AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.287
Data decisione, Autorità: 07.04.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00287
Lugano 7 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 19 novembre 1998
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
, __________ - __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
, domiciliato a __________ (), lavora alle dipendenze della __________ __________, è titolare di un permesso di lavoro per confinanti ed è pertanto assoggettato alle imposte alla fonte.
Con istanza del 30 settembre 1998, il contribuente chiedeva all’Ufficio imposte alla fonte il riconoscimento in deduzione degli alimenti versati, in seguito al divorzio, per il mantenimento dei figli minorenni __________ e __________.
L’autorità fiscale respingeva la richiesta con decisione del 6 ottobre 1998, sottolineando che i lavoratori frontalieri sono limitatamente imponibili in Svizzera solo per il reddito della loro attività lucrativa.
L’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 20 ottobre 1998. Essa argomentava, in primo luogo, che gli alimenti costituiscono un debito privato e pertanto non sono ammissibili ai fini della definizione del salario imponibile e, in secondo luogo, che una violazione dell’art. 25 della convenzione era escluso dalla circostanza che la deduzione degli alimenti poteva essere fatta valere nello Stato di domicilio del contribuente.
Nelle rispettive osservazioni del 15 dicembre 1998 e del 25 febbraio 1999, l’Ufficio imposte alla fonte e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propongono la reiezione del gravame.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 4 agli articoli 32-38 LAID, p. 425; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).
4.3.
Per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria. La legge stabilisce pertanto che:
le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).
L'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
Come si vede, le istruzioni per l'allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi fiscali, evidenziano il problema della parità di trattamento. La procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfetari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386).
5.1.
Come già accennato, diversamente dal procedimento di tassazione ordinario, la ritenuta fiscale alla fonte ammette solo molto limitatamente la considerazione di peculiarità individuali, fiscalmente rilevanti, ma impone necessariamente di procedere a semplificazioni e forfetizzazioni. Vi sono deduzioni che per loro natura si prestano ad essere ammesse in misura forfetaria, poiché si riferiscono a situazioni “tipiche” (p. es., spese professionali, premi assicurativi, oneri familiari), mentre ve ne sono altre che, in considerazione della loro “individualità”, non sono adatte (p. es. contributi di mantenimento al coniuge divorziato o separato; cfr. Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 5 agli articoli 32-38 LAID, p. 425 s., e n. 6 all’art. 33 LAID, p. 441).
5.2.
Nel caso di un contribuente che abbia relazioni fiscali sia con la Svizzera sia con uno o più Stati stranieri, si deve intraprendere di solito, nel procedimento di tassazione ordinario, una ripartizione dei fattori imponibili. Il sostrato fiscale deve cioè essere ripartito fra gli Stati partecipanti in base alla norme di collisione stabilite dalle convenzioni applicabili ed ogni Stato può imporre la quota che gli spetta, considerando l’insieme della situazione (progressione complessiva, considerazione proporzionale di deduzioni e deduzioni sociali). Tuttavia, il sistema della ritenuta alla fonte esclude la considerazione di tali elementi propri della ripartizione, ma richiede che l’imposta alla fonte sia strutturata in base a delle semplificazioni.
5.2.1.
Se si tratta di contribuenti che hanno domicilio o dimora in Svizzera, che sottostanno all’assoggettamento illimitato, l’imposizione alla fonte si fonda sul presupposto dell’assoggettamento esclusivo in Svizzera, con la conseguenza in particolare che le possibili deduzioni devono essere ammesse integralmente.
5.2.2.
Se, invece, il contribuente non ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera, e vi è dunque solo limitatamente imponibile, ci si deve fondare sulla semplificazione per cui il diritto di imporre spetta primariamente all’altro Stato, con la conseguenza che l’imposizione alla fonte deve ammettere solo le deduzioni che presentano una relazione diretta con i redditi tassati alla fonte (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 5 agli articoli 32-38 LAID, p. 426, e n. 2 all’art. 36 LAID, p. 461).
5.3.
Per quanto concerne i contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte, che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, come detto, le esigenze di semplificazione proprie del sistema della ritenuta alla fonte comportano la presunzione che i lavoratori siano imposti esclusivamente in Svizzera e che pertanto anche le deduzioni dal reddito vengano fatte valere tutte qui. Tuttavia, le aliquote applicabili includono solo quelle deduzioni che sono considerate generali e che perciò sono proprie di un certo “tipo” di contribuente (p. es., coniugato o non coniugato, con figli o senza, ecc.).
