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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.267
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00267
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 novembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
presentava tempestivo reclamo all' Ufficio di tassazione di __________, contestando sia il reddito del lavoro sia il reddito da attività indipendente, chiedendone la tassazione come a dichiarazione. Con decisione del 12 ottobre 1998 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che il reddito da attività indipendente era stato aumentato a fr. 8'000.- di media annua, poiché la dichiarazione della contribuente non era suffragata da alcun documento contabile.
Il reddito da attività dipendente è a sua volta stato aumentato computando i compensi ricevuti dalla Scuola federale di sport di __________ e un'indennità ricevuta dal DFE.
Il 14 dicembre __________ __________ inviava a questa Camera la documentazione richiestale dall'autorità fiscale, firmando personalmente la lettera.
Con osservazioni del 27 gennaio 1999, di cui si dirà per quanto necessario, l' Amministrazione federale delle contribuzioni chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile, eccependo in ordine la carenza di rappresentanza contrattuale e, in subordine, respinto nel merito.
A sua volta, la Divisione cantonale delle contribuzioni con osservazioni del 2 marzo 1999 propone la reiezione del ricorso in quanto esso sia ricevibile. Osserva, in ordine, che la contribuente ha inviato personalmente della documentazione il 14 dicembre 1998 alla CDT, ritenendo la censura dell'AFC eccessivamente formalistica. Nel merito chiede invece la conferma della tassazione, ritenendo incompleta la documentazione prodotta con il ricorso e non essendo quindi possibile accertare se il reddito di fr. 6'036.- e l'indennità di fr. 200.- aggiunte dall'UT al reddito del lavoro dichiarato sia già inclusa nel reddito da attività indipendente.
Con scritto 22 marzo 1999 __________ , invitata da questa Camera a esprimersi sulle osservazioni dell'AFC, conferma d'aver conferito procura alla signora __________ - di firmare il ricorso in sua assenza all'estero. Contesta inoltre nel merito le osservazioni dell'Autorità fiscale federale, chiedendosi come debba fare a provare un reddito che non ha conseguito.
All'udienza del 29 aprile 1999 le parti, impregiudicata la questione della ricevibilità del ricorso, hanno convenuto di stabilire, alla luce delle spiegazioni fornite all'udienza dalla ricorrente, il reddito da attività indipendente in fr. 6'000.- di media annua.
Resta pertanto da esaminare la censura sollevata dall' Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto ricorsuale da parte della ricorrente.
4.1.
La sottoscrizione di un ricorso costituisce infatti un requisito di validità dello stesso, in mancanza del quale l’autorità non entra neppure nel merito (cfr. Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 10 all’art. 101 DIFD, p. 240).
Il difetto della firma è tuttavia considerato un vizio riparabile. Di conseguenza si attribuisce al ricorrente un termine congruo per emendare il suo ricorso. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, questa disciplina, finalizzata alla prevenzione del formalismo eccessivo, è pensata solo per le omissioni involontarie, per il fatto che altrimenti si dovrebbe ammettere il mancato rispetto del termine. Il ricorrente che interpone un atto di cui non può ignorare l’irregolarità, facendo conto sulla concessione di un termine per rimediare al difetto iniziale, si aspetta infatti una proroga del termine di ricorso (DTF 121 II 255 consid. 4b).
4.2.
Nel caso presente, la censura sollevata dall'autorità fiscale federale appare inficiata senz'ombra di dubbio da eccesso di formalismo.
Non va infatti dimenticato che il ricorso non era puramente e semplicemente sprovvisto di firma, ma era stato sottoscritto dalla signora __________ __________ con la menzione "i.a." (in assenza), poiché la ricorrente, come da lei spiegato all'udienza, era assente per parto. La ricorrente ha in seguito sanato la mancanza, firmando personalmente la lettera del 14 dicembre 1998, cui era allegata la documentazione prodotta in sede di ricorso e confermando successivamente a questa Camera, su precisa richiesta, d'aver incaricato la signora __________ __________ __________ di firmare il ricorso (cfr. lettera del 22 marzo 1999).
È quindi del tutto chiara l'assenza di qualsiasi intendimento defatigatorio, volto a ottenere surrettiziamente una proroga del termine di ricorso, la mancanza della firma essendo stata dettata da ragioni per così dire di forza maggiore.
4.3.
. Si giustifica pertanto di entrare nel merito del ricorso e di evaderlo nei termini convenuti all'udienza del 29 aprile 1999.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 ottobre 1998 è riformata nel senso che il reddito da attività indipendente è stabilito in fr. 6'000.-. per il resto la decisione è confermata.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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