Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Efrem Beretta (quest’ultimo in sostituzione del giudice
Lorenzo Anastasi, astenutosi)
__________, __________. __________
__________,
-
che . __________
__________ è separato dalla moglie __________ dall’11 ottobre 1993 e il
divorzio è stato pronunciato con sentenza del 14 luglio 1995 del Pretore di
__________ -;
-
che, nella dichiarazione
fiscale 1997/98, il contribuente chiedeva la deduzione di fr. 52’812.–, quali
alimenti versati alla ex moglie ed ai figli nel periodo di computo 1995/96;
-
che l'Ufficio di
tassazione di __________, notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con
decisione del 25 maggio 1998, ammetteva la detrazione richiesta e commisurava
pertanto il reddito imponibile in fr. 71’383 per l’IC e in fr. 74’783 per
l’IFD;
-
che il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 28 giugno 1998, chiedendo di
aumentare la deduzione per alimenti a fr. 90’612, includendovi anche il valore
della casa a lui appartenente e da lui ceduta in uso alla ex moglie in base
alla sentenza di divorzio;
-
che l'Ufficio di
tassazione respingeva il gravame, con decisione del 12 ottobre 1998, osservando
di non poter ammettere in deduzione il valore locativo della casa abitata dalla
ex moglie, in considerazione del fatto che non era neppure stato imposto il valore
locativo stesso quale reddito della sostanza;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________. __________ postula
l’annullamento del contratto d’affitto da lui stipulato con la moglie e il
riconoscimento di una deduzione ulteriore di fr. 39’000 anche per il periodo fiscale
precedente;
-
che, con un complemento
del 26 novembre 1998 al ricorso, il ricorrente chiede pure la deduzione degli
interessi passivi relativi ad un conto corrente della Banca __________
__________, argomentando di non averli fatti valere integralmente per un errore
intervenuto durante la procedura di tassazione;
-
che, secondo l’art. 22
lett. f LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra
l’altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o
separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per
i figli sotto la sua autorità parentale, mentre gli articoli 32 cpv. 1 lett. c
LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai
redditi degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di
fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di
mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
-
che, se il coniuge che si
obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro adempie quest’obbligo
lasciandogli abitare la propria casa gratuitamente, si ha una semplice
prestazione di alimenti in natura anziché in denaro: il beneficiario dovrà
quindi dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione di
alimenti ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso
importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (Holtz, Steuerrechtliche
Folgen der Ehescheidung, Berna/Stoccarda 1989, p. 327; StE 1987 B 25.3
n. 5, 1990 B 27.2 n. 10);
-
che l’effetto della
deduzione degli alimenti sarà peraltro neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta
del valore locativo nella tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti
versare a titolo di alimenti all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito
quale reddito, indipendentemente dalla forma in cui si presenta;
-
che il suo reddito in
natura, rappresentato dal valore locativo della casa di cui è proprietario,
diventa così l’oggetto della sua prestazione alimentare (Holtz, op.
cit., p. 334; StE 1990 B 27.2 n. 10);
-
che una differenza fra
quanto dichiarato quale valore locativo e quanto dedotto a titolo di alimenti
potrebbe essere determinata dai costi di manutenzione della casa: se, infatti,
il proprietario, con la convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento
di tali spese, potrà ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto
di tali costi, risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti riconosciutagli;
-
che, nella fattispecie,
per semplificare l’accertamento, l’autorità di tassazione non ha imposto fra i
redditi del contribuente il valore locativo della casa di abitazione concessa
alla ex moglie e non ha, di conseguenza, neppure dedotto il relativo valore a titolo
di contributo alimentare;
-
che, d’altronde, ha
ammesso in deduzione non solo il debito ipotecario che grava sulla casa ma
anche gli interessi passivi che ad esso si riferiscono e le spese di
manutenzione;
-
che, in tal modo,
l’autorità fiscale ha correttamente proceduto alla commisurazione ed
all’imposizione del reddito del ricorrente;
-
che non trova riscontro
nei fatti l’affermazione del ricorrente, secondo cui l'Ufficio di tassazione,
oltre al reddito di fr. 39’000 annui, avrebbe «imposto alla ex moglie pure i
fr. 1’200 annui di affitto vero e proprio» il cui versamento era stato
concordato con un contratto di locazione sottoscritto dagli ex coniugi il 27 novembre
e il 2 dicembre 1995;
-
che, infatti, nella
tassazione 1997/98 della signora __________ __________ risultano essere stati
imposti come alimenti solo i contributi di mantenimento da lei percepiti nel
periodo di computo (fr. 56’425 nel 1995 e fr. 49’200 nel 1996, pari a fr.
52’812 in media annua) e il valore locativo della casa di abitazione (fr.
39’000);
-
che, in altri termini, il
contratto di locazione, di cui ora il ricorrente chiede l’annullamento alla
Camera di diritto tributario, è stato semplicemente ignorato dall’autorità
fiscale, che ha per contro correttamente considerato che l’uso dell’abitazione
si fondasse sulla sentenza di divorzio;
-
che neppure può essere
accolto, per le ragioni già esposte, l’ulteriore argomento del ricorrente,
secondo cui egli non potrebbe «essere tassato per un reddito... che di fatto
non esiste»;
-
che, invece, è evidente
come egli possa concedere alla ex moglie l’abitazione della propria casa solo
nella misura in cui egli ne è proprietario e ne ha quindi il godimento, mentre
sarebbe impensabile che egli potesse pagare alimenti, sia pure in natura, senza
disporre del reddito corrispondente e senza, d’altra parte, consumare la propria
sostanza;
-
che, del resto, il
ragionamento del contribuente, se portato alle sue estreme conseguenze,
dovrebbe comportare che anche il suo stipendio sia esentato dall’imposta sul
reddito, nella misura in cui esso è poi versato alla ex moglie a titolo di
contributo alimentare;
-
che la conclusione cui si
è pervenuti dovrebbe valere naturalmente anche per il periodo 1995/96, con
riferimento al quale il ricorrente ha chiesto la stessa deduzione di fr.
39’000;
-
che, comunque, su questo
punto la Camera non può entrare nel merito del ricorso, opponendovisi la
sopravvenuta esecutività della decisione relativa al periodo 1995/96: con
riferimento a tale aspetto, potrebbe tutt’al più essere proponibile un’istanza
di revisione;
-
che il ricorso può per
contro essere accolto, nella misura in cui si riferisce alla deduzione degli
interessi passivi: dalla documentazione bancaria trasmessa con il complemento
del 26 novembre 1998, risulta infatti che egli aveva omesso di far valere gli
interessi dei primi tre trimestri del 1995 e del 1996, avendo prodotto
all’autorità fiscale solo i conteggi relativi all’ultimo trimestre;
-
che la deduzione degli
interessi passivi relativi al conto corrente presso la Banca __________
__________, ammessa nella misura di fr. 2’477 nel 1995 e fr. 2544 nel 1996,
deve pertanto essere rettificata portando i relativi importi, comprensivi delle
provvigioni sui movimenti e delle relative spese bancarie (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, n. 217 al § 24 LT-AG, p. 365),
a complessivi fr. 11’829 in media annua;
-
che l’esito del ricorso,
parzialmente favorevole al ricorrente, comporta comunque che la tassa di
giustizia e le spese processuali siano poste a suo carico, perché egli avrebbe
potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo,
inviando la documentazione richiesta (cfr. art. 231 cpv. 2 LT).
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la deduzione degli interessi passivi relativi al conto corrente
presso la Banca __________ __________ è aumentata a complessivi fr. 11’829 in
media annua.
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).