Prendendo in considerazione il principio della parità di trattamento con i contribuenti assoggettati all’imposta nella procedura ordinaria, ci si domanda se, in quale misura e in quale procedura possano essere fatte valere individualmente ulteriori deduzioni non considerate nelle aliquote. In concreto, sorge il quesito della deducibilità degli interessi passivi, delle rendite e degli oneri permanenti, dei contributi di mantenimento a favore del coniuge divorziato o separato e dei figli, dei contributi a forme riconosciute di previdenza professionale vincolata (3° Pilastro A), delle spese mediche e delle liberalità (Zigerlig, op. cit., p. 389; Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 35).
5.3.1.
A tale riguardo, proprio in un caso ticinese, il Tribunale federale ha avuto modo di accogliere il ricorso di un frontaliere italiano che rivendicava la deduzione dei contributi versati al 3° Pilastro A (DTF 117 Ib 359 = ASA 61 p. 802 = StE 1992 B 27.1 n. 14 [in tedesco] = RF 48/1993 p. 31 [in francese]). L’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che il rifiuto di dedurre i contributi destinati alla previdenza professionale vincolata non può essere fondato sulla Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione, la quale non può istituire un diritto impositivo a favore di uno Stato, se nessuna norma di diritto interno di questo Stato lo prevede. Ha quindi osservato quanto segue:
«L'imposizione deve essere sempre fondata sul diritto fiscale interno. Una Convenzione di doppia imposizione con uno Stato estero può trovare applicazione in Svizzera soltanto se limita o esclude un'imposizione prevista dal diritto interno; essa non può invece istituire una sorta di imposizione non prevista dal diritto svizzero (ASA 43 pag. 323, 38 pag. 102; Rivier, Droit fiscal suisse: le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, pag. 106 e riferimenti). In concreto, la legislazione interna svizzera prevede la deducibilità dei contributi: la Convenzione di doppia imposizione, in virtù del semplice effetto negativo che esplica, non può, quindi, revocare questa regola e sancire positivamente il diritto di imporre tali contributi per il solo contribuente domiciliato nell'altro Stato».
5.3.2.
Del resto, anche in dottrina si sottolinea come il rispetto del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione previsto dalla convenzioni di doppia imposizione imponga di interpretare le disposizioni delle leggi fiscali, che menzionano solo le deduzioni per spese professionali, premi assicurativi e oneri familiari, nel senso che non si tratta di un’elencazione esaustiva (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 7 all’art. 33 LAID, p. 442; Zigerlig, op. cit., p. 388; Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, op. cit., p. 36).
Certo, la dottrina non manca di attirare l’attenzione sulle complicazioni che comporterebbe, per l’autorità fiscale, il riconoscimento delle deduzioni “individuali” nell’ambito dell’imposizione alla fonte, al punto che la concezione stessa di imposta alla fonte verrebbe messa in discussione. Tuttavia, a tale obiezione si ribatte richiamandosi all’esempio della prassi già conosciuta da diversi cantoni, ove si è prevista un’apposita procedura denominata “correzione dell’aliquota” (“Tarifkorrektur”). Le istruzioni della direzione delle finanze del Canton Zurigo per il prelievo dell’imposta alla fonte prevedono, p. es., che, se vengono versati alimenti al coniuge divorziato o separato o alimenti ai figli o se sono fatte valere particolari spese di malattia, infortunio o invalidità per il lavoratore, la moglie o i figli, in tal caso il lavoratore o il datore di lavoro, allegando la documentazione necessaria (sentenza di divorzio ecc.), può chiedere all’autorità fiscale una decisione sull’aliquota applicabile o sulla restituzione dell’eventuale imposta alla fonte pagata in troppo (Istruzione citata, n. 50).
Una simile procedura è stata prevista anche in materia di imposta federale diretta. Il Dipartimento federale delle finanze ha emanato il 19 ottobre 1993 un'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), il cui art. 2 si occupa delle “questioni speciali”. Stabilito, in linea di principio che l’AFC stabilisce d’intesa con i Cantoni i dettagli del calcolo e dell’applicazione delle tariffe nonché della riscossione dell’imposta alla fonte in casi speciali, si precisa poi in particolare (alla lettera e) che deve essere disciplinata la concessione individuale delle deduzioni non considerate nella tariffa ma previste nell’articolo 33 LIFD nei casi senza tassazione ordinaria ulteriore.
5.3.3.
