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che i coniugi __________ e
__________ , domiciliati a __________ (), sono
limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari di sostanza
immobiliare a __________ -__________;
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che, in data 12 febbraio
prima e 4 marzo 1998 poi l'Ufficio di tassazione di __________ -__________
chiedeva ai contribuenti di produrre copia delle dichiarazioni fiscali
inoltrate alle autorità di tassazione del cantone di domicilio, per poter
definire le tassazioni dell’imposta cantonale per i periodi dal 1989/90 al
1995/96;
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che, non avendo i
contribuenti risposto alle suddette richieste, nonostante le comminatorie
inserite nelle lettere in questione, l'Ufficio di tassazione notificava loro,
con decisioni dell’11 e del 25 maggio 1998, le tassazioni dei periodi fiscali
menzionati, allestite d’ufficio per mancanza della documentazione richiesta;
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che, in seguito al reclamo
del 7 luglio 1998, con cui i contribuenti contestavano il reddito e la sostanza
accertati d’ufficio, l’autorità fiscale rinnovava la richiesta di documentazione
con scritto del 14 luglio 1998, avvertendoli che l’inosservanza dell’invito
avrebbe comportato sanzioni e la dichiarazione di irricevibilità del reclamo;
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che, non essendo pervenuta
alcuna risposta nel termine attribuito ai reclamanti, l'Ufficio di tassazione
dichiarava irricevibili i gravami con decisioni del 14 e del 28 settembre 1998;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano le
decisioni in questione, argomentando di non avere ricevuto le richieste di
documentazione cui si riferisce l’autorità nelle proprie decisioni;
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che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
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che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
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che l’art. 204 cpv. 2 LT
consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base
a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili: a
tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
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che il reclamante deve
indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono
fondate e i mezzi di prova, e i documenti probatori devono essere allegati o
designati esattamente;
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che, se il reclamo non
soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per
rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria
dell’irricevibilità (art. 206 LT);
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che, nella fattispecie,
l'Ufficio di tassazione ha chiesto ai contribuenti di produrre, oltre alle
prove relative ai costi di manutenzione fatti valere, anche copia dei riparti
intercantonali del Canton Zurigo, nell’evidente intento di intraprendere il
calcolo degli elementi deducibili nel Canton Ticino, in applicazione delle regole
sulla doppia imposizione intercantonale previste dalla legge tributaria e dalla
giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’art. 46 cpv. 2 Cost. fed.;
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che tuttavia i ricorrenti
argomentano di non avere ricevuto tale richiesta di documentazione, loro
intimata, secondo l’autorità fiscale, in data 14 luglio 1998;
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che l’autorità può
notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale
raccomandato: dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere
della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la
stessa ha avuto luogo;
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che, infatti, nel caso
della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve
assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma,
che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in
diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359);
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che, in caso di invio di
una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica -
determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia
17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è
spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.);
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che più volte, il
Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli
che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che
le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere
evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro
avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che
un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera
raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi,
op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14
LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n.
4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli
atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della
Legge di procedura per le cause amministrative; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 all’art. 14 LPamm, p.
71 s.);
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che, pur comprendendo le
ragioni che hanno spinto l’autorità fiscale a dichiarare irricevibile il
reclamo, dopo che i contribuenti avevano lasciato senza risposta la lettera del
14 luglio 1998, nonostante la comminatoria in essa contenuta, questa Camera deve
tuttavia constatare che l'Ufficio di tassazione non è in grado di provare l’avvenuta
intimazione della missiva in questione, non avendo provveduto all’invio per
raccomandata;
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che è ben vero infatti che
la collaborazione dei ricorrenti è stata molto carente già in fase di
tassazione, avendo essi ignorato ben due richieste di documentazione munite
dell’avvertenza che si sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio, ma non si
può comunque trascurare la circostanza che manca la prova che essi siano stati
messi al corrente delle conseguenze che avrebbe avuto l’inosservanza dell’invito
a produrre la documentazione loro richiesta;
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che per le ragioni esposte
il ricorso deve essere accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale perché emetta una nuova decisione
su reclamo;
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che, in considerazione del
fatto che neppure con il ricorso i contribuenti hanno prodotto la
documentazione richiesta loro, la presente sentenza vale quale comminatoria di
irricevibilità, sicché è loro attribuito un termine di quindici giorni a
partire dalla notifica della sentenza per produrre la documentazione.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
1.1. Ai
ricorrenti è attribuito un termine di 15 giorni per produrre all'Ufficio di
tassazione la seguente documentazione:
1.2. I
ricorrenti sono avvertiti che, in caso di inosservanza del presente invito,
il reclamo verrà dichiarato irricevibile in base all’articolo 206 cpv. 2 LT.
1.3. Gli
atti sono rinviati all’autorità fiscale perché emetta una nuova decisione su
reclamo.