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Numero d'incarto:
80.1998.267
Data decisione, Autorità:
10.06.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00267
Lugano
10 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 29 novembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ dichiarava tra l'altro un
reddito del lavoro di fr. 15'000.- di media annua e un reddito da attività
indipendente di fr. 4'635.- sempre di media annua, che nella notifica di
tassazione l'UT elevava rispettivamente a fr. 18'478.- e a fr. 8'000.- (cfr.
notifica di tassazione del 30 giugno 1998).
presentava tempestivo reclamo all' Ufficio di tassazione di __________,
contestando sia il reddito del lavoro sia il reddito da attività indipendente,
chiedendone la tassazione come a dichiarazione. Con decisione del 12 ottobre
1998 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che il reddito
da attività indipendente era stato aumentato a fr. 8'000.- di media annua,
poiché la dichiarazione della contribuente non era suffragata da alcun
documento contabile.
Il reddito da attività
dipendente è a sua volta stato aumentato computando i compensi ricevuti dalla
Scuola federale di sport di __________ e un'indennità ricevuta dal DFE.
- Con il presente, tempestivo
ricorso, firmato in assenza della contribuente dalla signora __________
-__________, __________ __________ chiede di essere tassata sui due suddetti
redditi come a dichiarazione.
Il 14 dicembre __________
__________ inviava a questa Camera la documentazione richiestale dall'autorità
fiscale, firmando personalmente la lettera.
Con osservazioni del 27
gennaio 1999, di cui si dirà per quanto necessario, l' Amministrazione federale
delle contribuzioni chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile,
eccependo in ordine la carenza di rappresentanza contrattuale e, in subordine,
respinto nel merito.
A sua volta, la Divisione
cantonale delle contribuzioni con osservazioni del 2 marzo 1999 propone la
reiezione del ricorso in quanto esso sia ricevibile. Osserva, in ordine, che la
contribuente ha inviato personalmente della documentazione il 14 dicembre 1998
alla CDT, ritenendo la censura dell'AFC eccessivamente formalistica. Nel merito
chiede invece la conferma della tassazione, ritenendo incompleta la documentazione
prodotta con il ricorso e non essendo quindi possibile accertare se il reddito
di fr. 6'036.- e l'indennità di fr. 200.- aggiunte dall'UT al reddito del
lavoro dichiarato sia già inclusa nel reddito da attività indipendente.
Con scritto 22 marzo 1999
__________ , invitata da questa Camera a esprimersi sulle
osservazioni dell'AFC, conferma d'aver conferito procura alla signora
__________ - di firmare il ricorso in sua assenza all'estero. Contesta
inoltre nel merito le osservazioni dell'Autorità fiscale federale, chiedendosi
come debba fare a provare un reddito che non ha conseguito.
-
All'udienza del 29
aprile 1999 le parti, impregiudicata la questione della ricevibilità del
ricorso, hanno convenuto di stabilire, alla luce delle spiegazioni fornite
all'udienza dalla ricorrente, il reddito da attività indipendente in fr.
6'000.- di media annua.
-
Resta pertanto da
esaminare la censura sollevata dall' Amministrazione federale delle
contribuzioni relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto ricorsuale da
parte della ricorrente.
4.1.
La sottoscrizione di un
ricorso costituisce infatti un requisito di validità dello stesso, in mancanza
del quale l’autorità non entra neppure nel merito (cfr. Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 10
all’art. 101 DIFD, p. 240).
Il difetto della firma è
tuttavia considerato un vizio riparabile. Di conseguenza si attribuisce al
ricorrente un termine congruo per emendare il suo ricorso. Tuttavia, secondo il
Tribunale federale, questa disciplina, finalizzata alla prevenzione del formalismo
eccessivo, è pensata solo per le omissioni involontarie, per il fatto che altrimenti
si dovrebbe ammettere il mancato rispetto del termine. Il ricorrente che interpone
un atto di cui non può ignorare l’irregolarità, facendo conto sulla concessione
di un termine per rimediare al difetto iniziale, si aspetta infatti una proroga
del termine di ricorso (DTF 121 II 255 consid. 4b).
4.2.
Nel caso presente, la censura
sollevata dall'autorità fiscale federale appare inficiata senz'ombra di dubbio
da eccesso di formalismo.
Non va infatti dimenticato
che il ricorso non era puramente e semplicemente sprovvisto di firma, ma era
stato sottoscritto dalla signora __________ __________ con la menzione
"i.a." (in assenza), poiché la ricorrente, come da lei spiegato
all'udienza, era assente per parto. La ricorrente ha in seguito sanato la mancanza,
firmando personalmente la lettera del 14 dicembre 1998, cui era allegata la documentazione
prodotta in sede di ricorso e confermando successivamente a questa Camera, su
precisa richiesta, d'aver incaricato la signora __________ __________
__________ di firmare il ricorso (cfr. lettera del 22 marzo 1999).
È quindi del tutto chiara
l'assenza di qualsiasi intendimento defatigatorio, volto a ottenere
surrettiziamente una proroga del termine di ricorso, la mancanza della firma
essendo stata dettata da ragioni per così dire di forza maggiore.
4.3.
. Si giustifica pertanto di
entrare nel merito del ricorso e di evaderlo nei termini convenuti all'udienza
del 29 aprile 1999.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 ottobre 1998 è riformata nel senso
che il reddito da attività indipendente è stabilito in fr. 6'000.-. per il
resto la decisione è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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