È noto che i commentatori della LIFD (peraltro tutti collaboratori dell’AFC) mettono in dubbio la legalità della disposizione appena citata, che sarebbe incompatibile con l’art. 86 cpv. 1 LIFD, per il fatto che quest’ultimo prevede solo la considerazione delle deduzioni forfetizzabili (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 all’art. 86 LIFD, p. 348).
Tuttavia, i commentatori della LAID osservano in modo pertinente che la tensione fra le esigenze poste dal principio della parità di trattamento e le caratteristiche proprie del sistema dell’imposizione alla fonte impone di intraprendere un’interpretazione delle norme della legge che sia conforme alla Costituzione federale (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 6 agli articoli 32-38 LAID, p. 426). Pertanto, anche la Commissione sull’armonizzazione della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali afferma perentoriamente che Confederazione e Cantoni – per prevenire una inammissibile disparità di trattamento o una discriminazione vietata convenzionalmente – devono prevedere un procedimento che permetta di tener conto, in un secondo tempo, in misura adeguata, delle deduzioni individuali, sulla base della documentazione necessaria (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, op. cit., p. 36).
5.4.
Per i lavoratori che non hanno né il domicilio né la dimora fiscale in Svizzera, invece, vige la presunzione inversa. Si suppone cioè che l’assoggettamento illimitato all’estero comporti la conseguenza che nell’altro Stato vengono fatte valere le deduzioni che non sono propriamente riferibili al reddito del lavoro dipendente. Pertanto, si esclude la possibilità sia di una tassazione ordinaria successiva sia di una “correzione dell’aliquota” per considerare eventuali ulteriori deduzioni individuali (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 2 all’art. 36 LAID, p. 461; Zigerlig, op. cit., pp. 393-394; Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, op. cit., p. 47).
Soprattutto alla luce della già citata sentenza del Tribunale federale relativa al caso del frontaliere italiano, ci si domanda tuttavia se non debba essere ammessa comunque una “correzione dell’aliquota” con riferimento al versamento di contributi a favore del 3° Pilastro A, per il fatto che questi ultimi sarebbero attribuibili, in sede di ripartizione internazionale, non in base alle quote di reddito spettanti agli Stati coinvolti, bensì al solo reddito del lavoro, in virtù di una pertinenza “oggettiva” (a favore della deducibilità Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 3 all’art. 36 LAID, p. 461; Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, op. cit., p. 50; contra Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n. 3 all’art. 91 LIFD, p. 356; Yersin, L’évolution du droit fiscal en matière de prévoyance professionnelle, in ASA 62 p. 136).
5.5.
Ora, il ricorrente rientra indubbiamente fra quei contribuenti che, lavorando in Svizzera, non vi hanno tuttavia né il domicilio né la dimora fiscale. Di conseguenza, sottostà alla disciplina appena esaminata, che si fonda sulla presunzione che le deduzioni non strettamente legate al reddito del lavoro siano integralmente riconosciute dal fisco dello Stato di domicilio.
Nei rapporti internazionali, gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato sono attribuiti agli Stati che partecipano alla ripartizione dei fattori imponibili in proporzione ai redditi conseguiti dal contribuente in diversi Stati, nella misura in cui delle disposizioni convenzionali non vi si oppongano: diversamente per esempio dagli interessi passivi o dalle spese per il conseguimento del reddito, gli alimenti non sono infatti legati ad alcun reddito né potrebbero essere concepiti quali oneri particolari di una certa parte di reddito (cfr. p. es. StE 1987 A 24.42.6 n. 2 e 1994 B 11.3 n. 9). Quanto ai rapporti fra Italia e Svizzera, vale lo stesso principio, mutuato dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale; infatti, la Convenzione italo-svizzera di doppia imposizione (CDI-I) non vi si oppone, includendo essa essenzialmente solo disposizioni sulla ripartizione di reddito e sostanza (StE 1994 B 11.3 n. 7).
5.6.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si dovrebbe dunque concludere che il ricorrente ha diritto alla deduzione degli alimenti versati alla moglie per il mantenimento dei figli minorenni, in misura proporzionale ai redditi conseguiti in Svizzera e in Italia. Trattandosi di un lavoratore frontaliere, che esercita l’attività dipendente in Svizzera per l’intera durata dell’anno, pare lecito supporre che quello proveniente dal lavoro costituisca la maggior parte dei suoi redditi; in Italia disporrà tutt’al più di redditi della sostanza.
