula l’annullamento della bolletta in questione, argomentando che su di un atto giuridico nullo non potrebbe essere prelevata una tassa;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che è soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LB);
che l’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LB);
che il bollo sugli istromenti notarili è un tributo di carattere misto, cioè una contribuzione che si configura come tassa, per il fatto di essere legata ad una prestazione statale, ma il cui ammontare oltrepassa il valore che si può ragionevolmente attribuire a quest’ultima;
che l’art. 20 cpv. 1 lett. k LB prevede che sia esente dall'imposta di bollo la copia destinata all'Archivio notarile di istromenti senza effetto giuridico per mancata osservanza di requisiti formali;
che un istromento non produce effetti giuridici ogniqualvolta l’Ufficio dei registri rifiuti l’iscrizione, non accettando quale documento giustificativo un contratto viziato (Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009, p. 50);
che, pertanto, l’autorità di tassazione ha correttamente annullato, con la decisione impugnata, l’imposta di bollo calcolata sul valore dell’atto, alla luce della circostanza che l’iscrizione dello stesso era stata rifiutata dall’ufficiale dei registri;
che, tuttavia, l’esenzione per uno dei motivi elencati all’art. 20 cpv. 1 LB è limitata all’imposta di bollo, mentre non si estende alla tassa di archivio, tanto è vero che, secondo l’art. 20 cpv. 2 LB, l'insinuazione all'Archivio notarile di copie di istromenti esenti dall'imposta di bollo é soggetta a una tassa di archivio da fr. 30.-- a fr. 100.--;
che, anche nel caso in cui l’esenzione dall’imposta di bollo dipenda dalla nullità dell’atto, niente si oppone al prelievo di una tassa d'archiviazione di fr. 50.– su ogni atto pubblico esente da imposta di bollo, proprio perché si tratta di un semplice tributo causale e, d’altronde, un simile importo non appare certo sproporzionato al dispendio amministrativo (ricevimento e custodia della copia dell'atto), che non muta a dipendenza dell’inefficacia dell’atto;
che, per le considerazioni esposte, il ricorso deve chiaramente essere respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 LB e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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