AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.261
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00261
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________, __________ & __________ __________., __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A seguito del reclamo presentato dai contribuenti, l’UT, dopo aver sentito il loro rappresentante, signor __________ __________, concordava la riduzione del reddito aziendale a fr. 103'000.-. Constatava tuttavia una mancanza di disponibilità, derivante dal mancato riconoscimento di un prestito di fr. 100’000.-, ottenuto dai contribuenti da un loro parente all’estero e decideva pertanto di esporre loro un reddito d’altra fonte di fr. 45'000.- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 12 ottobre 1998).
Rilevano in particolare di aver ricevuto il prestito dal signor __________ __________, marito della cognata risp. della sorella, rilevando che lo stesso è suffragato da un contratto di mutuo, dalla comprovata esistenza del signor __________, dalla prova dell’accredito di fr. 100'000.-, dall’attestazione rilasciata dal signor __________ circa l’esistenza del debito al 1° gennaio 1995 e dalle garanzie rilasciate a quest’ultimo.
Degli ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, esaminando il merito, per quanto necessario.
L'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.2.
Analogamente a quanto previsto dalla LIFD, anche l'art. 204 cpv. 2 LT prevede che l'autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
3.3.
In una recentissima sentenza (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.), il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte di fr. 40’000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. L’Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto difficilmente controllabile.
3.4.
Alla luce delle spese sostenute per la costruzione della casa dei ricorrenti, coperte solo parzialmente con le entrate dimostrate e con l’aumento dei debiti comprovato, l’autorità di tassazione ha aggiunto a quelli dichiarati un reddito d’altra fonte di fr. 90’000 (45’000 in media annua), non considerando provato il finanziamento mediante prestito del signor __________ __________ di __________. A fronte di spese di fr. 220’000 per l’acquisto del terreno e di circa fr. 104’000 per investimenti, l’aumento dei debiti comprovato dai contribuenti ammonta infatti a soli fr. 302’166, cui si aggiungono prelevamenti per fr. 137’609. Se alle uscite indicate si aggiungono ancora interessi passivi, contributi AVS e previdenza professionale, altri oneri assicurativi e imposte, si hanno uscite, nel biennio, per complessivi fr. 364’124, cui devono ancora aggiungersi, ovviamente le spese per il mantenimento personale della famiglia dei ricorrenti, composta di quattro persone.
Il calcolo del dispendio or ora abbozzato potrebbe essere fatto quadrare solo riconoscendo il debito di fr. 100’000 professato dai ricorrenti nei confronti del signor __________. Altrimenti, non rimarrebbe altra possibilità se non quella di aggiungere ai redditi dichiarati un reddito d’altra fonte di fr. 90’000, come ha fatto l’autorità fiscale.
Deve pertanto essere preliminarmente risolta la questione della deducibilità del debito in questione.
4.1.
L'art. 47 cpv. 1 LT diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57 cpv. 1 lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. 41 e p. 176). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza (cfr. Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran Consiglio si può leggere testualmente:
La Commissione ha deciso lo stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando così la deduzione dei debiti alla sola prova (in base ad una chiara documentazione) della loro esistenza.
L'articolo è stato pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di deducibilità controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre società tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare, ai fini della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).
Ciò non significa però che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali hanno infatti il dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
La nuova norma dell'art. 47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione per la deduzione dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede all'estero, il loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise condizioni o da elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però di sottolineare che «ciò non significa che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza».
4.2.
Va quindi ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
Non diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976, sul piano probatorio è al contribuente che incombe l’onere di provare l’esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p. 380).
Di regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno 1992 in re F.G.).
Per debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55 p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36 p. 391).
Il Tribunale federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA 36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).
4.3.
Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza – secondo la prassi – che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. ..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
4.4.
Questa Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n. ..__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).
4.5.
Nel caso in esame, la decisione dell’autorità fiscale non può che essere confermata.