Tuttavia, come si è ripetutamente sottolineato, le semplificazioni su cui si fonda il sistema dell’imposizione alla fonte hanno condotto all’affermazione del principio per cui il lavoratore senza domicilio né dimora fiscale in Svizzera ha diritto alla deduzione delle sole spese direttamente connesse con il reddito del lavoro.
5.7.
Contrariamente a quanto argomenta il ricorrente, nel suo gravame, tale disciplina non è incompatibile con l’art. 25 cpv. 1 CDI-I.
Tale disposizione vieta infatti discriminazioni fondate esclusivamente sulla cittadinanza, qualora due contribuenti si trovino per il resto «nella stessa situazione». Dunque, uno Stato contraente, che, per decidere se concedere determinate agevolazioni fiscali distingue fra i suoi cittadini fra quelli che hanno la propria residenza nello Stato e quelli che non l'hanno, non può certo essere obbligato a riservare ai cittadini dell'altro Stato, che non risiedono sul suo territorio, lo stesso trattamento dei suoi propri cittadini che risiedono sul territorio dello Stato, ma è invece obbligato a trattarli allo stesso modo di quei suoi cittadini che non risiedono sul territorio dello Stato; allo stesso modo, cittadini dell'uno e cittadini dell'altro Stato contraente, che siano entrambi limitatamente imponibili, devono essere trattati allo stesso modo nell'ambito della loro limitata imponibilità. Il divieto di discriminazione contenuto nella CDI non può tuttavia essere inteso nel senso che agli Stati contraenti possa essere sottratta la possibilità di trarre diverse conseguenze fiscali, nel quadro del loro diritto nazionale, dal fatto che il domicilio di una persona fisica oppure la sede di una persona giuridica si trovino all'interno od all'estero, indipendentemente dalla nazionalità (CDT n.197 del 26 settembre 1994; CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996; v. anche Comité des Affaires fiscales de l'OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, n. 4 ad art. 24).
Mentre negando le deduzioni “individuali” ai lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in Svizzera si violerebbe il menzionato divieto di discriminazione, poiché il diverso trattamento rispetto ai cittadini svizzeri finirebbe per fondarsi proprio sulla mancanza del requisito della cittadinanza, lo stesso non può dirsi per il caso dei lavoratori senza domicilio o dimora, giacché questi ultimi sono assoggettati alla ritenuta alla fonte indipendentemente dalla cittadinanza straniera (cfr. Zigerlig, op. cit., p. 394).
5.8.
Piuttosto, la discriminazione fra i lavoratori senza domicilio o dimora, cui è negato totalmente il beneficio di determinate deduzioni, da un lato, e i lavoratori che hanno invece domicilio o dimora in Svizzera e possono pertanto far valere comunque almeno proporzionalmente le suddette detrazioni, dall’altro, potrebbe sollevare dei dubbi di costituzionalità nei confronti dell’art. 4 Cost. fed. ed in particolare del principio della parità di trattamento che esso garantisce. Ciò vale in particolar modo proprio per il caso dei frontalieri, che lavorano spesso in modo prevalente o esclusivo sul territorio svizzero e non hanno pertanto redditi di rilievo nello Stato in cui risiedono. Diverso sarebbe invece il caso degli altri contribuenti soggetti alla ritenuta alla fonte in considerazione del domicilio all’estero – si pensi, p. es., agli artisti, agli sportivi, ai conferenzieri, ai membri dell’amministrazione di imprese – per i quali una semplificazione come quella prospettata sarebbe senz’altro comprensibile.
Infatti, quando si tratta di valutare la compatibilità di una semplificazione nel prelievo dell’imposta con le esigenze della parità di trattamento, deve essere intrapresa una ponderazione degli interessi: si tratta di valutare l’interesse che presenta la misura di semplificazione prevista, dal punto di vista di un “buon” prelievo fiscale, in rapporto a quello che ha la categoria di contribuenti interessati a non subire un trattamento diverso (Yersin, L’égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992 n. 106, p. 211).
L’approfondimento di questo aspetto si scontra tuttavia con i limiti cui sottostà l’autorità giudiziaria: l’art. 114bis cpv. 3 Cost. fed. si oppone infatti al sindacato di costituzionalità della LIFD (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 7; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, n. 56 e n. 58 al § 4, p. 107). Lo stesso vale per le disposizioni della LAID ed anche per le norme cantonali di esecuzione della LAID (Zigerlig/Rufener, op. cit., n. 4 agli articoli 32-38 LAID, p. 425).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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