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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.276
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00276
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 novembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, domiciliata in __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________.
Notificandole la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 20 aprile 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito della sostanza in fr. 22’750, da cui deduceva un importo di fr. 3’412 a titolo di spese di manutenzione. Il reddito così calcolato e la sostanza imponibile erano poi assoggettati all’imposta con un’aliquota commisurata ad un reddito complessivo di fr. 269’338 e di una sostanza globale di fr. 1’687’715.
La contribuente impugnava la suddetta decisione, argomentando, da un lato, di non avere ancora usufruito della sua casa, appena costruita, e, dall’altro, che il valore locativo stabilito dall’autorità fiscale era sproporzionato alla luce delle pigioni del Comune e dell’ubicazione della casa.
L’autorità respingeva il gravame, con decisione del 12 ottobre 1998, nella quale definiva “equo e giustificato” il valore accertato e confermava anche le aliquote applicate, non avendo la reclamante prodotto documentazione atta a confutare la valutazione dell’Ufficio.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula la riduzione del valore locativo a fr. 12’000 in media annua e della sostanza e del reddito globali, per l’aliquota, rispettivamente a fr. 500’000 e 60’000. Osserva che nessuno pagherebbe una pigione come quella presunta dall'Ufficio di tassazione per una casa situata in una simile posizione; quanto al reddito e alla sostanza globali, si dice disposta a mettere a disposizione dell’autorità le decisioni di tassazione dello Stato di domicilio, per comprovare di disporre di redditi e di sostanza molto inferiori a quanto stimato dall’autorità stessa.
3.1.
Giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.
3.2
La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di principio, al valore oggettivo di mercato.
3.3
Il Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere «al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario» (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).
3.4.
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari viene stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando, nel periodo di tassazione 1997-98, al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1997-98 per la compilazione della dichiarazione d'imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.).
3.5.
L’immobile di cui sono comproprietari la ricorrente e il fratello è stato valutato, nell’apposita procedura prevista dalla legge sulla stima degli immobili, in fr. 975’430. Il valore locativo è dunque stato ricavato da quest’ultimo importo, applicando il coefficiente del 5% al valore di stima ufficiale della sola costruzione (fr. 910’000). Alla quota di comproprietà appartenente alla ricorrente, è dunque stato attribuito un valore locativo di fr. 22’750.
In sede di istruzione del ricorso, questa Camera ha chiesto alla ricorrente di produrre le piante della casa in questione. Dalle stesse risulta che la costruzione si sviluppa su tre piani (piano cantina, piano terreno, primo piano). Dagli atti trasmessi alla Camera dall’Ufficio cantonale di stima si evince poi che quest’ultimo ha attribuito all’immobile un valore di reddito presunto di fr. 68’660. Anche non considerando la piscina (fr. 9’500), il reddito stimato dall’autorità competente si avvicina dunque ai 60’000 franchi annui.
È verosimile che, come argomenta la ricorrente, una famiglia che abita nel Canton Ticino in modo stabile non sceglierebbe quale abitazione primaria una casa situata in una posizione tanto particolare, per la distanza da centri abitati e servizi. Ma il pregio della località scelta dalla ricorrente e dal fratello per edificarvi la casa sta proprio nella posizione panoramica e nelle qualità del paesaggio circostante. Del resto, la stessa tipologia della costruzione denota l’intenzione di farne non tanto un’abitazione primaria quanto un’elegante e prestigiosa casa di vacanza.
Non vi è pertanto ragione di considerare sproporzionato il valore locativo stabilito dall’autorità di tassazione.
4.1.
La legislazione svizzera stabilisce che le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) devono l’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD, art. 6 cpv. 1 LT). In virtù del combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).
4.2.
Su tale base, non avendo la contribuente offerto alcuna indicazione circa i redditi propri e del marito, l’autorità fiscale ha intrapreso una stima, supponendo una sostanza all’estero di fr. 1’200’000 ed un reddito all’estero di fr. 250’000. In seguito al reclamo della contribuente l'Ufficio di tassazione l’ha invitata a documentare i redditi all’estero, senza peraltro ricevere risposta. Anche questa Camera ha richiesto, a ben due riprese, la documentazione della situazione complessiva della ricorrente, senza ottenere alcun esito.
In simili circostanze, non resta altro da fare che confermare la valutazione intrapresa dall’autorità fiscale, che non pare d’altronde sproporzionata al tenore di vita di contribuenti che possono permettersi una casa di vacanza in Svizzera, per un valore di circa un milione di franchi. Né il generico riferimento, fatto dalla ricorrente, all’attività del marito, che sarebbe un “impiegato di rango medio-alto”, conduce a conclusioni più utili; a parte il fatto che neppure tale circostanza è suffragata dal benché minimo elemento probatorio, non se ne ricava alcuna indicazione sul reddito del lavoro in tal modo acquisito né sull’esistenza e la misura di eventuali altri redditi. Quanto all’affermazione che la casa di __________ sarebbe il solo elemento patrimoniale di cui essi sono proprietari, non pare francamente molto credibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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