Con la dichiarazione fiscale, il ricorrente si era limitato a produrre copia del contratto di mutuo stipulato con il signor __________ e sottoscritto, fra l’altro, da uno solo dei contraenti. In seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione, i contribuenti avevano poi prodotto copia di un estratto conto da cui risultava il versamento dell’importo di fr. 100’000 in data 12 ottobre 1993, senza che fosse peraltro possibile stabilire la provenienza del versamento. La lettera allegata al documento in questione spiegava che il versamento del signor __________ era avvenuto in contanti e che pertanto la ricevuta del versamento era nelle mani di questi. Quanto alle garanzie concesse al mutuante, i contribuenti argomentavano che non ve n’erano se non quelle rappresentate dallo stesso grado di parentela con __________ (cognato) e dalla ricevuta del versamento. Va poi ricordato che il contratto di mutuo non prevedeva alcun versamento di interessi passivi.
Né con il ricorso né nell’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, sono emersi fatti ulteriori, tali da comportare una diversa conclusione. La sola nuova prova è quella dell’esistenza del signor __________ ed è stata apportata mediante la produzione di un estratto dell’anagrafe. È tuttavia lecito immaginare che la circostanza dell’esistenza del preteso mutuante non sia mai stata messa in dubbio dall’autorità fiscale.
Manca, per contro, in particolar modo, ogni prova circa la provenienza dell’accredito di fr. 100’000, che, per quanto risulta dagli atti, potrebbe anche essere stata un semplice trasferimento da un altro conto degli stessi contribuenti.
4.6.
Devono poi essere respinte, in quanto manifestamente infondate, le ulteriori censure dei ricorrenti, in merito alla violazione degli art. 4 e 46 della Costituzione federale e del principio della buona fede.
4.6.1.
Quanto alla pretesa doppia imposizione, va semplicemente ricordato ai ricorrenti che il Tribunale federale, con una giurisprudenza costante, ha rifiutato un'applicazione generale del divieto di doppia imposizione di cui all'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. ai rapporti internazionali (Höhn, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 67 ad art. 46 cpv. 2 Cost. fed.; DTF 11 413, 103 Ia 235).
4.6.2.
Né i contribuenti dimostrano in alcun modo di essere vittime di una discriminazione per il semplice fatto che per la prova dell’esistenza di un debito nei confronti di una persona domiciliata all’estero vengano posti dei requisiti più restrittivi che nel caso di un debito con una persona domiciliata in Svizzera. Come già spiegato, in quest’ultimo caso la mera indicazione del nome del creditore permette da sola, in genere, all’autorità fiscale di verificare la sua identità e l’effettiva esistenza del mutuo, mediante controllo della dichiarazione fiscale del preteso creditore; cosa che è invece impossibile nel caso del creditore domiciliato all’estero.
4.6.3.
Per le ragioni appena evocate, cade pure nel vuoto la censura di discriminazione fondata sulla convenzione italo-svizzera contro la doppia imposizione. D’altronde, l’art. 25 cpv. 1 CDI-I vieta discriminazioni fondate esclusivamente sulla cittadinanza, qualora due contribuenti si trovino per il resto «nella stessa situazione». Nella fattispecie, non è certo la cittadinanza a fondare una diversità di trattamento.
4.6.4.
Le stesse considerazioni impongono pure di negare che vi sia stata una violazione del principio della buona fede. Quest’ultimo, che vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, è direttamente deducibile dall’art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l’altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell’amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l’autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l’inesattezza dell’informazione nonché l'incompetenza dell’autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297). La fiducia del cittadino è inoltre protetta nei confronti dell'amministrazione anche quando, senza che vi sia un’informazione errata dell'autorità, egli deve poter fare affidamento (Vertrauensschutz) su un comportamento coerente e corretto, e viceversa (DTF 110 V 389).
Il semplice fatto che l’autorità fiscale abbia ammesso in deduzione un debito professato dai ricorrenti nei confronti della madre della signora __________ mentre ha negato la deducibilità del debito verso il cognato domiciliato a __________ non permette certo di parlare di una violazione del principio della buona fede, proprio perché le agevolazioni probatorie previste per il caso in cui il creditore risieda in Svizzera sono giustificate unicamente dalla circostanza che l’autorità fiscale può procedere essa stessa alla verifica necessaria.
4.7.
Per le ragioni esposte, non può pertanto essere censurata la decisione con cui l’autorità fiscale ha negato la deduzione del debito professato dai ricorrenti nei confronti del signor __________ __________.
Tale conclusione implica che deve pure essere confermato il reddito d’altra fonte, per il fatto che, senza il mutuo citato, le uscite del periodo di computo non sono proporzionate alle entrate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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