AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.261
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00261
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 20 ottobre 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________, __________ & __________ __________., __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1995-96 l'Ufficio di tassazione di __________ esponeva ai coniugi
__________ e __________ __________ un reddito aziendale di fr. 157'000.- (cfr.
notifica di tassazione del 21 aprile 1998).
A seguito del reclamo
presentato dai contribuenti, l’UT, dopo aver sentito il loro rappresentante,
signor __________ __________, concordava la riduzione del reddito aziendale a fr.
103'000.-. Constatava tuttavia una mancanza di disponibilità, derivante dal
mancato riconoscimento di un prestito di fr. 100’000.-, ottenuto dai contribuenti
da un loro parente all’estero e decideva pertanto di esporre loro un reddito
d’altra fonte di fr. 45'000.- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 12
ottobre 1998).
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________, assistiti
dalla Fiduciaria __________, __________ & __________ contestano il mancato
riconoscimento del debito di fr. 100'000.- professato verso un creditore domiciliato
all’estero, invocando la violazione degli art. 4 e 46 Cost. Fed., la violazione
del principio della buona fede con riferimento agli artt. 2 e 3 CCS, come pure
l’applicazione di un’eccezione alla regola.
Rilevano in particolare di
aver ricevuto il prestito dal signor __________ __________, marito della
cognata risp. della sorella, rilevando che lo stesso è suffragato da un
contratto di mutuo, dalla comprovata esistenza del signor __________, dalla
prova dell’accredito di fr. 100'000.-, dall’attestazione rilasciata dal signor
__________ circa l’esistenza del debito al 1° gennaio 1995 e dalle garanzie rilasciate
a quest’ultimo.
Degli ulteriori argomenti ricorsuali
verrà detto in seguito, esaminando il merito, per quanto necessario.
- 3.1.
L'art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di
coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La tassazione d'ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l'autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.;
Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.2.
Analogamente a quanto
previsto dalla LIFD, anche l'art. 204 cpv. 2 LT prevede che l'autorità di
tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener conto di
coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
3.3.
In una recentissima
sentenza (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre 1998 in re K.H.K.),
il Tribunale federale ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di
diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di
un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il
contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte
di fr. 40’000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. L’Alta
Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in discussione, il
fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero ricordati prima di
tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita dalla
dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto
difficilmente controllabile.
3.4.
Alla luce delle spese
sostenute per la costruzione della casa dei ricorrenti, coperte solo
parzialmente con le entrate dimostrate e con l’aumento dei debiti comprovato,
l’autorità di tassazione ha aggiunto a quelli dichiarati un reddito d’altra
fonte di fr. 90’000 (45’000 in media annua), non considerando provato il
finanziamento mediante prestito del signor __________ __________ di __________.
A fronte di spese di fr. 220’000 per l’acquisto del terreno e di circa fr.
104’000 per investimenti, l’aumento dei debiti comprovato dai contribuenti
ammonta infatti a soli fr. 302’166, cui si aggiungono prelevamenti per fr.
137’609. Se alle uscite indicate si aggiungono ancora interessi passivi,
contributi AVS e previdenza professionale, altri oneri assicurativi e imposte,
si hanno uscite, nel biennio, per complessivi fr. 364’124, cui devono ancora
aggiungersi, ovviamente le spese per il mantenimento personale della famiglia
dei ricorrenti, composta di quattro persone.
Il calcolo del dispendio
or ora abbozzato potrebbe essere fatto quadrare solo riconoscendo il debito di fr.
100’000 professato dai ricorrenti nei confronti del signor __________.
Altrimenti, non rimarrebbe altra possibilità se non quella di aggiungere ai
redditi dichiarati un reddito d’altra fonte di fr. 90’000, come ha fatto
l’autorità fiscale.
Deve pertanto essere
preliminarmente risolta la questione della deducibilità del debito in
questione.
- Dalla sostanza sono
deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi sono dedotti
gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32 cpv. 1 lett. a
LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
4.1.
L'art. 47 cpv. 1 LT
diverge nella sua formulazione dalla precedente normativa. L'art. 57 cpv. 1
lett. b LT-1976 prevedeva infatti che dalla sostanza fossero deducibili
i debiti comprovati verso persone o enti che per il corrispondente credito
soggiacciono all'imposta oppure godono, se assoggettati a sovranità fiscale
svizzera a motivo di appartenenza personale, di esenzione fiscale a norma delle
disposizioni concernenti l'imposta federale diretta. Analoga disposizione era
invero prevista anche dal Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993,
concernente il progetto di nuova legge tributaria (cfr. Messaggio, p. 41
e p. 176). Essa è tuttavia stata stralciata dalla speciale Commissione del Gran
Consiglio in materia tributaria, condizionando così la deduzione dei debiti
alla sola prova, in base a una chiara documentazione, della loro esistenza (cfr.
