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Numero d'incarto:
80.1998.27
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00027
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 8 febbraio 1998
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________. __________, __________.
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con sentenza del 14
novembre 1997, questa Camera accoglieva ai sensi dei considerandi un ricorso
del contribuente in materia di IC 1995/96, annullando la decisione su reclamo
del 25 agosto 1997 e retrocedendo gli atti all’autorità di tassazione, perché
quest’ultima emettesse una nuova decisione;
-
che, con decisione del 26
gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al contribuente
una nuova decisione su reclamo, conformandosi alla sentenza della Camera di
diritto tributario, e commisurando il reddito imponibile in fr. 4’032.– in
media annua, corrispondenti ad un’imposta di fr. 138.80, e la sostanza
imponibile in fr. 131’682.–, corrispondenti ad un’imposta annua di fr. 298.55;
-
che il contribuente
indirizzava all’autorità fiscale, in data 8 febbraio 1998, uno scritto, nel
quale si dichiarava d’accordo con la tassazione e con il riparto intercantonale
allegato, con la sola eccezione della deduzione delle spese di manutenzione
degli immobili, che avrebbe dovuto essere ammessa nella misura dei costi effettivi
anziché in misura forfettaria;
-
che l'Ufficio di
tassazione rispondeva, con lettera del 9 febbraio, facendo riferimento alla
precedente sentenza della Camera di diritto tributario, nella quale si diceva
che era ammessa la detrazione forfettaria di fr. 3’250.–, per il fatto che le
spese effettive deducibili sarebbero state inferiori;
-
che il contribuente
scriveva allora all’autorità di tassazione, argomentando di avere sempre
ottenuto la deduzione delle spese effettive, e concludeva affermando di ritenere
necessario di «sottoporre questo caso ancora una volta alla Camera di
diritto tributario», in caso di mancata adesione dell’Ufficio di tassazione
alla sua richiesta;
-
che, sebbene la precedente
decisione di questa Camera non possa dirsi formalmente passata in giudicato, a
causa dell’annullamento della decisione su reclamo e del rinvio degli atti per
nuova decisione, deciso con la sentenza del 14 novembre 1997, si deve tuttavia
rilevare che la questione dei costi di manutenzione era stata risolta già in
quell’occasione;
-
che, nella suddetta
sentenza, la Camera aveva fatto notare al ricorrente come l’esame dei
giustificativi prodotti (per complessivi fr. 4’131,85 per il 1993 e per
complessivi fr. 7'618.60 per il 1994) rivelasse che la maggior parte dei costi,
di cui chiedeva la deduzione, non configuravano costi di manutenzione o comunque
costi di assicurazione deducibili dal valore locativo (tasse di soggiorno,
tassa per la raccolta dei rifiuti, ma anche altre spese che riguardano il
giardino o comunque l’esterno del fabbricato abitativo, non compreso nel
calcolo del valore locativo, come pure le spese che per il proprietario che
abita il proprio immobile costituiscono spese per il normale mantenimento suo e
della sua famiglia);
-
che, su tale presupposto,
la Camera di diritto tributario aveva concluso che, senza che mettesse conto
esaminare nel dettaglio le singole posizioni, risultava manifesto che le spese
effettive deducibili erano manifestamente inferiori all’importo della deduzione
forfetaria;
-
che aveva pertanto
concluso che, nell’interesse stesso dei ricorrenti, si giustificava di
ripristinare su questo punto la notifica di tassazione, che ammetteva una
deduzione di fr. 3'250.-- di media annua, pari alla quarta parte del valore
locativo;
-
che, tuttavia, di fronte
all’insistenza con cui il ricorrente invoca la detrazione delle spese di
manutenzione effettive, questa Camera ritiene di poter aderire alla sua
domanda, riesaminando l’elenco dei costi fatti valere;
-
che le spese deducibili
sostenute nel 1993 sono le seguenti:
assicurazione edificio fr. 514.50
materiali per riparazioni
e pittura fr. 118.––
e quelle ammesse con
riferimento al 1994 le seguenti:
riparazione riscaldamento fr. 359.––
materiale pittura fr. 35.40
assicurazione edificio fr. 514.50
riparazione rubinetto fr. 34.––
per un totale di fr.
1’575.40
pari ad una media annua di
fr. 787.70
-
che tutti gli altri costi
fatti valere non sono per contro deducibili, trattandosi di spese che la
legislazione fiscale considera destinate al mantenimento proprio e della propria
famiglia;
-
che, in particolare, non
possono essere concessi in deduzione né la tassa per l'acqua potabile né quella
per i rifiuti (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 374 s.) e neppure la tassa di soggiorno (CDT
n. 367 del 28 settembre 1982 in re Ub.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in
re G.K.);
-
che, quanto alle spese per
il giardino, il valore locativo – che costituisce la base del reddito
imponibile del ricorrente – è stato calcolato sulla base del solo valore di stima
della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante, ragione per
cui, se si concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si
otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. anche CDT n. 132 del 21
giugno 1993 in re Le.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re G.K.);
-
che, inoltre, questa
Camera ha sempre considerato che le spese di riscaldamento, così come quelle
d'acqua, elettricità, fognatura, spazzatura ecc. costituiscono dei consumi
fiscalmente considerati, come nel caso degli inquilini, destinazione di reddito
per il contribuente e la sua famiglia (cfr. CDT n. 246 del 10 giugno
1983 in re F.T.; CDT n. 372 del 2 settembre 1983 in re E.M.; CDT
n. 160 del 28 luglio 1993 in re G.K.);
-
che apparirebbe poi
assolutamente ingiustificata una deduzione delle spese per la manutenzione
della piscina, se solo si pensa che il valore locativo da cui tali costi
dovrebbero essere detratti è stato commisurato in poco più di mille franchi al
mese, importo senz’altro sproporzionato ad una casa con tre appartamenti indipendenti,
con giardino e piscina;
-
che, a tale proposito, il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che costi per la manutenzione
di parchi, piscine, campi di tennis ecc. possono essere riconosciuti solo nel
caso in cui si è preso in considerazione un valore locativo più alto proprio in
considerazione di queste installazioni lussuose (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 171 ad art. 22 DIFD, p. 659 e
giurisprudenza citata);
-
che, come detto, un canone
di locazione di poco più di 1’000 franchi per una casa come quella descritta
non sarebbe certo giustificabile, ragione per cui non si giustifica la
deduzione delle spese per la piscina;
-
che il ricorso deve dunque
essere accolto nel senso che la deduzione per spese di manutenzione è ridotta
da fr. 3’250.– a fr. 788.–;
-
che, visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 gennaio 1998 è riformata nel senso
che la deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile è ridotta a fr.
788.–.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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