Rapporto, p. 40). Nel Rapporto della Commissione del Gran Consiglio si
può leggere testualmente:
La Commissione ha deciso
lo stralcio della lettera b) del capoverso 1 condizionando così la
deduzione dei debiti alla sola prova (in base ad una chiara documentazione)
della loro esistenza.
L'articolo è stato
pertanto semplificato venendo a cadere le particolari condizioni di deducibilità
controllata in specie nei riguardi di società di sede o di altre società
tassate in modo privilegiato (queste non devono infatti più dimostrare, ai fini
della deduzione dei debiti, l'imposizione normale).
Ciò non significa però
che, per i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità
fiscale non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della
loro effettiva esistenza. In questi casi le autorità fiscali hanno infatti il
dovere di esigere delle informazioni più precise e complete.
La nuova norma dell'art.
47 cpv. 1 LT rinuncia quindi a porre quale precisa condizione per la deduzione
dei debiti, anche verso persone o enti domiciliati o con sede all'estero, il
loro assoggettamento all'imposta. Facendo astrazione da precise condizioni o da
elencazioni esemplificative, il Legislatore ha così lasciato alla prassi e alla
giurisprudenza il compito di definire le esigenze probatorie per provare
l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti debiti, non mancando però
di sottolineare che «ciò non significa che, per i debiti professati verso
stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale non debba più applicare un particolare
rigore quanto alla prova della loro effettiva esistenza».
4.2.
Va quindi ricordato, a
questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD e l'art. 200
cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione,
informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e
altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
Non diversamente
dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e 3 LT-1976,
sul piano probatorio è al contribuente che incombe l’onere di provare
l’esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta quindi in
linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente l’identità del
proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità di tassazione a
documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite poiché
altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA 51 p.
380).
Di regola,
l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e dell'indirizzo
è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali indicazioni
bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche all'autorità
di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori domiciliati
all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità giuridiche con
sede all'estero, come ad esempio società del diritto del Principato del Liechtenstein
o di diritto panamense, soprattutto considerando che esse consentono domiciliazioni
fittizie atte a consentire tra l'altro anche l'evasione fiscale, la
giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF 106 Ib 148; ASA
55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10 dicembre 1991 in re
A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF del 19 giugno
1992 in re F.G.).
Per debiti professati
verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere
d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende
dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti
con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi
limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve
fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55
p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di
una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato
all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti
di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a conoscenza
non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente e asserito
creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA 36
p. 391).
Il Tribunale federale non
ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di una società
fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche, secondo cui il
creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato
all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale
finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA
36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da avvocati,
STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n. 309 del 10
dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re B.R.).
4.3.
Stante questo obbligo di
informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini della tassazione,
l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o comunque non resi
sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la conseguenza – secondo
la prassi – che il debito non viene riconosciuto, gli ammortamenti non dedotti
dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF del 9 giugno 1961 in re F.
A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA 23 p. 175; ASA
29 p. 83).
In altre parole, con le
elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità di tassazione
si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che quest'ultimo
sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n.
..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
4.4.
Questa Camera ha recentemente
concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il debito ed i relativi
interessi, nel caso di un contribuente che si limita a produrre un contratto di
mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un cittadino francese domiciliato
in Francia, senza che il preteso prestito sia comprovato per esempio da
documentazione bancaria o fiscale (CDT n.
..__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).
4.5.
Nel caso in esame, la
decisione dell’autorità fiscale non può che essere confermata.
Con la dichiarazione
fiscale, il ricorrente si era limitato a produrre copia del contratto di mutuo
stipulato con il signor __________ e sottoscritto, fra l’altro, da uno solo dei
contraenti. In seguito alla richiesta dell’autorità di tassazione, i
contribuenti avevano poi prodotto copia di un estratto conto da cui risultava
il versamento dell’importo di fr. 100’000 in data 12 ottobre 1993, senza che
fosse peraltro possibile stabilire la provenienza del versamento. La lettera
allegata al documento in questione spiegava che il versamento del signor
__________ era avvenuto in contanti e che pertanto la ricevuta del versamento
era nelle mani di questi. Quanto alle garanzie concesse al mutuante, i
contribuenti argomentavano che non ve n’erano se non quelle rappresentate dallo
stesso grado di parentela con __________ (cognato) e dalla ricevuta del
versamento. Va poi ricordato che il contratto di mutuo non prevedeva alcun versamento
di interessi passivi.
Né con il ricorso né
nell’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, sono emersi fatti
ulteriori, tali da comportare una diversa conclusione. La sola nuova prova è
quella dell’esistenza del signor __________ ed è stata apportata mediante la
produzione di un estratto dell’anagrafe. È tuttavia lecito immaginare che la
circostanza dell’esistenza del preteso mutuante non sia mai stata messa in
dubbio dall’autorità fiscale.
Manca, per contro, in
particolar modo, ogni prova circa la provenienza dell’accredito di fr. 100’000,
che, per quanto risulta dagli atti, potrebbe anche essere stata un semplice
trasferimento da un altro conto degli stessi contribuenti.
4.6.
Devono poi essere
respinte, in quanto manifestamente infondate, le ulteriori censure dei
ricorrenti, in merito alla violazione degli art. 4 e 46 della Costituzione
federale e del principio della buona fede.
4.6.1.
Quanto alla pretesa doppia
imposizione, va semplicemente ricordato ai ricorrenti che il Tribunale
federale, con una giurisprudenza costante, ha rifiutato un'applicazione
generale del divieto di doppia imposizione di cui all'art. 46 cpv.
2 Cost. fed. ai rapporti internazionali (Höhn, Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 67 ad art. 46 cpv. 2 Cost.
fed.; DTF 11 413, 103 Ia 235).
4.6.2.
Né i contribuenti
dimostrano in alcun modo di essere vittime di una discriminazione per il
semplice fatto che per la prova dell’esistenza di un debito nei confronti di
una persona domiciliata all’estero vengano posti dei requisiti più restrittivi
che nel caso di un debito con una persona domiciliata in Svizzera. Come già
spiegato, in quest’ultimo caso la mera indicazione del nome del creditore
permette da sola, in genere, all’autorità fiscale di verificare la sua identità
e l’effettiva esistenza del mutuo, mediante controllo della dichiarazione
fiscale del preteso creditore; cosa che è invece impossibile nel caso del
creditore domiciliato all’estero.
4.6.3.
Per le ragioni appena
evocate, cade pure nel vuoto la censura di discriminazione fondata sulla convenzione
italo-svizzera contro la doppia imposizione. D’altronde, l’art. 25 cpv. 1 CDI-I
vieta discriminazioni fondate esclusivamente sulla cittadinanza, qualora due
contribuenti si trovino per il resto «nella stessa situazione». Nella fattispecie,
non è certo la cittadinanza a fondare una diversità di trattamento.
4.6.4.
Le stesse considerazioni
impongono pure di negare che vi sia stata una violazione del principio della
buona fede. Quest’ultimo, che vieta alle autorità un comportamento
contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata
fiducia, è direttamente deducibile dall’art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale.
Deriva tra l’altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni
inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell’amministrazione,
vincolano, sotto determinate condizioni, l’autorità. La realizzazione di questo
effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino,
osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere
l’inesattezza dell’informazione nonché l'incompetenza dell’autorità (ASA
60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297). La fiducia del cittadino è inoltre
protetta nei confronti dell'amministrazione anche quando, senza che vi sia
un’informazione errata dell'autorità, egli deve poter fare affidamento (Vertrauensschutz)
su un comportamento coerente e corretto, e viceversa (DTF 110 V
389).
Il semplice fatto che
l’autorità fiscale abbia ammesso in deduzione un debito professato dai
ricorrenti nei confronti della madre della signora __________ mentre ha negato
la deducibilità del debito verso il cognato domiciliato a __________ non permette
certo di parlare di una violazione del principio della buona fede, proprio perché
le agevolazioni probatorie previste per il caso in cui il creditore risieda in
Svizzera sono giustificate unicamente dalla circostanza che l’autorità fiscale
può procedere essa stessa alla verifica necessaria.
4.7.
Per le ragioni esposte,
non può pertanto essere censurata la decisione con cui l’autorità fiscale ha
negato la deduzione del debito professato dai ricorrenti nei confronti del
signor __________ __________.
Tale conclusione implica
che deve pure essere confermato il reddito d’altra fonte, per il fatto che,
senza il mutuo citato, le uscite del periodo di computo non sono proporzionate
alle entrate.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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